Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04289/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Il ricorso è stato respinto perché i motivi erano, rispettivamente, manifestamente infondati quanto alla qualificazione della condotta e non ammissibili nella parte in cui miravano a censurare discrezionalità del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/06/2023. Dal testo emerge che i ricorsi contestavano: 1) la mancata assoluzione dal reato di resistenza, sostenendo che la condotta non integrasse il fatto tipico; 2) l'eccessività della pena; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi sul primo punto manifestamente infondati, osservando che la condotta era pacificamente integrante minaccia ai sensi dell'art. 337 c.p.; ha ritenuto invece improponibili le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, perché si risolvevano in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La Corte richiama la norma per affermare che la condotta contestata era pacificamente sussumibile nella minaccia/rivolta contro pubblico ufficiale o soggetto equiparato, escludendo la fondatezza della richiesta assolutoria dal reato di resistenza.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che contesti l'insussistenza del reato quando la condotta, per come accertata nei gradi di merito, risulti comunque riconducibile alla fattispecie incriminatrice richiamata.
  • Le doglianze che investono esclusivamente l'eccessività della pena o il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili se si risolvono in una critica al potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in assenza di specifici vizi giuridici o motivazionali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.