Sentenza del 16/11/2017 n. 4687 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sottoscrizione da parte di un funzionario - Mancanza di delega - Vizi di nullità dell'atto - Nullità assoluta - Difetto di attribuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa delega è stata prodotta tardivamente, oltre i termini processuali utili. Pertanto, è stata ritenuta inammissibile e non ha potuto sanare il vizio di sottoscrizione. È rimasta quindi ferma la nullità ex tunc dell'avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, il funzionario privo dei necessari presupposti di attribuzione è stato considerato, retroattivamente, privo del potere di esercitare le funzioni dirigenziali. Di conseguenza, l'avviso di accertamento da lui sottoscritto è affetto da nullità assoluta per difetto di attribuzione. La nullità può essere sanata se l'Amministrazione dimostra tempestivamente l'esistenza di una delega valida, producendola nel giudizio di primo grado o, al più tardi, con l'atto di appello.
Norme richiamate
Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015
La pronuncia ha determinato il venir meno, con effetto retroattivo, dell'attribuzione funzionale dei soggetti interessati, con conseguente nullità degli atti sottoscritti da funzionari privi del relativo potere.
Principi affermati da Cassazione, sentenze nn. 22800/2015, 22803/2015 e 22810/2015
La nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione o di attribuzione può essere sanata mediante la produzione tempestiva della delega valida nel giudizio di primo grado o con l'atto di appello; una produzione successiva è inammissibile.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è sottoscritto da un funzionario la cui legittimazione risulta compromessa, occorre verificare l'esistenza e la validità della delega di firma o di funzioni.
- La delega deve essere prodotta tempestivamente dall'Amministrazione nel processo: in linea generale, entro il giudizio di primo grado o, al più tardi, con l'atto di appello.
- La produzione tardiva della delega non consente di sanare il vizio e può comportare la permanenza della nullità originaria dell'atto.
- Il contribuente deve contestare specificamente la legittimazione del sottoscrittore e la tempestività della produzione documentale.
- La regola riguarda il difetto assoluto di attribuzione: non ogni irregolarità formale determina automaticamente la nullità, ma è decisivo accertare se il firmatario avesse effettivamente il potere di sottoscrivere l'atto.
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