Cassazione Penale, Sentenza n. 18875/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 06/05/2022 che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della "Est Expert s.r.l.". Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione per omissione di pronuncia sulla mancata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva; (2) analoga omissione rispetto all'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale; (3) omissione circa la richiesta di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice; (4) omissione o carenza di pronuncia sul riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi manifestamente infondati perché la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ricostruendo i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria (distrazione di beni, sottrazione delle scritture, assenza di attivo e passivo superiore a 1.000.000 euro) e ritenendo inattendibili le giustificazioni dell'imputato; le questioni sollevate dalla difesa sono state considerate assorbite o logicamente incompatibili con la decisione. Anche il quarto motivo è stato giudicato infondato: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021 (Depretis, Rv. 281935)
Richiamato il principio secondo cui il giudice del gravame non è tenuto ad un'analisi puntuale e dettagliata di tutte le deduzioni difensive; è sufficiente una motivazione globale e logica che dimostri di aver tenuto presente i fatti decisivi, per cui deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione si considerano implicitamente respinte
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a fornire una motivazione logica e coerente; non è obbligata a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive se queste risultano logicamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti adottata
- Per contestare in cassazione la qualificazione giuridica o la sussistenza dell'elemento soggettivo occorre dimostrare che la motivazione del giudice sia carente sotto il profilo logico-giuridico o contraddittoria; mere contestazioni non specifiche risultano inammissibili o infondate
- La richiesta di riqualificazione del fatto (es. da bancarotta fraudolenta a semplice) richiede che il ricorso mostri con argomentazioni concrete come la ricostruzione fattuale non possa legittimamente dar luogo alla qualificazione originaria; altrimenti la Corte territoriale può respingere la richiesta come assorbita
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivato dal giudice: se la sentenza di merito fornisce motivazione congrua, la Cassazione non interviene
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato a pagare spese e una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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