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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3748/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bologna con due motivi: (1) violazione dell'art. 573 c.p.p. nella versione aggiornata (comma 1-bis introdotto dal d.lgs. 150/2022), sostenendo la sua immediata applicabilità ai processi in corso e quindi l'obbligo di rinvio alla sezione civile competente; (2) errata applicazione dell'art. 633 c.p. (invasione di terreni) e di norme civilistiche (artt. 1140, 1141, 1158, 1168, 1170 c.c.), sostenendo che il suo preesistente possesso di fatto dell'area e le opere di manutenzione straordinaria non potevano integrare il reato perché il possesso consolidato la legittimava e l'usucapione in itinere non impedisce la tutela civile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite secondo cui il comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. si applica solo quando la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 30/12/2022; nel caso di specie le parti civili si erano costituite il 13/12/2021, quindi la norma non è applicabile. Sul secondo motivo ha ritenuto che la pregressa situazione di fatto non esclude il reato quando il possesso sia sorto senza titolo legittimo: la realizzazione della piattaforma in cemento e dei muretti in sasso, in mancanza di titolo, integra l'invasione di terreno ex art. 633 c.p. e non può essere salvata dall'asserita usucapione in itinere o da norme civilistiche invocate. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi € 2.426,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 573 cod. proc. pen. (comma 1-bis, introdotto dall'art. 33 d.lgs. 150/2022)

    La Corte interpreta la norma come applicabile solo alle impugnazioni relative a giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30/12/2022; non è immediatamente applicabile ai casi con costituzione anteriore

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33

    Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p.; la Corte segue le Sezioni Unite nel delimitarne la efficacia ai fatti processuali successivi alla data di entrata in vigore

  • art. 633 cod. pen. (invasione di terreni o edifici)

    La norma integra il reato quando vi sia un'invasione attuale del terreno; il giudice afferma che opere permanenti realizzate senza titolo costituiscono invasione anche se l'agente vantava una situazione di fatto preesistente priva di titolo

  • artt. 1140, 1141, 1158, 1168, 1170 cod. civ.

    Le norme civilistiche sul possesso e sulle azioni possessorie possono avere rilievo per la valutazione della legittimità del possesso civile, ma non escludono automaticamente la rilevanza penale quando il possesso sia sorto senza titolo e si traducca in atti invasivi (opere permanenti)

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso)

    Norma richiamata per inquadrare i motivi di cassazione dedotti (lett. b, c, e c) e valutare la fondatezza delle doglianze)

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per il rigetto)

    Sul rigetto del ricorso la Corte applica l'art. 616 c.p.p. per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La modifica procedurale (art. 573 c.p.p. comma 1-bis) non si applica retroattivamente ai giudizi in cui la costituzione di parte civile è avvenuta prima dell'entrata in vigore (30/12/2022); in casi analoghi verificare sempre la data di costituzione di parte civile
  • Per il reato di invasione di terreni (art. 633 c.p.) la sussistenza di un possesso di fatto pregresso esclude la rilevanza penale solo se quel possesso sia sorto con titolo legittimo; il possesso 'ab initio' illegittimo non viene sanato dal mero decorso del tempo ai fini penali
  • Le norme civilistiche sul possesso e sull'usucapione (artt. 1140, 1158, 1168, 1170 c.c.) possono essere rilevanti per la difesa in sede civile, ma non impediscono automaticamente la valutazione penalistica quando l'occupazione abbia comportato atti invasivi e opere permanenti senza titolo
  • L'intento di acquisire il diritto per usucapione non è di per sé incompatibile con la volontà di occupare il bene e trarne profitto; quindi l'aspettativa di usucapione non neutralizza automaticamente responsabilità penali per invasione
  • In sede di cassazione, il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, se richiesto, alla rifusione delle spese delle parti civili; considerare il rischio economico di impugnare quando le argomentazioni di diritto sono deboli o ben contrastate dalla giurisprudenza consolidata

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