Sentenza n. 297/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento sia per quanto riguarda il ricorso introduttivo sia per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia prot. n. 22163-P del 26.11.2024, recante l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione prot. n. 12819 del 4.4.2023, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990; - di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso, ivi inclusa la nota prot. n. 13240-P del 10.7.2024, recante la comunicazione di avvio del procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento della Soprintendenza del 26 novembre 2024 di annullamento d'ufficio dell'autorizzazione del 4 agosto 2023 per l'apertura di un nuovo varco nella muratura perimetrale di un edificio vincolato, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario autorizzato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione soprintendentizia rilasciata per l'apertura di un varco nella muratura perimetrale di un palazzo sottoposto a vincolo monumentale, destinato a consentire lo sbarco di un ascensore esterno. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il termine massimo di dodici mesi per l'autotutela fosse decorso e che la sola comunicazione di avvio del procedimento non fosse idonea a rispettarlo. Ha inoltre contestato l'assenza dei presupposti sostanziali dell'annullamento d'ufficio: l'insussistenza del vizio relativo alla mancata acquisizione del parere della Commissione regionale per il patrimonio culturale, l'assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, la mancata ponderazione dell'affidamento maturato e degli investimenti sostenuti, nonché difetti di istruttoria, motivazione, proporzionalità e ragionevolezza. Ha lamentato anche la mancata audizione richiesta nel procedimento, in violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con i motivi aggiunti ha censurato l'integrazione postuma della motivazione operata dalla difesa erariale in altro giudizio, secondo cui le autorizzazioni culturali del 1998 e del 1999 sarebbero cessate con la morte del precedente beneficiario disabile, deducendo altresì l'invalidità derivata e autonoma di tale ricostruzione. L'amministrazione e i controinteressati hanno sostenuto la legittimità del ritiro, prospettando anche una falsa rappresentazione dei fatti da parte del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato e assorbente il primo motivo. L'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, nella versione applicabile ratione temporis, imponeva che l'annullamento d'ufficio di un provvedimento autorizzatorio fosse adottato entro dodici mesi. Il termine è perentorio e decorre fino alla compiuta adozione dell'atto di autotutela: non è sufficiente che entro l'anno sia stata avviata la procedura o inviata la comunicazione di avvio. Poiché l'autorizzazione del 4 agosto 2023 è stata annullata il 26 novembre 2024, il termine annuale era ampiamente scaduto. Il TAR ha escluso l'applicabilità dell'eccezione prevista dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, non risultando che il titolo fosse stato ottenuto mediante false rappresentazioni dei fatti. Il ricorrente aveva rappresentato o comunque non aveva occultato la nuova convenzione del 2019 relativa all'uso del suolo pubblico e la situazione dei precedenti titoli. Le autorizzazioni del 1998 e del 1999 non contenevano una clausola di temporaneità collegata alla vita del precedente beneficiario; l'eventuale errore interpretativo era quindi imputabile all'amministrazione e non a una condotta decettiva del privato. Sono state inoltre ritenute non decisive le contestazioni dei controinteressati sulle condizioni di salute del ricorrente e sulla possibilità di installare un montascale, anche perché l'amministrazione non aveva fondato il ritiro su una falsa rappresentazione di tali circostanze e l'autorizzazione riguardava opere interne al vano ascensore. Il provvedimento di annullamento d'ufficio è stato pertanto annullato. Le spese sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato da parte del Ministero della Cultura.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici
Il termine massimo, perentorio, per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento autorizzatorio deve essere rispettato mediante la compiuta adozione dell'atto di autotutela; il mero avvio del procedimento entro il termine non è sufficiente.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
consente all'amministrazione di caducare in ogni tempo i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti
La deroga al termine massimo presuppone una falsa rappresentazione imputabile al privato; non ricorre quando l'amministrazione conosceva i fatti rilevanti o quando l'errore riguarda l'interpretazione giuridica dei titoli.
art. 43 c.p.a.
È richiamato quale base processuale per la proposizione dei motivi aggiunti.
art. 73, comma 1, c.p.a.
È richiamato quale base per il deposito delle memorie conclusionali.
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È stato invocato dal ricorrente in relazione al diritto a una buona amministrazione, ma il giudice ha deciso la controversia sulla base dell'assorbente violazione del termine di autotutela.
Massime di principio
- Il termine massimo previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti autorizzatori è perentorio e deve essere rispettato con l'adozione effettiva del provvedimento di ritiro; la tempestiva comunicazione di avvio del procedimento non impedisce la decadenza se l'annullamento è adottato successivamente.
- La deroga al limite temporale dell'annullamento d'ufficio prevista per i provvedimenti conseguiti mediante false rappresentazioni dei fatti richiede una condotta decettiva del privato causalmente rilevante; non è sufficiente un errore dell'amministrazione nell'interpretazione dei titoli o una diversa valutazione giuridica di circostanze che erano conosciute o conoscibili dall'amministrazione.
- Non integra una falsa rappresentazione dei fatti l'omessa prospettazione di una ricostruzione giuridica diversa da quella poi ritenuta dall'amministrazione, quando gli elementi fattuali rilevanti erano stati rappresentati o risultavano già acquisiti agli atti dell'amministrazione.
- La natura temporanea di un'autorizzazione amministrativa non può essere desunta implicitamente dalla sola temporaneità o revocabilità di un distinto atto convenzionale presupposto, in assenza di una specifica clausola del titolo autorizzatorio che ne limiti la durata o ne subordini l'efficacia alla permanenza di una determinata condizione personale.
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