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Sentenza

Sentenza n. 917/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Cinque decreti prefettizi del 9 giugno 2026 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e rigetto delle domande di autorizzazione all’ingresso di lavoratori stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato cinque decreti con cui la Prefettura di Foggia ha revocato i nulla osta rilasciati il 20 aprile 2026 nell’ambito del decreto flussi 2025, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque lavoratori stranieri come operai edili specializzati. La revoca era motivata dalla mancata allegazione del DURC, dell’asseverazione e dell’attestazione di indisponibilità di lavoratori presso il Centro per l’Impiego, con l’ulteriore rilievo che l’attestazione prodotta riguardava altra impresa. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022, in relazione agli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Il ricorrente ha sostenuto che le carenze documentali non costituissero cause ostative tassative e che la documentazione fosse stata trasmessa il 29 maggio 2026; ha inoltre affermato che l’erronea indicazione di altra impresa nell’attestazione del Centro per l’Impiego fosse un mero errore materiale, essendo indicato il codice fiscale corretto. Con il secondo motivo sono stati dedotti difetto di motivazione, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e lesione del contraddittorio procedimentale, poiché i decreti non avrebbero specificato l’incompletezza dell’asseverazione, le ragioni della mancata considerazione del DURC e il motivo per cui l’attestazione del Centro per l’Impiego fosse riferita ad altra ditta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In primo luogo ha rilevato che il ricorrente non aveva fornito un principio di prova dell’effettiva e tempestiva trasmissione della documentazione asseritamente inviata alla Prefettura: gli atti prodotti comprendevano un’asseverazione, due DURC privi di sottoscrizione o di attestazione della provenienza dagli enti competenti e un’attestazione di indisponibilità firmata da un datore di lavoro con firma incomprensibile, ma mancavano documenti di trasmissione o ricevute comprovanti l’invio allo Sportello Unico. Il giudice ha precisato che l’asseverazione, posta a carico del datore di lavoro, non è una mera rappresentazione di dati documentali, ma l’esito di una verifica tecnico-valutativa relativa, tra l’altro, alla capacità patrimoniale, all’equilibrio economico-finanziario, al fatturato e al numero dei dipendenti; essa deve riferirsi a ciascun lavoratore assunto. Ha quindi ritenuto legittimo il controllo successivo al rilascio del nulla osta e la conseguente revoca in caso di accertata carenza dei requisiti. La revoca è stata qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di potere vincolato di verifica dei presupposti necessari per il rilascio del titolo ampliativo, non limitato alle sole ipotesi di reati ostativi, falsificazione documentale o altre cause espressamente contemplate dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, ma esteso alla mancanza di tutti i requisiti prescritti dalla disciplina sull’ingresso per lavoro. Il TAR ha inoltre ritenuto rilevanti la documentazione previdenziale e fiscale e la prova della verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. L’art. 30-bis, comma 3, d.P.R. n. 394/1999 impone infatti l’allegazione dell’autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale o del DURC, mentre l’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 richiede la previa verifica presso il Centro per l’Impiego. Le carenze riscontrate, non adeguatamente smentite dal ricorrente, giustificavano pertanto la revoca. Gli atti sono stati ritenuti sufficientemente motivati e adottati all’esito di un procedimento vincolato; il motivo relativo all’art. 10-bis l. n. 241/1990 è stato quindi disatteso. Le spese sono state compensate per la natura della controversia e la limitata attività difensiva dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022

    Consente il controllo dei requisiti relativi alle domande di ingresso per lavoro e la revoca del nulla osta quando siano accertate carenze dei presupposti normativi.

  • art. 44, comma 2, d.l. n. 73/2022

    Impone al datore di lavoro il deposito dell’asseverazione relativa all’esito positivo delle verifiche di congruità, comprese quelle concernenti la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato e il numero dei dipendenti.

  • art. 22, commi 2, 5-bis e 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Richiede la previa verifica presso il Centro per l’Impiego dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale e disciplina i presupposti e le cause di revoca o rigetto del nulla osta.

  • art. 24, comma 12, d.lgs. n. 286/1998

    Prevede ulteriori ipotesi ostative connesse alla condotta del datore di lavoro nell’ambito delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri.

  • art. 30-bis, commi 3 e 8, d.P.R. n. 394/1999

    Prevede l’obbligo di allegare alla domanda l’autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale o il DURC e individua verifiche relative alla capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro.

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241/1990

    Disciplinano l’avvio del procedimento e il contraddittorio procedimentale; nel caso concreto il giudice ha ritenuto adeguato il procedimento e la motivazione degli atti impugnati.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato di cittadini stranieri può essere disposta, all’esito dei controlli successivi, non soltanto per le specifiche cause ostative tipizzate dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, ma per qualsiasi carenza dei requisiti prescritti dalla disciplina sull’ingresso per lavoro.
  • La revoca del nulla osta fondata sull’accertata mancanza dei requisiti necessari per il rilascio costituisce decadenza o revoca sanzionatoria ed espressione di potere vincolato di controllo, sicché non richiede una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico alla rimozione del titolo.
  • L’asseverazione prevista dalla disciplina sull’ingresso per lavoro straniero è un adempimento sostanziale a carico del datore di lavoro: non consiste in una mera ricognizione documentale, ma nell’esito di una verifica tecnico-valutativa relativa anche alla capacità patrimoniale, all’equilibrio economico-finanziario, al fatturato e al numero dei dipendenti, e deve riferirsi a ciascun lavoratore interessato.
  • La previa verifica presso il Centro per l’Impiego dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale e la documentazione previdenziale e fiscale, incluso il DURC quando richiesto, costituiscono requisiti della procedura di rilascio del nulla osta; la loro mancata produzione o la produzione di documenti riferiti ad altro soggetto può giustificare la revoca del nulla osta.
  • Chi contesta la revoca di un nulla osta per carenza documentale deve fornire elementi idonei a provare l’effettiva e tempestiva trasmissione dei documenti all’amministrazione; la mera produzione in giudizio dei documenti, priva di ricevute o prove di invio allo Sportello Unico, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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