Ordinanza n. 180/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. 03147/PROMA/QUAL/MV del 30.9.2025, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale il Responsabile pro tempore Vendor management and Sustainability della Italgas S.p.A. ha comunicato alla Gea Servizi S.r.l., in qualità di operatore economico candidato a conseguire la qualifica di fornitore di fiducia, il non accoglimento della richiesta di qualifica; ˗ per l'omessa valutazione da parte di Italgas delle controdeduzioni e delle misure di self-cleaning adottate dalla Gea Servizi S.r.l., giusta nota trasmessa in data 12.10.2025, recante la richiesta di annullamento in autotutela del diniego di qualifica e l'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso ammnistrativo; ˗ di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto, se e in quanto pregiudizievole per la società Gea Servizi S.r.l., NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO del silenzio inadempimento serbato da Italgas S.p.A. rispetto alla richiesta di qualifica di cui alla nota del 12.10.2025 concernente l'annullamento in autotutela del diniego di qualifica e la richiesta di riesame; (B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GEA SERVIZI S.R.L. il 18\12\2025: - degli atti gravati con il ricorso introduttivo; - della nota prot. 03161/PROMA/QUAL/MV del 13.11.2025, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 14.11.2025, con la quale il Responsabile pro tempore Vendor management and Sustainability della Italgas S.p.A., rigettando la richiesta di annullamento in autotutela, ha confermato il rigetto della richiesta di qualifica avanzata dalla Gea Servizi S.r.l.; - ove occorrer possa, della nota prot. F25289DEF0047 del 16.10.2025, nonché la nota prot. F25275DEF0094 del 2.10.2025, trasmesse a mezzo p.e.c. in data 14.11.2025, con la quale il Responsabile pro tempore UT Brindisi della Italgas S.p.A. ha formulato le contestazioni sull’esecuzione dei lavori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di qualifica come fornitore di fiducia, successiva conferma del diniego in autotutela e silenzio sulla richiesta di riesame
Esito
Favorevole al resistente (società resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunicato da Italgas S.p.A. relativo alla richiesta di conseguire la qualifica di fornitore di fiducia, deducendo altresì l'omessa valutazione delle proprie controdeduzioni e delle misure di self-cleaning adottate. Ha inoltre impugnato il silenzio serbato sulla richiesta di annullamento in autotutela e, con motivi aggiunti, il successivo atto con cui Italgas ha rigettato la richiesta di autotutela confermando il diniego, nonché gli atti contenenti contestazioni sull'esecuzione dei lavori. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, riservando alla sede di merito le valutazioni pertinenti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per mancanza del necessario periculum in mora, riservando alla successiva udienza pubblica le valutazioni di merito. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l'interesse di Italgas alla corretta erogazione del servizio di distribuzione del gas, incompatibile con la presenza di situazioni accertate nei sopralluoghi del 26 settembre e dell'8 ottobre 2025 e documentate in atti, potenzialmente rischiose per la salute, la sicurezza sul lavoro e l'incolumità pubblica. Il pregiudizio economico prospettato dalla ricorrente, consistente nel possibile rischio di liquidazione per carenza di commesse, è stato ritenuto soltanto allegato e non adeguatamente provato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e attuale; nel caso concreto il requisito è stato escluso perché il danno economico era solo allegato e non provato, mentre è prevalso l'interesse alla sicurezza del servizio.
Massime di principio
- In sede cautelare, il rischio economico prospettato dal ricorrente non è sufficiente a integrare il periculum in mora se rimane meramente allegato e non è sostenuto da adeguata prova.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse alla corretta erogazione di un servizio di distribuzione del gas può prevalere sull'interesse dell'operatore economico alla sospensione di un diniego di qualifica quando dagli accertamenti amministrativi emergano situazioni potenzialmente rischiose per la salute, la sicurezza sul lavoro e l'incolumità pubblica.
- La mancanza del periculum in mora giustifica il rigetto dell'istanza cautelare anche quando le questioni di merito relative alla legittimità del diniego e al riesame in autotutela siano riservate alla successiva fase di cognizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →