Sentenza n. 548/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento: - del provvedimento tacito formatosi sull’istanza Suap n. 08936640963-09042024-1557 del 17.05.2024 nonché dell’autorizzazione n. 38 del 20 dicembre 2024 per l’installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W del Suap Associato Unione Comuni Montedoro; - del parere tacito di accoglimento espresso dal Comune di Carosino sull’istanza Suap n. 08936640963-09042024-1557 del 21.05.2024 prot. n. 7228/24 del 21.05.2024; nonché, per quanto occorra, di ogni determinazione e di altro atto comunque connesso, propedeutico, presupposto, preliminare, e/o consequenziale anche se non conosciuto ed in particolare anche di ogni provvedimento emesso dal Comune di Carosino relativo al riesame del provvedimento in autotutela in ossequio all’ordinanza cautelare pronunciata da questo Tribunale sul ricorso n. 532/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-assenso e autorizzazione SUAP per l’installazione di un impianto radioelettrico, nonché parere comunale favorevole e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio-assenso formatosi sull’istanza SUAP, l’autorizzazione n. 38 del 20 dicembre 2024 e il parere tacito favorevole del Comune di Carosino. Hanno dedotto: violazione dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 per omessa pubblicizzazione dell’istanza; mancata comunicazione di avvio del procedimento; difetto di istruttoria; illegittimità dell’impianto sotto i profili ambientale, geologico, edilizio e sanitario; mancata adozione del regolamento comunale previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001; illegittimità del silenzio-assenso per asserita incompletezza documentale, mancata produzione del contratto di locazione e carenza di elementi giustificativi della scelta dell’area; incompatibilità paesaggistica e mancata valutazione di siti alternativi. Nel corso del giudizio il Comune ha inoltre eccepito la tardività del ricorso e la mancata notificazione ai proprietari dell’area, mentre la controinteressata ha dedotto il difetto delle condizioni dell’azione, il conflitto di interessi e la genericità delle censure. Il Comune aveva adottato, il 10 ottobre 2025, un provvedimento di riesame con cui aveva formalmente espresso parere favorevole all’esito del ri-esercizio del potere; tale atto non è stato impugnato con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo assorbente la mancata impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento di riesame del 10 ottobre 2025. Tale atto è stato qualificato come provvedimento amministrativo, poiché l’Amministrazione conservava il potere di riesaminare la precedente determinazione e aveva espresso una nuova valutazione favorevole sull’istanza. La formula generica contenuta nell’epigrafe, riferita anche agli atti eventualmente adottati in sede di riesame, non equivale a specifica impugnazione: il provvedimento deve essere puntualmente indicato nel petitum e deve essere oggetto di censure direttamente riferite ad esso, per garantire il diritto di difesa delle controparti. Il Collegio ha comunque esaminato sinteticamente le doglianze, rilevando che le prime due, relative alla mancata pubblicizzazione dell’istanza, erano astrattamente fondate, poiché la pubblicazione sul portale “impresainungiorno.gov.it” non è sufficiente a rendere conoscibile il procedimento alla popolazione interessata. Tuttavia, il vizio è stato ritenuto non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, perché i ricorrenti non avevano indicato elementi specifici che avrebbero potuto incidere sull’esito del procedimento e l’Amministrazione aveva dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo motivo è stato respinto: ai proprietari di immobili vicini non è dovuta la comunicazione individuale di avvio del procedimento per l’installazione di impianti radioelettrici, considerata la speditezza del procedimento e la difficoltà di individuare preventivamente tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati. Le ulteriori censure sono state ritenute in parte inammissibili per genericità e comunque infondate. Il regolamento comunale sugli impianti è una facoltà, non un obbligo dell’ente locale; la disponibilità dell’area non deve essere necessariamente dimostrata mediante contratto di locazione nella fase di presentazione dell’istanza, fermo che nel caso concreto il contratto risultava prodotto; la documentazione richiesta dall’allegato 12-bis del d.lgs. n. 259/2003 risultava depositata; non risultavano vincoli paesaggistici sul sito e l’istruttoria aveva escluso l’idoneità di siti alternativi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
La preventiva pubblicizzazione delle istanze per l’installazione di infrastrutture radioelettriche deve rendere effettivamente conoscibile il procedimento alla popolazione interessata; la pubblicazione sul solo portale destinato alle imprese non è sufficiente.
art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990
Il provvedimento non è annullabile per omissione della comunicazione di avvio o di forme partecipative sostitutive quando l’Amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il privato deve indicare gli elementi partecipativi che avrebbe introdotto; l’Amministrazione deve spiegare perché tali elementi non avrebbero modificato la decisione.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il meccanismo di sanatoria processuale del vizio partecipativo deve essere applicato in coerenza con il principio di leale collaborazione tra Amministrazione e cittadino.
art. 8, comma 6, l. n. 36/2001
L’adozione del regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici costituisce una facoltà dell’ente locale e non un obbligo imposto dalla legge.
art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a.
Le censure devono individuare specificamente i vizi dell’atto impugnato; doglianze astratte, apodittiche o non riferite a concreti profili di illegittimità sono inammissibili per genericità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può definire la controversia sulla base di una questione rilevata d’ufficio solo previo avviso alle parti e instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- La generica estensione dell’impugnazione agli atti eventualmente adottati in sede di riesame non sostituisce l’impugnazione con motivi aggiunti dell’atto sopravvenuto: il provvedimento deve essere specificamente indicato nel petitum e deve essere censurato con motivi direttamente riferiti al suo contenuto.
- Nelle controversie relative all’installazione di impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza deve essere concretamente idonea a rendere conoscibile il procedimento alla popolazione interessata; la sola pubblicazione sul portale telematico destinato alle imprese non soddisfa tale obbligo.
- L’omissione della pubblicizzazione dell’istanza può non comportare l’annullamento del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, se il ricorrente non indica gli elementi specifici che avrebbe introdotto nel procedimento e l’Amministrazione dimostra che tali elementi non avrebbero potuto modificare l’esito.
- Nel procedimento per l’autorizzazione di impianti radioelettrici non è dovuta la comunicazione individuale di avvio ai proprietari degli immobili vicini, in ragione della speditezza del procedimento e della difficoltà di individuare preventivamente tutti i soggetti potenzialmente interessati.
- Le censure di difetto di istruttoria, incompatibilità ambientale o paesaggistica e irragionevolezza della localizzazione sono inammissibili quando non individuano concreti profili di illegittimità, specifici elementi istruttori mancanti o siti alternativi effettivamente idonei.
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