Cassazione Penale, Sentenza n. 32711/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La ricorrente, detenuta in espiazione della pena di ventidue anni di reclusione per omicidio aggravato, aveva chiesto un permesso di necessità ai sensi dell'art. 30 dell'ordinamento penitenziario per recarsi presso un istituto scolastico e sostenere un esame di idoneità finalizzato all'ammissione al secondo anno di scuola superiore. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta e il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo, pur riconoscendo la rilevanza del percorso di studi. Con ricorso per cassazione, la detenuta ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, sostenendo che gli eventi familiari di particolare gravità previsti dall'art. 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario non dovessero essere limitati a eventi luttuosi o drammatici, ma potessero comprendere anche avvenimenti positivi, eccezionali e particolarmente significativi per il percorso esistenziale e rieducativo del detenuto. Ha inoltre sostenuto che il permesso costituisse l'unico strumento costituzionalmente tutelato per consentire lo svolgimento dell'esame, non essendo possibile sostenerlo a distanza o all'interno della struttura penitenziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha chiarito che il permesso di necessità ex art. 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario può essere concesso per eventi eccezionali e di particolare gravità, anche non luttuosi o drammatici, purché l'evento sia specificamente individuato e incida in modo concreto e significativo sulla sfera familiare e sulle relazioni affettive del detenuto. La richiesta della ricorrente era invece diretta al perseguimento di una finalità strettamente individuale, consistente nel conseguimento di un titolo di studio, e non riguardava un evento capace di coinvolgere direttamente il nucleo familiare. Il diritto allo studio della persona detenuta è comunque tutelato attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 15 e 19 dell'ordinamento penitenziario, dal regolamento di esecuzione e dagli atti organizzativi dell'amministrazione penitenziaria, ma non mediante l'eccezionale permesso previsto dall'art. 30, comma 2.
Norme richiamate
art. 575 c.p.
Norma indicata quale titolo del delitto per il quale la ricorrente sta espiando la pena.
art. 577 c.p.
Norma indicata quale circostanza aggravante del delitto per il quale la ricorrente sta espiando la pena.
art. 30, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354
nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo
Disciplina il permesso di necessità in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o convivente.
art. 30, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354
analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità
Consente eccezionalmente il permesso per eventi familiari di particolare gravità, purché l'evento sia eccezionale e incida concretamente e significativamente sulla sfera familiare e sulle relazioni affettive del detenuto.
art. 27 Cost.
Costituisce il fondamento costituzionale del principio di umanità dell'esecuzione penitenziaria, cui si riconduce la ratio comune dei permessi previsti dall'art. 30 dell'ordinamento penitenziario.
art. 15 legge 26 luglio 1975, n. 354
Concorre, insieme alle altre disposizioni penitenziarie, a garantire la tutela del diritto allo studio durante la detenzione.
art. 19 legge 26 luglio 1975, n. 354
Concorre a delineare il quadro normativo di tutela del diritto allo studio delle persone detenute.
artt. 41 e seguenti d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Prevedono, secondo la sentenza, strumenti regolamentari diretti ad assicurare la prosecuzione e il completamento del percorso formativo della persona detenuta.
circolare del Ministero dell'istruzione n. 12266 del 23 maggio 2021
È richiamata quale atto organizzativo concernente lo svolgimento degli esami da parte delle persone detenute.
Massime di principio
- Il permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario richiede un evento familiare specificamente individuato, eccezionale e di particolare gravità, concretamente idoneo a incidere in modo significativo sulla vicenda esistenziale del detenuto.
- L'evento rilevante ai fini dell'art. 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario non deve necessariamente essere luttuoso o drammatico; possono rilevare anche eventi positivi, purché siano eccezionali e abbiano una diretta e significativa incidenza sulle relazioni affettive e sul nucleo familiare del detenuto.
- La mera rilevanza personale, educativa o rieducativa di un'attività non è sufficiente a integrare un evento familiare di particolare gravità ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, quando l'attività persegua una finalità esclusivamente individuale del detenuto.
- Il diritto allo studio della persona detenuta deve essere tutelato mediante gli specifici strumenti normativi e amministrativi dell'ordinamento penitenziario e non può, in assenza di un evento familiare qualificato, essere fatto valere attraverso il permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario.
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