Cassazione Penale, Ordinanza n. 04289/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Il ricorso è stato respinto perché i motivi erano, rispettivamente, manifestamente infondati quanto alla qualificazione della condotta e non ammissibili nella parte in cui miravano a censurare discrezionalità del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/06/2023. Dal testo emerge che i ricorsi contestavano: 1) la mancata assoluzione dal reato di resistenza, sostenendo che la condotta non integrasse il fatto tipico; 2) l'eccessività della pena; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi sul primo punto manifestamente infondati, osservando che la condotta era pacificamente integrante minaccia ai sensi dell'art. 337 c.p.; ha ritenuto invece improponibili le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, perché si risolvevano in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte richiama la norma per affermare che la condotta contestata era pacificamente sussumibile nella minaccia/rivolta contro pubblico ufficiale o soggetto equiparato, escludendo la fondatezza della richiesta assolutoria dal reato di resistenza.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che contesti l'insussistenza del reato quando la condotta, per come accertata nei gradi di merito, risulti comunque riconducibile alla fattispecie incriminatrice richiamata.
- Le doglianze che investono esclusivamente l'eccessività della pena o il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili se si risolvono in una critica al potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in assenza di specifici vizi giuridici o motivazionali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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