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Sentenza

Sentenza n. 1654/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di euro 500,00 sulla Carta Elettronica del Docente, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile n. 1775/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 luglio 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’accredito di euro 500,00 sulla Carta del Docente per l’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi. Il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, il pagamento del capitale e degli interessi, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il giudice ha verificato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato civile e ordinando all’Amministrazione di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il pagamento deve comprendere euro 500,00 quale beneficio della Carta del Docente per l’anno scolastico 2024/2025, gli interessi dalla pubblicazione della sentenza civile, l’ulteriore accessorio di legge maturato e dovuto e gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento. Il TAR ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha funzione costitutiva del credito: l’importo indicato dalla parte non vincola definitivamente l’Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi sulla base del titolo e della legge. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato. Il commissario dovrà determinare l’importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari all’esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 400,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, in ragione della rilevata serialità degli inadempimenti ministeriali relativi alla Carta del Docente e ad altri istituti lavoristici.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1283 e ss. cod. civ.

    Forniscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti in esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la regolazione delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato civile non costituisce un nuovo titolo del credito, ma è diretto esclusivamente a rendere effettivo il diritto già accertato; la sua esatta consistenza deve essere ricavata dal titolo, dalla legge applicabile e dagli eventuali adempimenti parziali.
  • Quando un’amministrazione statale non esegue entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine e a un’istanza del creditore.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può essere incaricato di determinare definitivamente l’importo dovuto e di adottare, direttamente o tramite delegati, gli atti contabili e finanziari necessari all’adempimento.
  • La quantificazione degli interessi indicata dal creditore non vincola definitivamente l’amministrazione né il commissario ad acta, i quali devono verificarne misura e decorrenza sulla base del titolo giudiziale e dei parametri previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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