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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12850/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna in primo grado per il reato di falsità materiale commessa dal privato. Il ricorso è articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per essere stato condannato per un fatto diverso da quello contestato, con lesione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.); (2) illogicità e travisamento del materiale probatorio nella motivazione che ha accertato la responsabilità penale; (3) errata applicazione di legge per aver attribuito valore probatorio alla condotta processuale dell'imputato in violazione dell'art. 192 c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato, non manifestamente infondato, il primo motivo: dalla sentenza risulta che l'imputazione iniziale (atti idonei e diretti in modo non equivoco a trarre in inganno tramite presentazione di certificazione falsa per ottenere nazionalizzazione e immatricolazione) differisce oggettivamente dal fatto per cui l'imputato è stato condannato (materiale contraffazione, artt. 482 e 476 c.p.). Tale mutamento avrebbe imposto la modifica formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero, operazione non riscontrata negli atti. Verificata la presenza di una causa di estinzione del reato per prescrizione (reato commesso il 26/04/2016; termine di prescrizione calcolato in 7 anni e 6 mesi aumentati di 49 giorni di sospensione, con estinzione il 14/12/2023), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Garantisce la corrispondenza tra accusa e sentenza per tutelare il diritto alla difesa; la trasformazione essenziale del fatto senza modifica formale dell'imputazione può comportare nullità o annullamento.

  • art. 24 Cost.

    Principio costituzionale del diritto alla difesa; la modifica dell'imputazione che impedisca una adeguata difesa lede questa garanzia.

  • artt. 516-518 cod. proc. pen.

    Prevedono la possibilità e le modalità con cui il pubblico ministero può modificare o precisare l'imputazione nel corso del processo, garantendo comunque il contraddittorio e la possibilità di adeguare la strategia difensiva.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina i mezzi di prova e i limiti della valutazione probatoria; la Corte ha censurato l'attribuzione di valore probatorio alla sola condotta processuale dell'imputato se in violazione di tale norma.

  • art. 482 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla materia della falsità materiale (reato per cui è stata poi individuata la condanna).

  • art. 476 cod. pen.

    Norma sostanziale connessa alle falsificazioni di documenti per cui è stata accertata la responsabilità materiale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede le cause di proscioglimento o di estinzione del reato che devono essere verificate quando emergono vizi dell'imputazione o altre circostanze estintive.

  • art. 159 cod. pen.

    Regola le cause di sospensione della prescrizione; nel caso è stata riconosciuta una sola sospensione per legittimo impedimento dell'imputato.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme applicate per il calcolo del tempo necessario alla prescrizione e per la determinazione del termine prescrizionale utile al caso concreto.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti)

    Principio interpretato: la non corrispondenza tra fatto contestato e fatto emerso dalla sentenza rileva se c'è una trasformazione degli elementi costitutivi dell'addebito; non rileva se il mutamento riguarda profili marginali non essenziali e di cui l'imputato ha potuto difendersi.

Massime di principio

  • Se la sentenza riconosce un fatto diverso, sotto il profilo essenziale, rispetto all'imputazione iniziale, la mancata modifica formale dell'accusa da parte del pubblico ministero può violare l'art. 521 c.p.p. e il diritto di difesa, con possibile annullamento.
  • Le modifiche dell'imputazione risultano ammissibili se riguardano profili marginali o quando l'imputato ha avuto effettiva possibilità di difendersi su quelle varianti; la distinzione tra cambiamento essenziale e marginale è cruciale.
  • Il pubblico ministero può precisare o modificare l'accusa in base agli elementi probatori acquisiti (artt. 516-518 c.p.p.), ma tale modifica deve risultare formalizzata nel processo per non pregiudicare la difesa.
  • Quando emerge un vizio rilevante nell'imputazione, occorre verificare se sussistano cause estintive (es. prescrizione); se la prescrizione è già maturata, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle interruzioni e sospensioni previste dalla legge (art. 159 c.p.), nonché all'applicazione degli artt. 157 e 161 c.p.; errori in questo calcolo possono determinare l'estinzione del reato.

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