Circolare numero 44 del 25-2-1999
A decorrere dal 1° gennaio 1998, ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per i quali la contrattazione collettiva ha stabilito, in relazione alla qualifica di assunzione, una retribuzione contrattuale giornaliera superiore al salario medio convenzionale provinciale rilevato nel 1995, le prestazioni temporanee devono essere calcolate sulla base di tale retribuzione contrattuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quale salario debba essere assunto come base per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, confermando il riferimento al salario medio convenzionale "congelato" del 1995 fino a quando, nella singola provincia, la retribuzione prevista dal contratto collettivo per la specifica qualifica non lo superi. Viene inoltre disciplinato il criterio della media ponderata in caso di periodi lavorativi svolti presso aziende o province diverse e si precisa che, ai fini della domanda, non è più necessario rispondere al quesito del quadro D del modello Prest.Agr.21 TP né produrre il modello SAL OTD.
Disoccupazione agricola: salario di riferimento e semplificazione documentale
Disoccupazione agricola: salario di riferimento e semplificazioni procedurali
La circolare definisce i criteri di individuazione del salario da assumere per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e chiarisce alcuni riflessi operativi sulle procedure di liquidazione e sulla documentazione da presentare. Il tema centrale è il superamento, in determinate condizioni, del salario medio convenzionale rilevato nel 1995 a favore della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva provinciale.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’articolo 4 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146. La norma prevede che, dal 1° gennaio 1998, il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995 resti fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo, per le singole qualifiche degli operai agricoli, non sia superiore a quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Dal momento in cui il salario convenzionale risulti superato, trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni e integrazioni.
Salario da assumere per il calcolo della disoccupazione agricola
Ai fini della disoccupazione agricola, il salario da porre a base del calcolo resta quello "congelato" rilevato nel 1995 fino a quando, nella singola provincia e per la qualifica per la quale il lavoratore è stato assunto, la retribuzione stabilita dal contratto collettivo non lo superi.
Quando ciò accade, cessa il riferimento alle retribuzioni convenzionali e la prestazione deve essere determinata sulla base della retribuzione effettiva più favorevole per l’interessato.
Criteri per individuare la retribuzione più favorevole
La circolare precisa che la retribuzione effettiva più favorevole può essere individuata confrontando:
- il salario previsto dalla contrattazione collettiva della provincia, tenendo conto della categoria di appartenenza, della qualifica professionale e del livello di inquadramento;
- il salario effettivo, se di importo superiore a quello contrattuale collettivo.
Le categorie menzionate dalla circolare sono:
- agricoli e florovivaisti;
- addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- dipendenti dalle cooperative e dai consorzi agrari;
- dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento;
- dipendenti di aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari.
Media ponderata in presenza di rapporti o territori diversi
Qualora il lavoratore abbia svolto attività presso aziende e/o province diverse, con diversa qualifica e/o diverso tipo o livello di contratto, il salario di riferimento deve essere calcolato come media ponderata tra i diversi salari, in relazione alle giornate effettivamente prestate.
La circolare indica la seguente impostazione di calcolo:
- somma dei prodotti tra giornate e salario per ciascun periodo;
- divisione per il totale delle giornate lavorate.
Procedure automatizzate di liquidazione
Nella fase di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola, il salario determinato secondo i criteri illustrati viene visualizzato a terminale. Se vengono successivamente individuati ulteriori periodi di lavoro non acquisiti in precedenza, il liquidatore deve aggiornare il dato ricalcolando la media ponderata tra i giorni e gli importi già presenti in maschera e quelli relativi alla nuova acquisizione.
Documentazione non più richiesta
In conseguenza delle precisazioni fornite, non è necessario che i richiedenti rispondano alla domanda di cui al punto 1 del quadro D del modello Prest.Agr.21 TP. Di conseguenza, non deve essere prodotto neppure il modello SAL OTD citato.
Punti principali
Premessa normativa
Si richiama l’articolo 4 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, che stabilisce il mantenimento del salario medio convenzionale rilevato nel 1995, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo, per le singole qualifiche degli operai agricoli, non risulti superiore a quello previsto nelle singole province dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Da tale momento trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni e integrazioni.
Salario di riferimento per la disoccupazione agricola
Per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola deve essere assunto il salario "congelato" rilevato nel 1995, fino a quando, nella singola provincia e per la qualifica per la quale il lavoratore è stato assunto, non venga superato dalla retribuzione stabilita dal contratto collettivo. Da quel momento cessa il riferimento alle retribuzioni convenzionali e la prestazione va calcolata sulla base della retribuzione effettiva più favorevole per l’interessato.
Criterio di determinazione della retribuzione effettiva
Quando non si applica più il salario convenzionale, la prestazione deve essere erogata sulla base della retribuzione effettiva più favorevole, individuata tra: il salario previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in relazione alla categoria di appartenenza, alla qualifica professionale e al livello di inquadramento; oppure un salario effettivo di importo superiore a quello contrattuale collettivo.
Categorie contrattuali considerate
La circolare elenca le categorie di riferimento della contrattazione collettiva provinciale: agricoli e florovivaisti; addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; dipendenti dalle cooperative e dai consorzi agrari; dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento; dipendenti di aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari.
Media ponderata in caso di lavori diversi
Se il lavoratore ha svolto attività presso aziende e/o province diverse, con diversa qualifica e/o con diverso tipo o livello di contratto, il salario di riferimento deve essere determinato mediante media ponderata tra i diversi salari, in relazione alle giornate prestate. La formula indicata è: (N1 giornate x S1 salario + N2 giornate x S2 salario + ...)/(N1 giornate + N2 giornate + ...).
Procedure automatizzate di liquidazione
Nella fase di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola, il sistema visualizza a terminale il salario determinato secondo i criteri del punto 2. Se emergono ulteriori periodi di lavoro non acquisiti in precedenza, il liquidatore deve modificare il dato ricalcolando la media ponderata tra il numero di giornate e l’importo già presenti a maschera e quelli di nuova acquisizione.
Semplificazione della documentazione richiesta
In relazione a quanto precisato, i richiedenti non devono più rispondere alla domanda di cui al punto 1 del quadro D del modello Prest.Agr.21 TP e, conseguentemente, non devono produrre il modello SAL OTD citato.
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