Sentenza n. 176/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 265/2024 del 11.09.2024, resa nel giudizio n. 41/2024 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2019/20-2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 265/2024, notificata al Ministero il 9 ottobre 2024, e la perdurante mancata esecuzione dell'obbligo di attribuirle la carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per il valore complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal Tribunale di Campobasso il 23 luglio 2025, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inadempimento del Ministero. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario del lavoro rientra tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per i cinque anni scolastici indicati, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni per l'esecuzione, previa istanza della ricorrente. Non ha riconosciuto, allo stato, la somma coercitiva ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario, ma ha lasciato salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 850,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva può essere riconosciuta quale misura coercitiva, ma nel caso concreto il TAR ne ha escluso allo stato la necessità, ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta e riservando una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza occorre dimostrare il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo conformativo o di pagamento derivante dalla decisione.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine ultimativo per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza dell'interessato, dopo la scadenza infruttuosa del termine.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta, allo stato, misura sufficiente a fronteggiare l'inadempimento, sicché la somma coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere necessariamente riconosciuta contestualmente; resta possibile una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.
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