Sentenza n. 1401/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 517 del 22 maggio 2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a percepire, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione, ed era stato condannato il Ministero all’attribuzione del beneficio e al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 maggio 2024, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme dovute, degli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero, il termine di 120 giorni era inutilmente decorso e il titolo era passato in giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza. Ha quindi ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente le somme liquidate dal giudice del lavoro. Per l’eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte dopo l’inutile decorso del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato ottemperando quale fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È stata richiamata nel giudicato ottemperando per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge ed è intervenuto il passaggio in giudicato della pronuncia.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adottare gli atti necessari all’esecuzione entro un termine perentorio determinato nella sentenza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’inutile decorso del termine assegnato.
- Il commissario ad acta deve adottare tutti gli adempimenti necessari per dare concreta esecuzione al giudicato e corrispondere le somme ancora dovute, entro il termine stabilito dal giudice decorrente dalla richiesta della parte interessata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →