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Circolare

Circolare numero 07 del 26-02-1999 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’efficacia della soppressione del contributo asili nido, collegata alla legge n. 448/1998 e al D.P.C.M. 15 gennaio 1999, distinguendo tra decorrenza dal 1° gennaio 1999 e rinvio al 1° gennaio 2000 per i settori con aliquota CUAF inferiore a quella dell’industria. Fornisce inoltre istruzioni operative per i datori di lavoro iscritti all’ENPALS sulla compilazione del mod. 031/R, sia per i casi in cui il contributo non è più dovuto sia per le regolarizzazioni di periodi pregressi o per il recupero di versamenti effettuati in eccesso. Indica infine la nuova misura del contributo fisso settimanale e giornaliero per gli apprendisti.

Soppressione, dal 1999, del contributo asili nido e coordinamento dei versamenti contributivi ENPALS; regolarizzazioni e codifiche mod. 031/R

Soppressione del contributo asili nido e istruzioni operative ENPALS

La circolare interviene sull’effetto della legge n. 448/1998 in materia di soppressione di alcuni contributi destinati al finanziamento di prestazioni temporanee, con specifico riguardo al contributo asili nido gestito nell’ambito ENPALS. Vengono inoltre fornite istruzioni di dettaglio per la corretta compilazione del mod. 031/R, per le regolarizzazioni dei periodi di gennaio e febbraio 1999, per il recupero di eventuali versamenti eccedenti e per l’aggiornamento del contributo fisso degli apprendisti.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha previsto la soppressione del contributo destinato al finanziamento degli asili nido, del contributo Enaoli e del contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, con effetto dalla data di entrata in vigore dei D.P.C.M. emanati ai sensi dell’art. 8, comma 5, della stessa legge, concernenti la rideterminazione delle accise sugli oli minerali e delle imposte sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion. La G.U. n. 11 del 15 gennaio 1999 ha pubblicato il D.P.C.M. 15 gennaio 1999, entrato in vigore il 16 gennaio 1999, cosicché la soppressione opera dal 1° gennaio 1999, ossia dal periodo di paga in corso a tale data.

L’art. 3, comma 3, della medesima legge prevede tuttavia un differimento al 1° gennaio 2000 per i settori per i quali le aliquote contributive di finanziamento della gestione delle prestazioni temporanee risultano inferiori a quelle del settore industria.

Ambito di applicazione e decorrenze

La circolare precisa che il contributo asili nido, pari allo 0,10% a carico del datore di lavoro, non è più dovuto:

  • dal 1° gennaio 1999 per tutte le imprese del settore industria;
  • dal 1° gennaio 1999 per le imprese di altri settori che versano il CUAF in misura non inferiore a quella dell’industria, pari al 2,48%;
  • dal 1° gennaio 2000 per le imprese inquadrate in settori diversi dall’industria, come il commerciale o il terziario, i cui titolari siano iscritti negli elenchi nominativi IVS di categoria e che versino un’aliquota CUAF ridotta allo 0,43%, inferiore a quella dell’industria.

È inoltre chiarito che le imprese esentate dal versamento del CUAF non rientrano nel differimento e beneficiano della soppressione già dal 1° gennaio 1999. La valutazione deve essere effettuata sull’impresa nel suo complesso, senza considerare la qualifica dei singoli lavoratori.

Effetti sul contributo di solidarietà

La soppressione del contributo asili nido incide anche sulla struttura del contributo di solidarietà. Dal 1° gennaio 1999, ovvero dal 1° gennaio 2000 per i soggetti interessati dal differimento, il contributo risulta così articolato:

  • lavoratori dello spettacolo: 2,50% a carico del lavoratore e 2,50% a carico del datore di lavoro, per un totale del 5%;
  • sportivi professionisti: 0,60% a carico del lavoratore e 0,60% a carico del datore di lavoro, per un totale dell’1,20%.

Istruzioni per i datori di lavoro ancora tenuti al contributo

I datori di lavoro che, fino al 31 dicembre 1999, restano tenuti al contributo asili nido devono continuare a compilare il quadro A del mod. 031/R utilizzando le tabelle delle aliquote contributive già codificate e trasmesse con la circolare n. 14 dell’11 maggio 1998. Per tali soggetti non cambia la codificazione da riportare nelle denunce contributive.

Nuove codifiche per chi beneficia della soppressione

I datori di lavoro che dal 1° gennaio 1999 non sono più tenuti al versamento del contributo asili nido devono indicare nel quadro A del mod. 031/R le nuove corrispondenze tra tabelle aliquote. La circolare elenca le principali trasformazioni: tabella 0 diventa C, A diventa R, 1 diventa D, 2 diventa E, 3 diventa F, 4 diventa G, 5 diventa H, 6 diventa L, 7 diventa M, 8 diventa P, 9 diventa Q, B diventa S, N diventa T, V diventa Z.

Viene fornito anche un esempio applicativo: per un lavoratore dello spettacolo iscritto successivamente al 31 dicembre 1995 e senza anzianità contributiva, dal 1° gennaio 1999 deve essere usata la tabella C, con aliquota totale del 32,70%, di cui 23,81% a carico del datore di lavoro, in luogo della tabella 0 comprensiva del contributo asili nido, che portava l’aliquota totale al 32,80%.

Regolarizzazione dei periodi di gennaio e febbraio 1999

Per i datori di lavoro che, pur essendo ancora soggetti all’obbligo, non hanno versato il contributo asili nido nei mesi di gennaio e febbraio 1999, la circolare impone la presentazione di due modelli 031/R di variazione relativi ai periodi di paga dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 1999.

La compilazione deve avvenire come segue:

  • nei quadri A e B non deve essere riportato alcun dato, perché le tabelle di aliquota restano invariate;
  • nel quadro C devono essere inseriti i codici causale 042 per l’importo ricalcolato della contribuzione dovuta comprensiva del contributo non versato, 142 per la contribuzione già versata e denunciata, 020 per il conguaglio da versare e 067 per gli interessi legali;
  • gli interessi legali devono essere calcolati al 2,5% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino alla data del versamento effettivo.

Il versamento del conguaglio e la presentazione della modulistica devono essere effettuati entro il 16 aprile 1999. La regolarizzazione non può avvenire mediante mod. F24, che resta riservato alla contribuzione corrente ENPALS, ma deve essere eseguita con bollettino di conto corrente postale: c/c n. 8029 per le imprese dello spettacolo e c/c n. 7021 per gli sportivi professionisti. Deve inoltre essere allegata l’attestazione di versamento.

Recupero di somme versate in eccesso

I datori di lavoro che hanno versato il contributo asili nido pur potendo beneficiare della nuova disciplina dal 1° gennaio 1999 devono anch’essi presentare due modelli 031/R di variazione per i periodi dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 1999.

In questo caso:

  • nei quadri A e B devono essere indicati tutti i dati richiesti, con la nuova codifica delle tabelle di aliquota;
  • nel quadro C devono essere riportati i codici 042 per la contribuzione ricalcolata senza il contributo asili nido e 142 per quanto già versato;
  • nel rigo "TOTALE LIRE" deve risultare un importo pari a zero.

Le eventuali differenze a credito possono essere portate in detrazione con il codice causale 128 nel quadro C del mod. 031/R, in occasione degli adempimenti relativi al mese di marzo 1999, con versamento scadente il 16 aprile 1999. Se l’impresa ha cessato l’attività, oltre ai modelli di variazione deve essere presentata una formale richiesta di rimborso agli uffici territorialmente competenti.

Contributo fisso per gli apprendisti

La circolare conclude indicando che, dal 1° gennaio 1999, il contributo fisso dovuto per gli apprendisti, limitatamente all’assicurazione I.V.S. amministrata dall’ENPALS, è pari a L. 4.708 settimanali, corrispondenti a euro 2,43, ovvero a L. 785 giornaliere, corrispondenti a euro 0,405, sempre a carico del datore di lavoro.

Punti principali

Quadro normativo e decorrenza della soppressione

L’art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto la soppressione di tre contributi: asili nido, Enaoli e Tbc, con effetto dalla data di entrata in vigore dei D.P.C.M. relativi alla rideterminazione delle accise sugli oli minerali e delle imposte su carbone, coke di petrolio e orimulsion. Poiché il D.P.C.M. 15 gennaio 1999 è stato pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 1999 ed è entrato in vigore il 16 gennaio 1999, la soppressione opera dal 1° gennaio 1999, cioè dal periodo di paga in corso a quella data. Per i settori con aliquote di finanziamento della gestione prestazioni temporanee inferiori a quelle dell’industria, la soppressione è invece differita al 1° gennaio 2000 ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 448/1998.

Ambito soggettivo e decorrenze per il contributo asili nido

Il contributo asili nido, pari allo 0,10% a carico del datore di lavoro, non è più dovuto dal 1° gennaio 1999 per le imprese del settore industria e per quelle di altri settori che versano il CUAF in misura non inferiore a quella dell’industria (2,48%). Per le imprese in settori diversi dall’industria, come commerciale o terziario, i cui titolari siano iscritti negli elenchi nominativi IVS di categoria e che versino CUAF ridotta allo 0,43%, la soppressione decorre invece dal 1° gennaio 2000. La circolare precisa anche che le imprese esentate dal versamento CUAF non rientrano nel differimento e beneficiano della soppressione dal 1° gennaio 1999. La valutazione dell’impresa deve essere fatta nel suo complesso, senza rilevanza della qualifica dei singoli lavoratori.

Effetti sulla contribuzione di solidarietà

La soppressione del contributo asili nido comporta anche la cessazione del relativo versamento nell’ambito del contributo di solidarietà. Dal 1° gennaio 1999, ovvero dal 1° gennaio 2000 per i soggetti nel regime differito, il contributo di solidarietà risulta così ripartito: per i lavoratori dello spettacolo 2,50% a carico del lavoratore e 2,50% a carico del datore di lavoro, per un totale del 5%; per gli sportivi professionisti 0,60% a carico del lavoratore e 0,60% a carico del datore di lavoro, per un totale dell’1,20%.

Compilazione del mod. 031/R per i datori di lavoro ancora tenuti al contributo

I datori di lavoro che fino al 31 dicembre 1999 restano tenuti al contributo asili nido devono continuare a indicare nel quadro A del mod. 031/R le tabelle delle aliquote contributive già codificate e trasmesse con la circolare n. 14 dell’11 maggio 1998. In tali casi non vi sono modifiche alla codificazione da utilizzare per le denunce contributive.

Nuove codifiche del mod. 031/R per chi beneficia della soppressione

I datori di lavoro che dal 1° gennaio 1999 non sono più tenuti al contributo asili nido devono usare nel quadro A del mod. 031/R la nuova codificazione delle tabelle aliquote contributive. La circolare riporta l’abbinamento tra vecchia e nuova codifica: tabella 0 diventa C, A diventa R, 1 diventa D, 2 diventa E, 3 diventa F, 4 diventa G, 5 diventa H, 6 diventa L, 7 diventa M, 8 diventa P, 9 diventa Q, B diventa S, N diventa T, V diventa Z. A titolo esemplificativo, per un lavoratore dello spettacolo iscritto dopo il 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, dal 1° gennaio 1999 deve essere indicata la tabella C, con aliquota totale del 32,70% di cui 23,81% a carico del datore di lavoro, invece della tabella 0 con aliquota totale del 32,80%.

Regolarizzazione dei periodi di gennaio e febbraio 1999 con contributo ancora dovuto

I datori di lavoro che, per i mesi di gennaio e febbraio 1999, non hanno versato il contributo asili nido ma erano ancora soggetti all’obbligo, devono presentare due modelli 031/R di variazione per i periodi di paga dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 1999. Nei quadri A e B non devono essere riportati dati, poiché le tabelle aliquote restano invariate. Nel quadro C vanno indicati i codici causale 042 per l’importo ricalcolato della contribuzione dovuta comprensiva del contributo non versato, 142 per la contribuzione già versata e denunciata, 020 per il saldo a conguaglio e 067 per gli interessi legali, calcolati al tasso del 2,5% annuo dal giorno successivo alla scadenza fino al pagamento effettivo. Il conguaglio e la relativa modulistica devono essere presentati entro il 16 aprile 1999. La regolarizzazione non può avvenire con F24, ma solo tramite bollettino di conto corrente postale, n. 8029 per le imprese dello spettacolo e n. 7021 per gli sportivi professionisti, con allegata attestazione di versamento.

Recupero dei versamenti eccedenti effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 1999

I datori di lavoro che hanno versato il contributo asili nido pur rientrando tra i soggetti esonerati dal 1° gennaio 1999 devono presentare due modelli 031/R di variazione per i periodi dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 1999. Nei quadri A e B devono essere riportati tutti i dati richiesti, con l’indicazione della nuova codifica delle tabelle aliquote; nel quadro C devono essere esposti i codici 042 per la contribuzione ricalcolata senza il contributo asili nido e 142 per quanto già versato. Il rigo "TOTALE LIRE" deve essere pari a zero. Le differenze a credito possono essere portate in detrazione con il codice 128 nel quadro C del mod. 031/R in occasione degli adempimenti relativi al mese di marzo 1999, con versamento entro il 16 aprile 1999. Se l’impresa ha cessato l’attività, oltre ai modelli di variazione deve essere presentata anche formale richiesta di rimborso agli uffici competenti per territorio.

Importo del contributo fisso per gli apprendisti

Dal 1° gennaio 1999 il contributo fisso dovuto per gli apprendisti, limitatamente all’assicurazione I.V.S. amministrata dall’ENPALS, è fissato a L. 4.708 settimanali, pari a euro 2,43, e a L. 785 giornaliere, pari a euro 0,405, a carico del datore di lavoro.

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