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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14156/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società ricorrente aveva contestato un decreto ingiuntivo ottenuto dalla finanziaria per il pagamento di somme dovute, sostenendo che un proprio dipendente aveva ceduto alla finanziaria il quinto dello stipendio su crediti futuri e, parallelamente, si era appropriato illecitamente di denaro della società, con condotta per la quale aveva patteggiato la pena. Secondo la ricorrente, tra il credito retributivo del dipendente e il controcredito risarcitorio della società sarebbe stata possibile una compensazione c.d. atecnica o impropria, tale da paralizzare o ridurre la pretesa della finanziaria. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la società denunciava violazione degli artt. 648 e 655 c.p.c., assumendo che la corte d’appello avesse erroneamente escluso la praticabilità della compensazione impropria per difetto di certezza del controcredito, nonostante avesse riconosciuto in astratto l’istituto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che la compensazione impropria o atecnica opera quando i contrapposti crediti e debiti derivano da un medesimo rapporto o da rapporti collegati e si risolve in un accertamento contabile del saldo finale, sottratto alla disciplina tipica della compensazione propria. Tuttavia, anche in tale ipotesi resta necessario che la parte che la invoca alleghi e provi le rispettive voci di credito e il credito opposto deve essere certo, oltre che liquidato ed esigibile. La motivazione della corte territoriale, che aveva escluso l’operatività della compensazione per difetto di certezza del controcredito, è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che la censura mirava in realtà a un riesame del fatto e delle prove, non consentito in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa dell’intimata, ma è stato disposto l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un riesame del fatto o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 1241 ss. c.c.

    La compensazione propria presuppone l’autonomia dei rapporti dai quali derivano i contrapposti crediti; la compensazione impropria non è soggetta alla disciplina tipica della compensazione regolata da tali norme.

  • art. 1241 c.c.

    Anche nella compensazione impropria occorre la sussistenza dei presupposti sostanziali della compensazione, in particolare la liquidità del credito, che include la certezza, ed esigibilità.

  • art. 648 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione al decreto ingiuntivo e alla possibilità di opporre la compensazione.

  • art. 655 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione al decreto ingiuntivo e alla possibilità di opporre la compensazione.

  • art. 702 quater c.p.c.

    Indica il mezzo di impugnazione avverso l’ordinanza resa nel rito sommario a seguito del mutamento di rito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La compensazione impropria o atecnica, quando i contrapposti crediti derivano dal medesimo rapporto o da rapporti tra loro collegati, non richiede l’eccezione di compensazione propria né una domanda riconvenzionale, ma consente un mero accertamento contabile del saldo finale.
  • Anche nella compensazione impropria resta necessario che la parte che la invoca alleghi e provi specificamente le poste di dare e avere e che il credito opposto sia certo, liquidato ed esigibile.
  • La distinzione tra compensazione propria e impropria non dipende dalla certezza dei crediti, ma dall’autonomia o meno dei rapporti giuridici da cui essi derivano.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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