Sentenza n. 3073/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell''''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell''''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali e presupposti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e al conseguente ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano e gli ulteriori atti presupposti, tra cui la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 15 giugno 2012 e le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato a tutte le Regioni e Province autonome richiedenti la quota ridotta, pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, dichiarando conseguentemente di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il versamento della quota ridotta richiesta ha fatto venir meno l'utilità concreta che la ricorrente avrebbe potuto ricavare dalla prosecuzione del giudizio. Il giudice ha ribadito che l'interesse a ricorrere deve sussistere non soltanto al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche successivamente, fino al passaggio in decisione della controversia. La richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere è stata qualificata e definita come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione delle peculiarità delle sopravvenienze e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel quadro della definizione del giudizio in rito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia fino al passaggio della causa in decisione; il suo venir meno durante il giudizio determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando, per effetto di fatti sopravvenuti imputabili alla condotta della parte ricorrente, la prosecuzione del giudizio non può procurarle alcuna utilità concreta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, accompagnata da circostanze oggettive che confermano l'assenza di utilità della pronuncia, giustifica la definizione in rito per sopravvenuto difetto di interesse.
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