Circolare numero 06 del 25-02-1999 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 1999, le indennità di cassa e di maneggio denaro rientrano nella contribuzione ordinaria. Per l’anno 1999 restano invariati gli importi esclusi dalla formazione del reddito di lavoro, con elenco delle principali voci e relativi limiti. Viene inoltre illustrata la disciplina delle indennità sostitutive della mensa, come modificata dal D.Lgs. 56/98, e sono fornite istruzioni operative per la regolarizzazione contributiva di periodi pregressi, con modalità di compilazione dei modelli, calcolo degli interessi e termini di versamento.
Regime contributivo e fiscale di alcune indennità e istruzioni per la regolarizzazione delle indennità sostitutive della mensa
Regime contributivo e fiscale di alcune indennità e regolarizzazione delle indennità sostitutive della mensa
La circolare interviene su due profili distinti: da un lato, l’assoggettamento contributivo di alcune indennità e l’aggiornamento degli importi esclusi dal reddito di lavoro; dall’altro, la disciplina delle indennità sostitutive della mensa e le modalità operative per sanare eventuali irregolarità contributive relative a periodi pregressi.
Decorrenza dell’assoggettamento contributivo delle indennità di cassa e maneggio denaro
Viene richiamato quanto già precisato con la circolare n. 3 del 19 febbraio 1998. Il regime di esclusione dalla base imponibile contributiva delle indennità di cassa e di maneggio di denaro si è applicato fino al 31 dicembre 1998, in base all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 314/97. Pertanto, dal 1° gennaio 1999 tali emolumenti devono essere assoggettati alla ordinaria contribuzione di previdenza e assistenza sociale.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro
La circolare richiama l’art. 3 del D.Lgs. 314/97, che ha sostituito l’art. 48 del TUIR, e in particolare il comma 9, secondo cui gli importi esclusi dal reddito di lavoro possono essere rivalutati con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata nel periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio dello stesso periodo dell’anno 1998.
Per l’anno 1999 tali importi non subiscono variazioni e restano quindi fissati nelle misure previste dal D.Lgs. 314/97. La circolare elenca le principali voci interessate, che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, fiscale e previdenziale, salvo le precisazioni indicate.
Indennità di trasferta e indennità di trasferimento
Le indennità di trasferta non concorrono al reddito imponibile entro i seguenti limiti giornalieri:
- £. 90.000 per trasferte nel territorio nazionale;
- £. 150.000 per trasferte all’estero.
Gli importi si riducono:
- di un terzo, in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di vitto o di alloggio o vitto fornito gratuitamente;
- di due terzi, in caso di rimborso sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto.
Le indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti non concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare, entro un limite complessivo annuo pari a:
- £. 3.000.000 per trasferimenti all’interno del territorio nazionale;
- £. 9.000.000 per trasferimenti fuori dal territorio nazionale o con destinazione all’estero.
Liberalità, beni e servizi al lavoratore, prestazioni sostitutive della mensa
Le erogazioni a titolo di liberalità non concorrono al reddito imponibile se di importo non superiore a £. 500.000 nel periodo d’imposta.
Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore non concorre a formare il reddito imponibile se complessivamente non supera £. 500.000. La circolare precisa che, se tale valore supera il limite, l’intero importo diventa imponibile sia fiscalmente sia previdenzialmente.
Per le prestazioni sostitutive delle mense aziendali, i cosiddetti buoni pasto o tickets restaurant, è previsto che non concorrano al reddito imponibile fino a £. 10.240 giornaliere.
Indennità sostitutive della mensa: modifica normativa e ambito applicativo
La circolare chiarisce in modo specifico il trattamento delle indennità sostitutive della mensa alla luce del D.Lgs. 56/98, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 314/97. In particolare, l’art. 4 del D.Lgs. 56/98 ha modificato la disciplina del trattamento fiscale e previdenziale di tali indennità.
A seguito della modifica, le indennità sostitutive della mensa non concorrono all’imponibile previdenziale fino a £. 10.240 giornaliere esclusivamente se corrisposte agli addetti:
- ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
La circolare richiama inoltre l’art. 7 del D.Lgs. 56/98, secondo cui tali disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1998. Ne deriva che, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla norma, le indennità sostitutive della mensa concorrono integralmente all’imponibile previdenziale.
Regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse
Pur evidenziando che nella prassi tali indennità sono erogate non frequentemente ai lavoratori iscritti all’Ente, la circolare fornisce istruzioni operative per i datori di lavoro che debbano regolarizzare posizioni contributive pregresse.
Essi devono:
- rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le retribuzioni imponibili applicando l’art. 4 del D.Lgs. 56/98, considerando imponibile previdenziale l’indennità sostitutiva di mensa per l’intero importo quando erogata fuori dai casi consentiti;
- quantificare le differenze contributive da versare a conguaglio;
- compilare la modulistica secondo le regole vigenti, e in particolare:
- n. 1 modello 031/R di variazione e n. 1 modello 031/CM di variazione per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998;
- n. 1 modello 031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 1999 e il 28 febbraio 1999.
Compilazione del modello 031/R di variazione
Per la compilazione del mod. 031/R di variazione la circolare precisa che:
- nel quadro A deve essere indicato l’importo rideterminato della retribuzione imponibile;
- nel quadro C devono essere riportati i seguenti codici causale:
- 042, per l’importo totale della contribuzione dovuta ricalcolata;
- 142, per l’importo totale della contribuzione già versata e denunciata con i precedenti modelli 031/R;
- 020, per l’importo totale da versare a conguaglio a titolo di contribuzione;
- 067, per l’importo degli interessi legali.
Calcolo degli interessi legali e scadenze applicabili
La circolare distingue tre diversi periodi ai fini del calcolo degli interessi legali:
- per le regolarizzazioni riferite al periodo 1.1.98/30.4.98, gli interessi al 2,5% annuo decorrono dal 21 maggio 1998, cioè dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del D.Lgs. 56/98 in Gazzetta Ufficiale, fino alla data di effettivo versamento;
- per le regolarizzazioni riferite al periodo 1.5.98/30.11.98, il computo decorre dal giorno successivo alla scadenza di pagamento dei contributi, ad esempio dal 21 giugno per il mese di maggio, dal 21 luglio per il mese di giugno, e così via, fino al versamento;
- per il periodo 1.12.98/28.2.99, gli interessi decorrono dal giorno successivo alla nuova scadenza di pagamento, tenendo conto che, con la riscossione unificata estesa all’ENPALS dal gennaio 1999, i contributi vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il modello di denuncia contributiva.
Modalità di versamento e termine finale
Il versamento delle somme dovute a titolo di conguaglio contributivo e la presentazione della relativa modulistica devono essere effettuati entro e non oltre il 16 aprile 1999. I versamenti eseguiti dopo tale data sono soggetti alle sanzioni previste per la tardiva regolarizzazione contributiva.
La circolare ribadisce infine che la regolarizzazione di debiti pregressi non può essere eseguita tramite il modello F24, riservato esclusivamente alla contribuzione corrente ENPALS. Il pagamento deve quindi avvenire tramite bollettino di conto corrente postale:
- c/c n. 8029 per le imprese dello spettacolo;
- c/c n. 7021 per gli sportivi professionisti.
L’attestazione del versamento deve essere allegata al modello 031/R di variazione.
Punti principali
Decorrenza della contribuzione sulle indennità di cassa e maneggio denaro
Il regime di esclusione dalla base imponibile contributiva per le indennità di cassa e di maneggio di denaro è cessato il 31 dicembre 1998. Dal 1° gennaio 1999 tali emolumenti devono essere assoggettati alla ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale.
Importi che non concorrono al reddito di lavoro per l’anno 1999
In base all’art. 3 del D.Lgs. 314/97, gli importi esclusi dalla formazione del reddito di lavoro non subiscono variazioni per il 1999 e restano quelli previsti dalla normativa vigente. La circolare richiama i limiti applicabili alle indennità di trasferta, trasferimento, liberalità, beni e servizi al lavoratore e prestazioni sostitutive della mensa.
Indennità di trasferta e di trasferimento
Le indennità di trasferta non concorrono al reddito imponibile fino a £. 90.000 giornaliere per trasferte in Italia e fino a £. 150.000 giornaliere per trasferte all’estero. Tali importi si riducono di un terzo in caso di rimborso di vitto o alloggio, e di due terzi quando siano rimborsati sia vitto sia alloggio. Le indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti non concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% entro il limite annuo complessivo di £. 3.000.000 per trasferimenti in Italia e di £. 9.000.000 per trasferimenti all’estero o verso l’estero.
Altre voci escluse dal reddito imponibile
Le erogazioni a titolo di liberalità non concorrono al reddito imponibile se non superano £. 500.000 nel periodo d’imposta. Anche il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore non concorre se complessivamente non supera £. 500.000; oltre tale soglia, l’intero valore diventa imponibile ai fini fiscali e previdenziali. Le prestazioni sostitutive della mensa aziendale, come buoni pasto o tickets restaurant, non concorrono al reddito imponibile fino a £. 10.240 giornaliere.
Indennità sostitutive della mensa: nuova disciplina
Il D.Lgs. 56/98 ha modificato l’art. 3 del D.Lgs. 314/97. Le indennità sostitutive della mensa non concorrono all’imponibile previdenziale fino a £. 10.240 giornaliere solo se corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative temporanee o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione. Le disposizioni del D.Lgs. 56/98 hanno effetto dal 1° gennaio 1998; fuori dai casi previsti le indennità concorrono integralmente all’imponibile previdenziale.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
I datori di lavoro che abbiano applicato la disciplina in modo non conforme devono rideterminare, dal 1° gennaio 1998, le retribuzioni imponibili e quantificare le differenze contributive dovute. Devono presentare la modulistica prevista: un modello 031/R di variazione e un modello 031/CM di variazione per i periodi 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998, e un modello 031/R di variazione per i periodi 1° gennaio 1999-28 febbraio 1999.
Compilazione dei modelli e codici causale
Nel mod. 031/R di variazione il quadro A deve riportare l’importo rideterminato della retribuzione imponibile. Nel quadro C vanno indicati i codici causale 042 per la contribuzione dovuta ricalcolata, 142 per la contribuzione già versata, 020 per l’importo da versare a conguaglio e 067 per gli interessi legali.
Calcolo degli interessi legali
Per i periodi 1.1.98-30.4.98 gli interessi al 2,5% annuo decorrono dal 21 maggio 1998 fino al pagamento. Per i periodi 1.5.98-30.11.98 decorrono dal giorno successivo alla scadenza di pagamento dei contributi. Per i periodi 1.12.98-28.2.99 decorrono dal giorno successivo alla nuova scadenza di pagamento, fissata al 16 del mese successivo al periodo di paga per effetto della riscossione unificata.
Termini e modalità di versamento
La regolarizzazione contributiva e la presentazione della modulistica devono avvenire entro il 16 aprile 1999. I versamenti tardivi sono soggetti alle sanzioni vigenti. La regolarizzazione delle partite pregresse non può essere effettuata con il modello F24, riservato alla contribuzione corrente ENPALS, ma deve essere eseguita con bollettino di conto corrente postale: c/c 8029 per le imprese dello spettacolo e c/c 7021 per gli sportivi professionisti. L’attestazione di versamento va allegata al mod. 031/R di variazione.
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