Cassazione Penale, Ordinanza n. 09692/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione, ritenendo configurabile il reato contestato e non l'ipotesi difensiva del cd. consumo di gruppo. Il ricorrente ha proposto un solo motivo di impugnazione, contestando la conferma del giudizio di colpevolezza e, in particolare, l'esclusione della tesi del consumo di gruppo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché diretto, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie e una ricostruzione alternativa del fatto, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che i giudici di merito avevano motivato in modo adeguato e razionale sulle ragioni ostative alla configurabilità del consumo di gruppo, in conformità con i principi fissati dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per condotta penalmente rilevante in materia di stupefacenti; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma conferma la qualificazione giuridica del fatto operata nei giudizi di merito.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sezioni Unite, sentenza n. 25401 del 31.01.2013
Richiamata come precedente di legittimità sulle coordinate interpretative relative alla non configurabilità del consumo di gruppo in presenza dei presupposti esclusi dai giudici di merito.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021
Richiamata per il principio secondo cui in sede di legittimità non è consentito contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella operata dai giudici di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di ricostruzione alternativa del fatto, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione razionale e adeguata.
- L'ipotesi del cd. consumo di gruppo non è configurabile quando i giudici di merito, con motivazione congrua, evidenziano elementi incompatibili con la mera destinazione comune dell'acquisto o dell'assunzione e tali ragioni resistono al controllo di legittimità.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile, seguono per legge le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione non sovrappone il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito in tema di attendibilità delle prove e di ricostruzione del fatto, salvo vizi logici o giuridici rilevanti e dedotti nei limiti del sindacato di legittimità.
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