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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26427/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati previsti dagli artt. 477-482 c.p. (falso relativo a permesso internazionale di guida) e dagli artt. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (guida reiterata senza patente). Il ricorrente deduceva: (1) la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. e, in subordine, l'insussistenza della fattispecie di cui agli artt. 477-482 c.p.; (2) l'erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche (richiamando stato di incensuratezza, giovane età e modalità della condotta).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito e introduce argomentazioni nuove non rilevabili in sede di legittimità; la Corte territoriale aveva motivato congruamente il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis valutando la plurioffensività della condotta, la compromissione della fede pubblica e l'interesse alla sicurezza stradale, escludendo la particolare tenuità del fatto. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato: la valutazione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile se non contraddittorio, e la corte ha rilevato l'assenza di elementi positivi (non è sufficiente l'incensuratezza dopo la riforma) e la pericolosità dell'imputato (guida senza patente, senza assicurazione e precedenti per stupefacenti). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (per inammissibilità dovuta a profili di colpa), ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 477-482 cod. pen.

    Riguardano reati di falso in documenti; nel caso specifico contestati relativamente a un permesso internazionale di guida. La Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie e ha escluso la causa di non punibilità sollecitata dal ricorrente.

  • art. 116, commi 15 e 17, Codice della Strada

    Norme che sanzionano la guida reiterata senza patente; utilizzate per qualificare la condotta dell'imputato e per motivare la valutazione della pericolosità sociale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per il fatto di lieve entità o per particolari caratteristiche del falso; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto mancassero gli indici di particolare tenuità e che la tutela della fede pubblica e della sicurezza stradale prevalesse.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi utili per valutare le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che gli elementi favorevoli indicati dal ricorrente non fossero sufficienti a riconoscere la diminuente.

  • art. 62-bis c.p. (riforma menzionata)

    Dopo la riforma (d.l. 23/5/2008, n.92 e legge di conversione) non è più sufficiente la sola incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; la valutazione richiede elementi positivi rilevanti, come confermato dalla Corte.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (conv. l. n.176/2020)

    Prevede la possibilità di trattare il ricorso senza udienza con le conclusioni scritte delle parti; il procedimento è stato trattato ai sensi di tale disposizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce conseguenze processuali per l'inammissibilità del ricorso; in particolare la Corte ha applicato la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità deriva da profili di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è applicabile solo se emergono chiari indici di particolare tenuità del fatto; quando la condotta offende la fede pubblica o la sicurezza (es. falsificazione di documenti di guida) tale causa viene esclusa.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è una valutazione di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione non può riformare tale valutazione se la motivazione non è contraddittoria e spiega gli elementi valutati.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis non è più idonea la sola incensuratezza dell'imputato per ottenere la diminuente: sono necessari elementi di segno positivo e concreti nella personalità o nella condotta.
  • Non è consentito introdurre in cassazione argomentazioni nuove o giustificazioni non svolte nelle sedi di merito; tali censure risultano inammissibili.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa dell'impugnante, la Corte può condannarlo a versare una somma alla cassa delle ammende oltre alle spese processuali; ciò disincentiva impugnazioni manifestamente infondate o negligenti.

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