Sentenza n. 935/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 35871 del 2 luglio 2024 a firma del Dirigente dell’Area Funzionale 4 Sviluppo e Pianificazione del Territorio del Comune di Nardò di diniego dell’istanza di permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. n. 380/2001 del 9 agosto 2023 (pratica edilizia n. 1726/2023) per l’intervento di manutenzione straordinaria e realizzazione di volumi tecnici sulle coperture della civile abitazione sita in Nardò in via Lamarmora angolo via Trento distinta in catasto al fg. 167 map. 71; del presupposto provvedimento n. 247 del 19 giugno 2024 di cui alla nota prot. n. 35582 dell’1 luglio 2024 di diniego dell’autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR (ivi richiamato, ma non conosciuto); di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, la nota di preavviso di diniego di autorizzazione paesaggistica a firma del Capo Servizio Area Funzionale 4 prot. n. 44173 del 17 maggio 2024 ed il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio del 7 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica e conseguente diniego di permesso di costruire per interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione di volumi tecnici sulle coperture di un’abitazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica e il conseguente diniego di permesso di costruire relativi a un intervento di manutenzione straordinaria, redistribuzione funzionale, adeguamento degli impianti e realizzazione di uno stenditoio e di due vani tecnici sulle coperture di un’abitazione situata in area urbanisticamente classificata B20 e sottoposta a vincolo paesaggistico. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 136, 142 e 146 d.lgs. 42/2004, delle pertinenti disposizioni del PPTR e dei decreti ministeriali di vincolo, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, sviamento ed erroneità dei presupposti. In particolare, ha contestato il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio, sostenendo che il progetto fosse compatibile con il contesto, che raggiungesse l’altezza dell’edificio adiacente e che il parere si fosse limitato a richiami generici all’art. 78, comma 2, lett. b), delle NTA del PPTR e alla scheda PAE 0067, senza individuare gli specifici elementi di contrasto paesaggistico. Ha inoltre sostenuto il carattere non cogente delle direttive richiamate e l’irrilevanza della scheda PAE. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004, poiché il Comune aveva inizialmente trasmesso alla Soprintendenza gli atti relativi a una diversa pratica edilizia, impedendo l’espressione del parere sul progetto in esame.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il diniego di autorizzazione paesaggistica sia il conseguente diniego di permesso di costruire. Il primo motivo è stato ritenuto fondato sotto gli assorbenti profili del difetto di istruttoria e di motivazione. Il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, unico elemento istruttorio posto a fondamento dei dinieghi, si limitava ad affermare che il progetto alterava i caratteri tipologici e architettonici del contesto e contrastava con l’art. 78 delle NTA del PPTR e con la scheda PAE 0067, senza analizzare concretamente le caratteristiche dell’intervento, il contesto paesaggistico e gli specifici elementi progettuali incompatibili con il vincolo. Anche i richiami alle disposizioni del PPTR erano generici e non indicavano il concreto profilo di contrasto. Il giudice ha ribadito che il diniego paesaggistico deve esplicitare l’apprezzamento comparativo tra contenuto del vincolo, caratteristiche dell’opera e suo inserimento nel contesto tutelato, non potendo fondarsi su formule apodittiche o stereotipate. Il secondo motivo è stato ritenuto non più rilevante, poiché il Comune aveva successivamente corretto l’errata trasmissione degli atti alla Soprintendenza inviando la documentazione relativa alla pratica corretta. L’annullamento è stato disposto facendo salvo il potere-dovere dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza nel rispetto dei criteri indicati in sentenza. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento deve indicare le ragioni concrete della decisione; nei procedimenti paesaggistici non sono sufficienti motivazioni apodittiche, stereotipate o fondate su richiami normativi generici.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Comune ha utilizzato il preavviso di rigetto nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, richiamando il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio.
art. 136 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale fondamento del vincolo paesaggistico gravante sull’area.
art. 142 d.lgs. 42/2004
Richiamato in relazione al vincolo paesaggistico derivante dalla collocazione dell’immobile entro la fascia dei trecento metri dalla costa.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica; la violazione procedimentale relativa all’errata trasmissione degli atti alla Soprintendenza è stata ritenuta superata dalla successiva trasmissione della documentazione corretta.
art. 78 NTA del PPTR
Il richiamo a tale disposizione non è sufficiente, da solo, a motivare il diniego: l’amministrazione deve indicare concretamente in che modo il progetto contrasti con le specifiche prescrizioni paesaggistiche.
Massime di principio
- Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve illustrare concretamente il rapporto tra le caratteristiche dell’opera proposta, il contenuto e le finalità del vincolo e il contesto paesaggistico tutelato; non sono sufficienti affermazioni apodittiche, stereotipate o generici richiami a norme e schede di piano.
- L’amministrazione paesaggistica deve individuare gli specifici elementi progettuali dai quali deriva l’incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati e spiegare le ragioni per cui l’opera non è idonea a inserirsi nell’ambiente circostante.
- Il mero richiamo a una disposizione delle NTA di un piano paesaggistico o a una scheda paesaggistica non soddisfa l’obbligo di motivazione se non è accompagnato dall’indicazione del concreto profilo di contrasto tra il progetto e la disciplina richiamata.
- Quando il diniego edilizio è motivato per relationem mediante rinvio a un diniego paesaggistico illegittimamente motivato, l’illegittimità della motivazione paesaggistica si riflette sul provvedimento edilizio conseguente.
- L’annullamento del diniego paesaggistico e del conseguente diniego edilizio non attribuisce automaticamente il titolo richiesto, ma impone all’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza nel rispetto dei criteri conformativi stabiliti dal giudice.
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