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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33491/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la nullità del giudizio per omessa citazione e per incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato. In particolare si contestava che la vocatio in iudicium (decreto che disponeva il giudizio di primo grado) e la citazione in appello non erano mai pervenute effettivamente al ricorrente: la prima era risultata in compiuta giacenza presso il domicilio da lui dichiarato e successivamente notificata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., la seconda era stata inviata esclusivamente presso il difensore d'ufficio che era stato indicato come domicilio elettivo nonostante non vi fosse stata una reale elezione. Mancava qualsiasi prova che Belfiore avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o contatto con il difensore d'ufficio, per cui la celebrazione del processo in sua assenza era illegittima.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la notifica per compiuta giacenza e la successiva notificazione al difensore d'ufficio non sono sufficienti a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Pertanto ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha revocato la sentenza di condanna di primo grado (8 febbraio 2018) e la conferma d'appello (25 giugno 2019), ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il rinnovo del giudizio e ha revocato il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti limitatamente alla pena derivante da quelle sentenze, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, codice di procedura penale

    Consente la notificazione al difensore quando la notifica personale al domicilio dichiarato risulti impossibile; tuttavia la notificazione al difensore d'ufficio non determina automaticamente la prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 429 codice di procedura penale

    Individua il decreto che dispone il giudizio (vocatio in iudicium) quale atto essenziale per informare l'imputato dell'udienza; la sua effettiva conoscenza è requisito per la legittimità del processo in absentia.

  • art. 420-bis codice di procedura penale

    Elenca le condizioni che legittimano la celebrazione del processo in assenza dell'imputato a motivo della sua conoscenza del procedimento; la norma richiede un accertamento delle circostanze di fatto per verificare la conoscenza effettiva.

  • art. 629-bis codice di procedura penale

    Regola la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo; legittima la nullità assoluta quando manca la prova che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium.

  • art. 157 e ss. codice di procedura penale

    Disciplinano le modalità generali di notifica; la valutazione del subprocedimento di notifica è necessaria per accertare se la notifica formale corrisponda a conoscenza effettiva.

  • art. 415-bis codice di procedura penale

    Riguarda l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; citato per evidenziare che fin dai primi atti non risulta che comunicazioni fondamentali siano pervenute effettivamente all'imputato.

  • art. 102 codice di procedura penale

    Prevede la sostituzione del difensore; richiamato nel contesto della sostituzione del difensore di ufficio durante il dibattimento.

  • art. 97, comma 4, codice di procedura penale

    Consente la nomina di un difensore d'ufficio quando il difensore designato non può partecipare; rilevante per la valutazione se il rapporto difensore-imputato fosse effettivamente instaurato.

Massime di principio

  • La notifica della vocatio in iudicium deve garantire non solo la regolarità formale ma l'effettiva conoscenza dell'imputato; la mera compiuta giacenza non prova di per sé la conoscenza.
  • La notificazione al difensore d'ufficio (art. 161, comma 4) non basta automaticamente a dimostrare che l'imputato sia stato effettivamente informato del processo: è necessario valutare l'esistenza di un rapporto effettivo e di contatti tra imputato e difensore.
  • La presunzione di conoscenza opera con maggior forza quando la notifica avviene presso il domicilio eletto e sia ricevuta da soggetti strettamente correlati all'imputato (conviventi, portiere, ecc.); fuori da questi casi la conoscenza deve essere provata con circostanze ulteriori.
  • Per la validità del processo in absentia occorre dimostrare che l'imputato sia stato consapevolmente informato dell'accusa, data e luogo dell'udienza, oppure che si sia volontariamente sottratto; in difetto può essere pronunciata la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza.
  • Quando sussiste la nullità assoluta per mancata conoscenza, la conseguenza è l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al giudice di merito per il rinnovo del giudizio, con possibile revoca delle misure esecutive e immediata liberazione se non sussistono altre cause di detenzione.

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