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Sentenza

Sentenza n. 1709/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202201357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di approvazione della scheda merceologica della cava n. 17 – Ruggetta A e di determinazione del canone di concessione e del contributo di estrazione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, esercente attività estrattiva presso una cava mista composta da agri marmiferi comunali in concessione e da beni estimati, ha impugnato gli atti con cui il Comune di Carrara ha approvato la scheda merceologica della cava e determinato il canone concessorio e il contributo di estrazione. Ha dedotto l'insufficienza dell'istruttoria, l'utilizzo illegittimo di valori disallineati, l'illogicità e arbitrarietà della redazione della scheda mediante elementi parametrici, la sopravvalutazione dell'incidenza della porzione costituita da agro marmifero e l'illegittima applicazione dell'aliquota del 10 per cento per il contributo di estrazione anche ai beni estimati. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura non autoritativa e meramente patrimoniale degli atti, nonché la sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente ha dichiarato di rimettersi alla giurisprudenza consolidata del TAR Toscana sulla giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente il difetto di giurisdizione e lo ha ritenuto fondato. Le controversie relative a canoni, indennità e altri corrispettivi connessi a rapporti concessori appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente l'accertamento e la quantificazione di obblighi economici tra parti in posizione paritetica, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionale a tutela di interessi generali. Nel caso concreto, la scheda merceologica e la quantificazione del canone e del contributo di estrazione derivavano da accertamenti tecnici su presupposti fattuali di carattere economico-aziendale, consistenti nella qualità della produzione della cava e nel relativo prezzamento, non da valutazioni discrezionali dell'amministrazione. Il contributo di estrazione è stato qualificato come corrispettivo o indennizzo, e non come tributo. Poiché la controversia investiva le modalità e il risultato dell'istruttoria per la determinazione quantitativa del canone e del contributo, il giudice amministrativo ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, con eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi

    La giurisdizione esclusiva amministrativa sui rapporti di concessione di beni pubblici non comprende le controversie concernenti canoni, indennità e altri corrispettivi; queste appartengono al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgono l'esercizio di potere autoritativo o discrezionale.

  • art. 7 c.p.a.

    Fuori dai casi di giurisdizione esclusiva, il riparto dipende dalla natura della posizione giuridica azionata e, in particolare, dalla presenza di un esercizio di pubblico potere.

  • art. 11 c.p.a.

    La controversia dichiarata dal giudice amministrativo priva di giurisdizione può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla determinazione di canoni, indennità e altri corrispettivi nell'ambito di una concessione di beni pubblici appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente l'accertamento e la quantificazione di obblighi patrimoniali tra parti in posizione paritetica.
  • La giurisdizione amministrativa permane sulle controversie concernenti corrispettivi concessori solo quando la lite coinvolge l'esercizio di un potere autoritativo o discrezionale dell'amministrazione a tutela di interessi generali, oppure quando si chiede in via principale l'annullamento o la disapplicazione di un provvedimento autoritativo incidente sul rapporto concessorio.
  • La determinazione di un canone o di un contributo appartiene alla giurisdizione ordinaria quando deriva da accertamenti tecnici su presupposti fattuali economico-aziendali, quali la qualità della produzione e il relativo prezzamento, privi di profili di discrezionalità amministrativa.
  • Il contributo di estrazione connesso allo sfruttamento della risorsa marmifera ha natura di corrispettivo o indennizzo destinato a compensare il pregiudizio collettivo e non natura tributaria; le controversie sulla sua quantificazione, in assenza di esercizio di potere autoritativo, rientrano nella giurisdizione ordinaria.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dal contenuto sostanziale della domanda e dagli atti effettivamente contestati, sicché anche l'impugnazione di atti presupposti alla quantificazione del canone o del contributo resta devoluta al giudice ordinario quando tali atti sono funzionali soltanto alla determinazione dell'obbligazione patrimoniale.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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