Cassazione Penale, Sentenza n. 35670/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per aspecificità dei motivi. Con unico motivo deduceva la violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere i suoi motivi generici: in particolare aveva lamentato che il Tribunale non aveva valutato un documento decisivo a favore della difesa e che, di conseguenza, la Corte d'appello avrebbe reso una pronuncia di merito senza consentire il contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha confermato il principio secondo cui l'appello è inammissibile se i motivi non sono specifici, come richiesto dall'art. 581 c.p.p. (nella formulazione introdotta dalla legge n. 103/2017): l'atto di gravame deve individuare il punto da devolvere al giudice, enucleandolo con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando i motivi di dissenso e l'oggetto della diversa deliberazione richiesta. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il documento prodotto era stato già esaminato dal primo giudice e che l'atto d'appello non conteneva una valutazione critica puntuale delle argomentazioni del Tribunale; anzi il ricorso riconosceva che il riferimento al documento era "implicito". Perciò il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e il ricorrente dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
specificità dei motivi di appello
L'art. 581, nella versione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, richiede che l'atto di appello enuclei con specificità i punti di critica alla motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha applicato questo requisito per dichiarare l'inammissibilità dell'appello.
art. 591 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nella censura processuale; la Corte ha ritenuto infondata la lamentela relativa alla violazione delle norme sulle impugnazioni in genere, confermando il corretto utilizzo dei principi di ammissibilità.
legge 23 giugno 2017, n. 103
La novella sulle impugnazioni ha innalzato il livello di specificità richiesto per motivare l'appello; la Corte ha richiamato la finalità dissuasiva della riforma e il ruolo dell'appello come controllo critico e non mera rivalutazione.
art. 616 c.p.p.
Stabilisce la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di 3.000 euro.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è compatibile con l'articolazione della responsabilità del proponente; la Corte ne ha tratto spunto per confermare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- L'appello deve contenere motivi specifici e articolati: non è sufficiente la mera enunciazione di una contestazione generale o il riferimento implicito a elementi probatori.
- Se il primo giudice ha valutato un documento, l'appellante deve indicare espressamente dove e perché quella valutazione sarebbe errata, mostrando l'errore concreto nella motivazione del primo grado.
- La riforma del 2017 mira a evitare impugnazioni dilatorie o generiche; in situazioni analoghe il difensore deve puntare a individuare e argomentare in modo preciso il vizio della motivazione di primo grado.
- La Corte può dichiarare inammissibile l'appello per aspecificità e ciò comporta anche conseguenze economiche (spese e somma alla Cassa delle ammende) salvo assenza di colpa adeguatamente dimostrata.
- Non si può sostenere che la Corte d'appello abbia deciso di merito senza contraddittorio quando il motivo di gravame non articola criticamente le ragioni per cui la valutazione del primo giudice sarebbe viziata; va sempre garantita una chiara comparazione tra motivazione impugnata e censura proposta.
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