Sentenza del 12/12/2017 n. 1782 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento con adesione ed adesione ai verbali di constatazione - Mancato perfezionamento della definizione. (Articoli 5-bis e 9 D.LGS n. 218 del 1997)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato considerato tardivo, poiché le istanze irregolari non hanno prodotto l’effetto sospensivo previsto dalla legge. Di conseguenza, il contribuente non ha potuto beneficiare della sospensione dei termini per impugnare l’atto impositivo e la contestazione è risultata illegittimamente proposta oltre il termine ordinario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l’accertamento sostenendo, in sostanza, che le istanze presentate per l’accertamento con adesione potessero produrre l’effetto di sospendere i termini per proporre ricorso. Le istanze, tuttavia, sono state ritenute irrituali e non idonee a integrare una valida procedura di accertamento con adesione o di adesione ai verbali di constatazione ai sensi degli articoli 5-bis e 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997. In particolare, erano prive del contenuto essenziale richiesto e non risultavano effettivamente coltivate.
Norme richiamate
Articolo 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997
Disciplina l’adesione ai verbali di constatazione. Per produrre gli effetti previsti, l’adesione deve rispettare i requisiti formali e sostanziali stabiliti dalla norma; una richiesta generica o incompleta non è sufficiente.
Articolo 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997
Disciplina il perfezionamento dell’accertamento con adesione. Gli effetti della procedura, inclusa la sospensione dei termini per proporre ricorso, presuppongono una domanda validamente presentata e una procedura effettivamente instaurata e coltivata.
Massime di principio
- La mera presentazione di un’istanza denominata accertamento con adesione non comporta automaticamente la sospensione dei termini per ricorrere: l’istanza deve avere il contenuto essenziale previsto dalla legge.
- Un’istanza generica, incompleta, irrituale o non seguita dagli adempimenti necessari non produce gli effetti sospensivi della procedura di adesione.
- Il contribuente deve verificare tempestivamente la regolarità formale e sostanziale dell’istanza e continuare a monitorare il termine per il ricorso, senza presumere che la sospensione si sia verificata.
- Quando la procedura di adesione non si perfeziona o non viene concretamente coltivata, il termine ordinario per impugnare l’atto rimane applicabile e il ricorso presentato oltre tale termine può essere dichiarato tardivo.
- La sospensione dei termini costituisce un effetto collegato a una procedura validamente instaurata, non una conseguenza automatica di qualsiasi comunicazione o richiesta inviata all’Amministrazione finanziaria.
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