Ordinanza n. 87/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della revoca del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari emesso dalla Prefettura di Roma del 15.9.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari, adottata dalla Prefettura di Roma il 15 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Roma ha rigettato l'istanza finalizzata all'autorizzazione all'ingresso e, conseguentemente, ha revocato il nulla osta al lavoro già concesso. L'amministrazione ha ritenuto il datore di lavoro privo di adeguata capacità economica e ha inoltre rilevato la mancata allegazione della documentazione comprovante il requisito alloggiativo. In relazione al requisito economico, il ricorrente ha prodotto diversi elementi contrari alla valutazione amministrativa, tra cui una relazione dettagliata redatta da un commercialista. Quanto al requisito alloggiativo, ha allegato soltanto la richiesta telematica presentata tramite il portale RIA, senza dimostrare di essersi già recato presso il Comune per protocollare l'istanza e depositare la documentazione necessaria.
La decisione
Il TAR, all'esito della delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare alla Prefettura di Roma il riesame del provvedimento con specifico riferimento al requisito della capacità economica del datore di lavoro, in considerazione degli elementi prodotti dal ricorrente e, in particolare, della relazione del commercialista. Con riferimento al requisito alloggiativo, il Tribunale ha posto a carico del ricorrente l'integrazione documentale, poiché la sola richiesta telematica al portale RIA non dimostrava l'avvenuta protocollazione comunale dell'istanza e il deposito degli atti necessari. In ragione del periculum allegato, ha sospeso nelle more l'efficacia del provvedimento impugnato. Ha fissato l'udienza pubblica per la definizione del merito al 19 maggio 2026, ordinando l'espletamento degli adempimenti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notifica, se anteriore. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il ricorrente produca elementi documentali specifici e potenzialmente idonei a smentire la valutazione amministrativa sulla capacità economica del datore di lavoro, il giudice può ordinare il riesame del provvedimento limitatamente a tale requisito.
- La sola presentazione telematica di una richiesta relativa al requisito alloggiativo non dimostra, di per sé, l'avvenuta presentazione e protocollazione dell'istanza presso il Comune né il deposito della documentazione necessaria; tali circostanze devono essere comprovate documentalmente dall'interessato.
- La sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento amministrativo può essere disposta nelle more del riesame quando il ricorrente rappresenti un pregiudizio grave e attuale, anche se la definizione della controversia nel merito è rinviata a un'udienza successiva.
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