Sentenza n. 106/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 5.5.2023, n. 408.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 5 maggio 2023, n. 408, relativa all'attribuzione della carta del docente per cinque annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 5 maggio 2023, n. 408, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.500 euro oltre accessori. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha inoltre richiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle cinque annualità. Per l'ulteriore ipotesi di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Ha inoltre applicato, su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione può essere attivata dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza, su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice può fissare una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale entro un termine assegnato, anche quando il titolo proviene dal giudice ordinario ed è azionato mediante giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e la persistente mancata esecuzione del titolo giustificano l'ordine di provvedere mediante l'adozione degli atti necessari a soddisfare integralmente quanto statuito nel giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione debitrice, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione nel termine assegnato in caso di ulteriore inottemperanza.
- Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, l'ordine di esecuzione del giudicato può essere assistito da una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata per ogni giorno di ritardo e destinata a operare fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.
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