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Sentenza

Sentenza n. 528/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di decadenza reso in data 3 febbraio 2023 dalla Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. e notificato in pari data, in relazione alla “domanda n. SSIB13A0000198 – Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a) allegato n. 1 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022” presentata dall’odierna ricorrente in data 13 ottobre 2022, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, esecutivi, consequenziali, ovvero di ogni altro atto, comunque connesso, prodromico e/o conseguente, pur non conosciuto dalla ricorrente in ogni stato e grado, anche in opposizione, impugnazione ed esecuzione.

Giustizia amministrativa202300131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza e di non esaminabilità della domanda di ammissione a un contributo pubblico per un programma di investimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente gestore e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui Invitalia ha dichiarato non valida e non esaminabile la domanda di agevolazione sottoscritta digitalmente da uno solo dei due soci, ritenendo necessaria la firma congiunta in applicazione dell'art. 7 dello statuto sociale, che prescrive tale modalità per gli atti comportanti garanzie o una spesa superiore a 10.000 euro. La ricorrente ha dedotto che la firma disgiunta fosse sufficiente, poiché la partecipazione al bando non avrebbe comportato una spesa immediata, e ha lamentato violazione dell'avviso pubblico, difetto e incompletezza dell'istruttoria, carenza di motivazione e mancata attivazione del soccorso istruttorio. Invitalia ha eccepito l'improcedibilità per mancata impugnazione delle successive ordinanze di approvazione e modifica delle graduatorie e, nel merito, ha sostenuto che la domanda riguardasse un programma di investimento di euro 399.206,23, quindi eccedente il limite statutario e non sanabile mediante soccorso istruttorio. Ha inoltre eccepito profili processuali relativi alla mancata notifica al Commissario e alla mancata integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito la legittimità del provvedimento di decadenza e i motivi relativi alla firma congiunta e al soccorso istruttorio. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La società non aveva impugnato l'ordinanza n. 49 del 29 aprile 2023, con cui erano state approvate le graduatorie e gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio, né le successive ordinanze n. 79 del 19 dicembre 2023 e n. 90 del 29 marzo 2024, modificative delle graduatorie. Tali atti si sono consolidati; pertanto, anche un eventuale annullamento del provvedimento originario di non esaminabilità della domanda sarebbe risultato inutiliter datum, non potendo incidere sulla graduatoria ormai definitiva. Il giudice ha ribadito che l'impugnazione dell'atto preparatorio non esonera dall'impugnazione dell'atto finale, poiché l'invalidità derivata deve essere fatta valere mediante i rimedi propri contro l'atto conclusivo, il quale altrimenti si consolida. La mancata impugnazione della graduatoria ha inoltre impedito l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il TAR lo ha applicato perché, dopo la mancata impugnazione degli atti finali della procedura, una decisione sull'atto originariamente impugnato sarebbe risultata inutiliter data.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nella sentenza in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente con riguardo alla dedotta carenza di motivazione, ma non esaminato per la definizione in rito.

  • art. 6, lett. b), l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di acquisire e verificare gli elementi necessari, ma non esaminato per la definizione in rito.

  • art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016

    Invocato dalla ricorrente in tema di soccorso istruttorio; la relativa questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    Richiamato da Invitalia per eccepire la mancata notifica al Commissario nei giudizi amministrativi relativi al PNRR; l'eccezione non è stata esaminata perché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, viene adottato l'atto finale di una procedura amministrativa e il ricorrente non lo impugna, l'atto finale può consolidarsi, rendendo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro il precedente atto preparatorio o intermedio.
  • L'impugnazione dell'atto prodromico non esonera dall'onere di impugnare anche l'atto finale della procedura: l'eventuale invalidità derivata dell'atto conclusivo deve essere fatta valere mediante i rimedi propri contro quest'ultimo.
  • Se l'atto finale non impugnato consolida una graduatoria o un elenco di beneficiari, l'eventuale annullamento dell'atto originariamente impugnato può risultare inutiliter datum e non conserva un interesse concreto e attuale alla decisione.
  • La mancata impugnazione della graduatoria finale può impedire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in posizione potenzialmente controinteressata, rendendo non utilmente proseguibile il giudizio sull'atto preparatorio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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