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Ordinanza

Ordinanza n. 3267/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di Medicina e chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (studentessa)

Prevale il privato

La controversia

L’appello cautelare è stato proposto contro il rigetto, da parte del TAR Lazio, della domanda cautelare formulata nell’ambito della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, mediante il cosiddetto semestre filtro. Le censure erano eterogenee. Un primo gruppo contestava vizi incidenti sull’intera procedura di accesso e mirava, in sostanza, alla riedizione della procedura. Un secondo gruppo riguardava invece l’assegnazione della studentessa a una sede universitaria specifica, ossia la sede di Tirana dell’Università di Roma Tor Vergata. La ricorrente deduceva di non avere accettato tale assegnazione, poiché non era in grado di sostenere i rilevanti costi delle rette annuali, e di non avere ricevuto previamente informazioni né sulla possibilità né sulle condizioni dell’assegnazione a una sede estera. Lamentava inoltre la definitiva perdita della posizione in graduatoria e degli eventuali successivi scorrimenti, nonché la violazione del diritto allo studio e la lesione del legittimo affidamento. Veniva anche contestato il meccanismo della procedura, che non consentirebbe di riassegnare secondo l’ordine della graduatoria i posti lasciati vacanti dagli studenti rinunciatari, imponendo una scelta immediata e irreversibile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente, in sede cautelare, l’appello e riformato l’ordinanza del TAR. Quanto al primo gruppo di censure, relativo a vizi dell’intera procedura, il Collegio ha ritenuto che tali doglianze fossero prima facie incompatibili con la misura cautelare richiesta, consistente nell’ammissione con riserva e in sovrannumero: tale misura non sarebbe funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito, rappresentato dalla possibile riedizione dell’intera procedura. Le relative doglianze sono state quindi ritenute infondate per carenza di periculum in mora, senza pregiudicare la valutazione nel merito da parte del TAR. Quanto alle censure sull’assegnazione alla sede di Tirana, il Collegio ha invece ravvisato, nei limiti della cognizione cautelare, un fumus di violazione del diritto allo studio e di lesione dell’affidamento. La scelta imposta alla studentessa tra l’accettazione di una sede economicamente più onerosa e la definitiva perdita della posizione in graduatoria è stata ritenuta prima facie non rispettosa dell’art. 34 Cost. È stata inoltre ritenuta meritevole di approfondimento la censura relativa alla mancata indicazione della sede estera nella lex specialis e negli atti ministeriali. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio di decadenza dalla graduatoria e nella conseguente perdita della possibilità di ottenere, tramite scorrimento, un posto vacante in una sede opzionata. L’Amministrazione è stata pertanto ordinata a rideterminarsi sulla posizione della studentessa, secondo una sequenza vincolata: effettuare anzitutto gli scorrimenti per i posti vacanti; verificare poi se il punteggio conseguito consenta l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate diverse da Tirana; assegnare infine il posto, in caso di esito positivo, secondo l’ordine delle preferenze espresso. Il TAR è stato invitato a fissare sollecitamente l’udienza di merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34 Cost.

    fondamentale diritto allo studio

    La disciplina dell’accesso universitario, nella prospettiva cautelare, non può imporre allo studente una scelta irreversibile tra l’accettazione di una sede economicamente insostenibile e la definitiva perdita della possibilità di proseguire il percorso di studi, quando siano disponibili posti vacanti e lo studente abbia conseguito i requisiti di merito.

  • art. 62 c.p.a.

    Norma applicata quale base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice d’appello ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la misura richiesta deve essere funzionale alla conservazione del bene della vita concretamente perseguito: se le censure mirano alla riedizione integrale della procedura, l’ammissione con riserva e in sovrannumero può risultare inidonea a tutelare tale bene e difettare del periculum in mora.
  • Una procedura di accesso universitario che imponga allo studente una scelta immediata e irreversibile tra l’accettazione di una sede economicamente più gravosa e la definitiva esclusione dalla graduatoria può risultare prima facie lesiva del diritto allo studio garantito dall’art. 34 Cost.
  • Quando uno studente abbia conseguito il requisito di merito e rinunci a una sede assegnata per ragioni connesse alla sua localizzazione e agli oneri economici non previamente rappresentati, la perdita definitiva della posizione in graduatoria può integrare un pregiudizio cautelare attuale, qualora esistano posti vacanti suscettibili di assegnazione mediante scorrimento.
  • In presenza di posti rimasti vacanti, l’Amministrazione deve procedere prioritariamente agli scorrimenti secondo l’ordine della graduatoria e non può riservare tali posti esclusivamente ad altri meccanismi, quando ciò determini la perdita della possibilità di assegnazione per candidati collocati utilmente.
  • La mancata previsione o comunicazione, nella lex specialis e negli atti amministrativi che disciplinano una procedura selettiva, della possibilità di assegnazione a una sede estera e delle relative condizioni economiche può rilevare, in sede cautelare, come possibile lesione dell’affidamento del partecipante.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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