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Ordinanza

Ordinanza n. 3458/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202606027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di cessazione dal servizio permanente per infermità e collocamento in congedo nella categoria della riserva, unitamente agli atti relativi alla chiusura della procedura di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto dirigenziale con cui il Ministero della Difesa ha disposto la cessazione dal servizio permanente per infermità, con decorrenza dal 20 dicembre 2024, e il suo collocamento in congedo nella categoria della riserva. Ha inoltre contestato la comunicazione del decreto, la nota con cui l'Amministrazione aveva dichiarato conclusa per decadenza la procedura di transito nei ruoli civili, la decisione di conferma adottata sull'opposizione o istanza del ricorrente, l'invito a presentarsi per la firma del contratto di transito e gli ulteriori atti presupposti, compresi quelli della Commissione medica incidenti sulla decorrenza della cessazione. Il ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del diritto alla prosecuzione della procedura di transito, già autorizzata, e la conseguente riammissione nella procedura o, in subordine, la riedizione del procedimento dal momento dell'interruzione. In sede cautelare ha formulato anche un'istanza di rimessione in termini, sostenendo circostanze idonee a giustificare l'omessa o tardiva impugnazione degli atti lesivi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. A un primo sommario esame, ha rilevato che la controversia era già stata sottoposta al medesimo Tribunale nell'ambito di precedenti ricorsi, definiti con sentenza del 6 febbraio 2026 di rigetto della domanda, nella quale era stato affermato che gli atti allora impugnati, in larga parte coincidenti con quelli oggetto del nuovo giudizio, erano divenuti definitivi perché non tempestivamente contestati. Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini: le circostanze dedotte non integravano errore scusabile, poiché il ricorrente aveva avuto modo di percepire la natura immediatamente lesiva degli atti. Non ravvisando quindi il fumus boni iuris, il TAR non ha accolto la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 929, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. 66/2010

    cessazione dal servizio permanente per infermità e collocamento in congedo nella categoria della riserva

    La norma è indicata nel decreto impugnato quale base normativa della cessazione dal servizio permanente per infermità e del collocamento in congedo.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare, respinta per l'assenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per giustificare l'oscuramento delle informazioni relative alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando la medesima vicenda e atti in larga parte coincidenti siano già stati esaminati dal giudice amministrativo e sia stato accertato che tali atti erano divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non può essere riconosciuta quando il ricorrente abbia avuto la possibilità di percepire la natura immediatamente lesiva degli atti amministrativi e le circostanze dedotte non rendano oggettivamente scusabile la tardiva impugnazione.
  • La mancanza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di accogliere la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

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