Circolare numero 43 del 24-2-1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per il 1999, la variazione ISTAT per la perequazione automatica delle pensioni è stata accertata nella misura dell'1,8% anziché dell'1,7% provvisoriamente fissato. In conseguenza, l'INPS ridetermina il massimale di retribuzione pensionabile, le fasce di retribuzione/reddito per le pensioni con decorrenza 1999, il minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione e i limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Restano invece provvisori, fino al conguaglio nel 2000, il trattamento minimo e gli importi collegati all'integrazione al minimo e alle pensioni sociali.
Aggiornamento 1999 di fasce retributive, redditi pensionabili e minimali contributivi
Fasce di retribuzione e reddito pensionabili, minimale contributivo e limiti di reddito 1999
La circolare aggiorna, per le pensioni con decorrenza nell'anno 1999, i parametri economici connessi alla perequazione automatica e al calcolo delle prestazioni. L'intervento si fonda sulla variazione ISTAT accertata per il 1999, pari all'1,8%, e comporta la rideterminazione di alcune tabelle previdenziali già diffuse con la circolare n. 261 del 23 dicembre 1998.
Quadro generale dell'aggiornamento
L'INPS richiama che il decreto ministeriale 20 novembre 1998 aveva fissato in via provvisoria la perequazione automatica per il 1999 nella misura dell'1,7%, con conguaglio rinviato all'anno 2000. Successivamente, la percentuale effettivamente accertata dall'ISTAT è risultata pari all'1,8%. Sulla base di tale dato, l'Istituto ha proceduto a ricalcolare:
- il massimale di retribuzione pensionabile con aliquota del 2% annuo;
- le fasce pensionabili con aliquote di rendimento decrescenti;
- il minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione;
- i limiti di reddito 1999 rilevanti per la riduzione delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità.
Resta fermo che il conguaglio della perequazione spettante per il 1999 sarà effettuato in sede di perequazione per il 2000.
Minimale retributivo per l'accredito dei contributi
La circolare precisa che, sulla base del trattamento minimo di pensione 1999 pari a lire 710.250 mensili, il minimale retributivo utile all'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione viene aggiornato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.
La tabella allegata riporta, per ciascun anno dal 1984 al 1999, il trattamento minimo mensile, la percentuale di ragguaglio della pensione, il minimale retributivo settimanale e quello annuo. Per il 1999 i valori risultano:
- trattamento minimo mensile: lire 710.250;
- percentuale di ragguaglio: 40;
- minimale retributivo settimanale: lire 284.100;
- minimale retributivo annuo: lire 14.773.200.
Limiti di reddito per pensioni ai superstiti
Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la tabella J aggiorna i limiti di reddito per il cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario. La riduzione percentuale opera in relazione al reddito rispetto al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in 13 mensilità.
Per il 1999 i limiti monetari sono:
- fino a lire 27.699.750: nessuna riduzione;
- da lire 27.699.751 a lire 36.933.000: riduzione del 25%;
- da lire 36.933.001 a lire 46.166.250: riduzione del 40%;
- da lire 46.166.251 in poi: riduzione del 50%.
Limiti di reddito per assegni di invalidità
La tabella K aggiorna i limiti di reddito per il cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario, in applicazione dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995. I limiti 1999 sono determinati sempre in relazione al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato su 13 mensilità.
Per il 1999 i limiti sono:
- fino a lire 36.933.000: nessuna riduzione;
- da lire 36.933.001 a lire 46.166.250: riduzione del 25%;
- da lire 46.166.251 in poi: riduzione del 50%.
Fasce di retribuzione e reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nel 1999
La tabella L aggiorna le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 1999, distinguendo tra:
- anzianità maturate al 31 dicembre 1992;
- anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993.
Per entrambe le fattispecie, la fascia iniziale fino a lire 65.280.000 mantiene l'aliquota dell'80 e un importo pensione corrispondente pari a lire 52.223.964 annui e lire 4.017.228 mensili per 40 anni di anzianità contributiva.
Per le anzianità maturate al 31 dicembre 1992, le fasce successive prevedono aliquote di rendimento decrescenti del 60, del 50 e del 40, con i relativi importi annui e mensili indicati nella tabella allegata.
Per le anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993, le fasce successive sono più articolate e comprendono anche una quarta fascia fino a lire 124.032.000, con aliquote di rendimento del 64, del 54, del 44 e del 36 per le diverse fasce. La tabella allegata specifica per ciascun scaglione gli importi annui e mensili corrispondenti a 40 anni di anzianità contributiva.
Effetti operativi e tabelle sostitutive
La circolare dispone la trasmissione delle tabelle aggiornate in allegato, in sostituzione degli allegati I, J, K e L della circolare n. 261 del 23 dicembre 1998. Viene inoltre comunicato che le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate sulla base della perequazione automatica dell'1,8%.
Limiti per integrazione al minimo e pensioni sociali
L'INPS chiarisce infine che i limiti di reddito per l'integrazione al minimo e per le pensioni sociali non vengono rideterminati in questa sede. Essi potranno essere adeguati soltanto in occasione dell'aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione sociale, che avverrà con la perequazione automatica per l'anno 2000, insieme alle operazioni di conguaglio degli aumenti di perequazione riferiti al 1999.
Punti principali
Aggiornamento della perequazione automatica 1999
La circolare dà atto che la variazione ISTAT accertata ai fini della perequazione automatica per il 1999 è pari all'1,8%, superiore al coefficiente provvisorio dell'1,7% indicato dal decreto ministeriale 20 novembre 1998. Il conguaglio della perequazione spettante per il 1999 sarà effettuato in sede di perequazione per il 2000.
Rideterminazione delle fasce pensionabili e del massimale
Sulla base dell'1,8% vengono aggiornati il massimale di retribuzione pensionabile soggetto all'aliquota del 2% annuo e le fasce pensionabili con aliquote di rendimento decrescenti previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Le nuove tabelle sostituiscono gli allegati I, J, K e L della circolare n. 261 del 23 dicembre 1998.
Minimale retributivo per l'accredito contributivo
In base al trattamento minimo di pensione 1999, pari a lire 710.250 mensili applicando l'aumento dell'1,8%, viene rideterminato il minimale retributivo utile all'accredito dei contributi per il diritto a pensione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 389/1989. La tabella allegata riporta i valori annuali e settimanali per ciascun anno dal 1984 al 1999.
Limiti di reddito per pensioni ai superstiti e assegni di invalidità
Sono aggiornati i limiti di reddito 1999 per la riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, ai sensi dell'articolo 1, commi 41 e 42, della legge n. 335/1995. Per il 1999, per i superstiti, i limiti sono: fino a lire 27.699.750 nessuna riduzione; da lire 27.699.751 a lire 36.933.000 riduzione del 25%; da lire 36.933.001 a lire 46.166.250 riduzione del 40%; da lire 46.166.251 in poi riduzione del 50%. Per gli assegni di invalidità, i limiti sono: fino a lire 36.933.000 nessuna riduzione; da lire 36.933.001 a lire 46.166.250 riduzione del 25%; da lire 46.166.251 in poi riduzione del 50%.
Trattamento minimo, integrazione al minimo e pensioni sociali
La circolare precisa che il trattamento minimo per il 1999 continua a essere erogato sulla base del coefficiente provvisorio dell'1,7%, salvo conguaglio nel 2000. Di conseguenza, i limiti di reddito per l'integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati solo in occasione dell'aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione sociale in sede di perequazione automatica per il 2000.
Aggiornamento delle procedure di calcolo
Le procedure di calcolo delle pensioni risultano aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l'applicazione della perequazione automatica dell'1,8% per il 1999. L'INPS trasmette inoltre le tabelle aggiornate in allegato, in sostituzione delle precedenti.
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