Regolamento (UE) 2017/62
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell'alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell'isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfinilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a seguito di rivalutazione EFSA, numerose sostanze aromatizzanti già esistenti come additivi per mangimi per tutte le specie animali. Per quasi tutte le sostanze sono fissate condizioni uniformi di impiego, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori; per due sostanze sono stabiliti tenori massimi specifici. È inoltre previsto un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte prodotte prima dell’entrata a regime delle nuove regole.
Autorizzazione di una serie di sostanze aromatizzanti come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi per mangimi elencati nell’allegato, appartenenti alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti, destinati a tutte le specie animali. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato, usano, producono ed etichettano additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tali sostanze. Le disposizioni transitorie consentono la commercializzazione e l’uso di scorte prodotte ed etichettate prima di specifiche date del 2017, 2018 e 2019, fino a esaurimento delle scorte, a seconda della categoria di prodotto e della destinazione agli animali da produzione alimentare o non da produzione alimentare.
Autorizzazione di alcune sostanze aromatizzanti come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione autorizza una serie di sostanze aromatiche già esistenti nel registro degli additivi per mangimi, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione recepisce il parere EFSA favorevole sulla sicurezza e sull’efficacia delle sostanze, con alcune cautele specifiche per l’isotiocianato di allile e il 2-metilpropan-1-tiolo.
Contesto normativo e base giuridica
Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale. Nei considerando si ricorda che le sostanze in questione erano già state autorizzate a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritte come prodotti esistenti nel registro degli additivi. La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento.
Valutazione di sicurezza ed efficacia
Dalla valutazione EFSA del 17 aprile 2013 risulta che, alle condizioni d’impiego proposte, le sostanze non producono effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha tuttavia rilevato che per l’isotiocianato di allile l’esposizione dei consumatori è già superiore alla dose giornaliera ammissibile e che per tale sostanza, nonché per il 2-metilpropan-1-tiolo, devono essere fissati tenori massimi per ragioni di sicurezza e di protezione dell’ambiente. L’EFSA ha inoltre riconosciuto la funzione aromatizzante delle sostanze e la loro efficacia, già dimostrata negli alimenti, estendibile ai mangimi.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per mangimi nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze aromatizzanti". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali. L’allegato fornisce per ciascuna sostanza il numero identificativo dell’additivo, la composizione, la purezza minima, i dati chimici e il metodo analitico di riferimento (GC-MS-RTL).
Condizioni di impiego e limiti quantitativi
Per la quasi totalità delle sostanze l’allegato prevede un tenore massimo raccomandato di 0,05 mg/kg di mangime completo con umidità del 12 %. Per l’isotiocianato di allile il limite massimo è 0,05 mg/kg, mentre per il 2-metilpropan-1-tiolo è fissato a 0,04 mg/kg. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e le istruzioni d’uso devono riportare condizioni di conservazione e stabilità.
Obblighi di etichettatura e controllo della conformità
Quando il tenore della sostanza attiva nel mangime completo supera il limite applicabile, l’etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta. Per le sostanze soggette a tenore massimo raccomandato, l’etichetta dell’additivo deve riportare la specifica indicazione del limite massimo nel mangime completo con umidità al 12 %. Queste regole mirano a facilitare il controllo da parte degli operatori e delle autorità competenti.
Tutela della salute degli utilizzatori
L’EFSA ha qualificato le sostanze come irritanti per pelle, occhi e vie respiratorie e come sensibilizzanti cutanee. Per tale ragione il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di predisporre procedure operative e misure organizzative adeguate a prevenire i rischi da contatto cutaneo e oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi guanti e occhiali di sicurezza. Nei considerando si precisa inoltre che non sono richieste specifiche prescrizioni di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Misure transitorie
Per evitare un impatto immediato sulle scorte già prodotte, l’articolo 2 prevede un regime transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 secondo la disciplina precedente possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Analogamente, i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018, e quelli destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019, possono restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è indicato per ciascuna sostanza il termine finale del periodo di autorizzazione, fissato al 6 febbraio 2027.
Disposizioni principali
Autorizzazione delle sostanze
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi destinati all’alimentazione animale, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", alle condizioni indicate nell’allegato. L’autorizzazione si fonda sulla verifica dei requisiti di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Condizioni d’uso e limiti massimi
Nell’allegato, per ciascuna sostanza sono indicati identificazione, purezza minima, formula chimica, numero CAS e numero Flavis, nonché la specie di destinazione: tutte le specie animali. Per la maggior parte delle sostanze il tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12 % è pari a 0,05 mg/kg; per l’isotiocianato di allile il tenore massimo è 0,05 mg/kg e per il 2-metilpropan-1-tiolo 0,04 mg/kg. In tutti i casi l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di magazzinaggio e stabilità.
Obblighi di etichettatura
Quando il tenore di sostanza attiva nel mangime completo supera il limite applicabile, l’etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta. L’etichetta dell’additivo deve riportare, per le sostanze soggette a tenore massimo raccomandato, la dicitura relativa al tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12 %.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Per tutte le sostanze l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di stabilire procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l’additivo e le premiscele devono essere impiegati con dispositivi di protezione individuale, inclusi guanti e occhiali di sicurezza. Il regolamento richiama inoltre, nei considerando, la natura irritante e sensibilizzante delle sostanze.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento delle scorte di: sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 secondo le regole previgenti; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è indicato, per ciascuna sostanza, il fine del periodo di autorizzazione: 6 febbraio 2027.
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