Cassazione Penale, Sentenza n. 3444/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che confermava la condanna del Piccirillo a 1 anno di reclusione per i reati di cui agli artt. 582 e 612 c.p., con assoluzione per l'art. 594 c.p. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 606 lett. c), d), e) c.p.p. per la mancata rinnovazione dell'istruttoria con l'assunzione della testimonianza di Carrieri Lucia, sostenendo si trattasse di prova sopravvenuta e decisiva; 2) violazione degli artt. 606 lett. b) e) c.p.p. per la ritenuta attendibilità della persona offesa (Nacci Giuseppe) nonostante presunte contraddizioni con le dichiarazioni di Pavilcu Silvia, contestando la valutazione della testimonianza e invocando anche la legittima difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la lamentela: la presunta testimonianza non era qualificata come prova sopravvenuta o, comunque, era stata ritenuta superflua alla luce del materiale probatorio e non era stato dimostrato che fosse indispensabile per decidere. Sul secondo motivo ha qualificato le doglianze come mero riesame del merito (valutazioni di fatto e di credibilità) inammissibile in sede di legittimità; la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la valutazione delle contraddizioni e la compatibilità delle lesioni con il racconto. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in Euro 2.900,00 oltre accessori. Resta confermata la condanna di merito (1 anno per artt. 582 e 612 c.p. e assoluzione per art. 594 c.p. come non previsto dalla legge).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., lett. b), c), d), e)
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha escluso la fondatezza dei motivi perché si trattava di rimostranze di merito o di doglianze manifestamente infondate (assenza di errore di diritto o vizio formale rilevante ai sensi degli specifici lett.).
art. 603, comma 2 c.p.p.
Disciplina la prova sopravvenuta e la rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ricorda che tale prova è soggetta a uno specifico regime e che il giudice d'appello assume nuova prova solo se non può decidere allo stato degli atti; qui la testimonianza è stata ritenuta non necessaria (superflua).
art. 190 c.p.p.
Criteri di valutazione delle prove e potere del giudice di escludere prove manifestamente irrilevanti o superflue; applicato per giustificare il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020)
Norma eccezionale che consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti con conclusioni scritte; qui il ricorso è stato trattato secondo questa previsione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì applicato la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per il carattere colpevole dell'impugnazione.
art. 582 c.p.
Norma sostanziale contestata in sede di merito: il condannato è stato ritenuto responsabile di lesioni o equivalenti fattispecie previste dall'articolo, come confermato dalla Corte d'Appello.
art. 612 c.p.
Norma sostanziale relativa alle minacce; la condanna comprende la valutazione di tali elementi e la Corte d'Appello ne ha confermato l'accertamento.
art. 594 c.p.
Nel caso di merito il Tribunale iniziale aveva assolto per non essere il fatto previsto dalla legge come reato; la Corte di Cassazione non ha mutato questo accertamento sostanziale.
Massime di principio
- La Suprema Corte non riesamina valutazioni di fatto e di credibilità: i motivi che chiedono una mera rivalutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (assunzione di nuova testimonianza) può essere accolta solo se la prova è effettivamente sopravvenuta o indispensabile per decidere; se la prova è stata ritenuta superflua dal giudice di merito la censura è difficilmente accoglibile.
- Contraddizioni tra dichiarazioni di testimoni devono essere tali da compromettere la decisione nel suo complesso per giustificare la cassazione; contrasti su dettagli marginali non sono sufficienti.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o avente profili di colpa il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a una somma alla Cassa delle ammende.
- Per impugnare con successo decisioni basate sulla valutazione delle prove è necessario dimostrare violazioni di legge o vizi logico-giuridici nella motivazione, non la semplice preferenza per una diversa lettura dei fatti.
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