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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21611/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Firenze che, in sede di opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., aveva revocato l'applicazione dell'indulto (L. 31 luglio 2006, n. 241) precedentemente riconosciuto a El Hilali in relazione a parte della pena per reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Il ricorrente contestava che il giudice dell'esecuzione avesse modificato il tempus commissi delicti e violato il giudicato, sostenendo che le sentenze di merito collocavano l'attività di spaccio dal dicembre 2005 al febbraio 2007 e che, in assenza di indicazione precisa delle singole date, non poteva essere revocato il beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e aspecifico. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione, in mancanza di indicazioni temporali specifiche nel giudicato per reato continuato, ha il potere/dovere di interpretare il giudicato per individuare il reato di maggiore gravità e la sua epoca di consumazione; la Corte territoriale aveva legittimamente ritenuto che il fatto più grave risalisse a settembre 2006 e, quindi, che l'indulto non fosse applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Dispone il rimedio dell'opposizione in sede di esecuzione; qui è stato utilizzato dal Procuratore Generale per impugnare l'ordinanza che aveva riconosciuto l'indulto. La Corte conferma la legittimità dell'opposizione e del controllo del giudice dell'esecuzione sulla corretta applicazione temporale del beneficio.

  • L. 31 luglio 2006, n. 241 (indulto), artt. 1 e 3

    artt. 1 e 3, L. 31 luglio 2006, n. 241

    La legge stabilisce limiti temporali per la fruizione dell'indulto; se il reato di maggiore gravità ricade dopo la data utile prevista, il beneficio è revocato. La Corte ha ritenuto che, per fatti continuati, il giudice dell'esecuzione debba verificare il 'quantum' di pena attribuibile ai reati commessi oltre il termine fissato dalla legge.

  • art. 81 cod. pen. e art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    art. 81 cod. pen.; art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Riferimento alle norme sostanziali applicate in sede di condanna per reato continuato di traffico/ detenzione di stupefacenti; la sentenza irrevocabile aveva inflitto la pena complessiva di anni 6 di reclusione e euro 30.000 di multa per tali reati.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per le spese processuali e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata qui per liquidare una somma di euro 3.000.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Cass. Sez. 1, n. 10285/2019; Sez. 1, n. 3986/2013)

    Sez. 1, n. 10285 del 01/10/2019 (Scarpa); Sez. 1, n. 3986 del 28/11/2013 (P.g. in proc. Soriano)

    Principi consolidati secondo i quali, nel reato continuato, il giudice dell'esecuzione può interpretare il giudicato per individuare il reato di maggiore gravità e la sua epoca quando il giudice della cognizione non l'abbia specificata; inoltre deve quantificare la pena imputabile ai fatti successivi al termine utile per il beneficio per verificare l'eventuale revoca.

Massime di principio

  • Nel caso di reato continuato, se il giudice della cognizione non specifica l'epoca dei singoli fatti o quale sia il fatto di maggiore gravità, il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di interpretare il giudicato per individuarli ai fini dell'applicazione di benefici come l'indulto.
  • Per verificare l'applicabilità di un indulto o di altro beneficio temporale occorre accertare se la parte della pena riferibile a fatti commessi dopo la data-limite prevista dalla norma sia pari o superiore alla soglia che esclude il beneficio (ad es. 2 anni per la revoca prevista dalla L. 241/2006).
  • La valutazione di atti probatori acquisiti nel processo (es. intercettazioni) è utilizzabile dal giudice dell'esecuzione nella misura in cui serva a chiarire il contenuto e i limiti del giudicato, senza però adulterare la cosa giudicata; non è ammessa una rinnovata valutazione del merito contraria al giudicato.
  • Se emergono indizi certi che il fatto più grave del reato continuato è avvenuto dopo la data utile per il beneficio, tale beneficio deve essere revocato anche se altre condotte antecedenti sarebbero altrimenti coperte.
  • Le doglianze generiche e non specifiche circa la violazione del giudicato o la diversa lettura delle prove risultano spesso inammissibili quando la decisione del giudice dell'esecuzione espone ragioni logiche e giuridiche che interpretano il giudicato secondo principi consolidati.

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