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Circolare

Circolare numero 45 del 25-2-1999

1) Contenuto della norma; 2) Soggetti destinatari e riferimenti temporali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quali imprese sono tenute al contributo CIGS in relazione alla normativa speciale sull’editoria e alle successive estensioni temporanee introdotte per periodi determinati. Viene ribadito che, per tali soggetti, l’assoggettamento al contributo prescinde dal requisito dimensionale dei 15 dipendenti previsto dalla legge n. 223/1991. Sono inoltre riepilogati i codici di autorizzazione, i diversi periodi di vigenza dell’obbligo per i settori editoriali e radiotelevisivi, e il principio di specialità che mantiene ferme le disposizioni originarie dell’art. 35 della legge n. 416/1981 e dell’art. 24, comma 2, della legge n. 67/1987.

Chiarimenti sull’obbligo contributivo CIGS per imprese editoriali, radiotelevisive e collegate

Chiarimenti sull’obbligo contributivo CIGS nel settore editoriale e radiotelevisivo

La circolare fornisce chiarimenti interpretativi sull’obbligazione contributiva per la CIGS, con particolare attenzione ai soggetti destinatari e alla successione temporale delle norme speciali che hanno inciso sul settore editoriale, radiotelevisivo e sulle imprese funzionalmente collegate. Il documento ricostruisce il quadro normativo e ribadisce il principio di specialità delle disposizioni di settore.

Quadro normativo di base

La disciplina originaria richiamata è l’art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, relativo alle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e alle agenzie di stampa di cui all’art. 27, secondo comma. La norma consente il trattamento straordinario di integrazione salariale nei casi di crisi aziendale con necessità di riduzione del personale per il risanamento dell’impresa e, in caso di cessazione dell’attività, anche in costanza di fallimento.

Successivamente, l’art. 24, comma 2, della legge n. 67/1987 ha esteso il trattamento straordinario anche agli operai e impiegati dipendenti delle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici. Per le imprese non esclusivamente dedite ai giornali periodici, l’erogazione è limitata al personale che, nel corso dell’anno precedente la richiesta, abbia avuto applicazione per almeno sei mesi delle norme contrattuali previste per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici.

Principio di specialità

La circolare evidenzia che tali disposizioni hanno carattere di specialità, confermato espressamente dall’art. 7, comma 3, della legge n. 236/1993, che mantiene in vigore gli articoli 35, 36 e 37 della legge n. 416/1981, in quanto normativa speciale per il settore dell’editoria non espressamente modificata dalla legge n. 223/1991.

Estensioni temporanee della legge n. 236/1993

L’art. 7, comma 4, della legge n. 236/1993, di conversione dei decreti-legge n. 57/1993 e n. 148/1993, ha esteso fino al 31 dicembre 1995 l’applicazione delle disposizioni dell’art. 35 della legge n. 416/1981 anche al settore dei giornali periodici e alle imprese radiotelevisive private. L’estensione ha riguardato tutti i dipendenti delle imprese interessate, a prescindere dall’inquadramento professionale, e i dipendenti delle aziende funzionalmente collegate.

La circolare precisa che tale intervento non ha innovato il regime a regime delle imprese destinatarie delle disposizioni dell’art. 35 della legge n. 416/1981 e dell’art. 24, comma 2, della legge n. 67/1987.

Ulteriori proroghe per il settore radiotelevisivo e collegato

Con l’art. 2 del DL n. 195/1996, reiterato dal DL n. 318/1996 e convertito nella legge n. 402/1996, la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale è stata nuovamente prevista fino al 31 dicembre 1997 per i settori già contemplati dall’art. 7, comma 4, della legge n. 236/1993, cioè:

  • giornali periodici;
  • imprese radiotelevisive private;
  • aziende funzionalmente collegate all’emittenza;
  • aziende funzionalmente collegate all’edizione e alla stampa dei giornali periodici.

La norma ribadisce inoltre che restano ferme le disposizioni di cui all’art. 24, comma 2, della legge n. 67/1987 e all’art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981 in materia di CIGS.

Soggetti destinatari e decorrenza dell’obbligo contributivo

La circolare riassume i destinatari dell’obbligo contributivo CIGS e i relativi periodi di applicazione.

Per le imprese dell’editoria e della stampa di giornali quotidiani e per le agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’art. 35 della legge n. 416/1981, nonché per le imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, comprese quelle non esclusivamente dedite ai periodici di cui all’art. 24 della legge n. 67/1987, identificate con il codice di autorizzazione "3T", l’obbligo contributivo per CIGS decorre dal 1° gennaio 1991 senza soluzione di continuità.

Per le imprese radiotelevisive private e per le aziende funzionalmente collegate all’emittenza e alle attività di edizione e stampa dei giornali periodici, identificate con il codice di autorizzazione "5J", l’obbligo contributivo si articola come segue:

  • dal 1° marzo 1993 al 31 dicembre 1995, sulla base del DL n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993;
  • dal 1° aprile 1996 al 31 dicembre 1997, sulla base dei DDLL. n. 195/1996 e n. 318/1996 convertiti nella legge n. 402/1996.

Limite dimensionale dei 15 dipendenti

Un aspetto centrale della circolare riguarda il requisito occupazionale. Per tutte le imprese indicate, ai fini dell’assoggettamento al contributo CIGS, si prescinde dal limite dei 15 dipendenti previsto dall’art. 1 della legge n. 223/1991. Tale esclusione è richiamata dalla circolare come chiarimento già espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Sintesi operativa

In conclusione, la circolare stabilisce che la materia deve essere letta alla luce di una normativa speciale per l’editoria, alla quale si sono aggiunte estensioni temporanee per il settore dei periodici, delle imprese radiotelevisive private e delle aziende collegate. Per gli operatori del settore, il dato centrale è duplice: da un lato, l’individuazione corretta del perimetro soggettivo e dei codici di autorizzazione; dall’altro, la verifica del periodo di vigenza della contribuzione, tenendo conto che il requisito dei 15 dipendenti non opera per queste fattispecie.

Punti principali

Normativa speciale di riferimento

La circolare richiama l’art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981 per le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e per le agenzie di stampa, nonché l’art. 24, comma 2, della legge n. 67/1987, che estende la disciplina anche alle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici. Tali disposizioni sono qualificate come norme speciali per il settore editoriale e restano ferme nonostante la successiva normativa generale.

Estensioni temporanee introdotte dalla legge n. 236/1993

L’art. 7, comma 4, della legge n. 236/1993 ha esteso fino al 31 dicembre 1995 l’applicazione dell’art. 35 della legge n. 416/1981 anche al settore dei giornali periodici e alle imprese radiotelevisive private, includendo tutti i dipendenti, indipendentemente dall’inquadramento, e i dipendenti delle aziende funzionalmente collegate. La stessa legge non modifica il regime a regime dei destinatari originari delle norme speciali.

Rinnovi successivi della disciplina per radiotelevisione e collegati

L’art. 2 del DL n. 195/1996, reiterato dal DL n. 318/1996 e convertito nella legge n. 402/1996, ha riattivato fino al 31 dicembre 1997 l’applicazione della disciplina CIGS di cui all’art. 35 della legge n. 416/1981 per i settori già compresi nell’art. 7, comma 4, della legge n. 236/1993, cioè giornali periodici, imprese radiotelevisive private e aziende funzionalmente collegate all’emittenza, all’edizione e alla stampa dei giornali periodici.

Soggetti destinatari e codici di autorizzazione

Per le imprese dell’editoria e della stampa di giornali quotidiani e per le agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché per le imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, comprese quelle non esclusivamente dedite ai periodici, vale il codice di autorizzazione "3T". Per le imprese radiotelevisive private e per le aziende funzionalmente collegate all’emittenza, all’edizione e alla stampa dei giornali periodici vale il codice "5J".

Decorrenza dell’obbligo contributivo CIGS

Per le imprese editoriali e della stampa di quotidiani, agenzie di stampa e imprese editrici/stampatrici di periodici, l’obbligo contributivo CIGS decorre senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 1991. Per le imprese radiotelevisive private e per le aziende funzionalmente collegate, l’obbligo si articola in due periodi: dal 1° marzo 1993 al 31 dicembre 1995 e dal 1° aprile 1996 al 31 dicembre 1997.

Esclusione del limite dimensionale dei 15 dipendenti

La circolare ribadisce, sulla base dei chiarimenti ministeriali, che per tutte le aziende richiamate ai fini dell’assoggettamento al contributo CIGS non si applica il requisito occupazionale dei 15 dipendenti previsto dall’art. 1 della legge n. 223/1991.

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