Sentenza n. 609/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro stagionale e successivamente assunto da un imprenditore agricolo, aveva presentato nel novembre 2023 un'istanza di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva richiesto integrazioni sull'orario e sulle mansioni lavorative, nonché sulla capacità reddituale del datore di lavoro. Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, fondato sul parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, l'Amministrazione aveva respinto l'istanza rilevando l'insufficiente capienza reddituale desunta dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2022 e l'assenza di documentazione attestante l'erogazione di contributi comunitari. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 2423 e 2426 c.c., dell'art. 32 TUIR e del decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe determinato erroneamente la capacità reddituale del datore, senza considerare il credito IVA e gli ammortamenti relativi a beni strumentali. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti, lamentando che l'Ispettorato avesse esaminato soltanto la dichiarazione IVA relativa al 2022 e non quella relativa al 2023, dalla quale emergeva un reddito imponibile positivo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Quanto alla prima, ha affermato che la controversia non riguardava la corretta determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali, bensì la reale sostenibilità degli oneri derivanti dall'assunzione del lavoratore. In tale prospettiva, con riguardo a un datore di lavoro imprenditore agricolo, l'Amministrazione ha correttamente utilizzato la dichiarazione IVA relativa al 2022, scomputando dal volume d'affari gli acquisti riferiti a quell'anno; le regole fiscali sugli ammortamenti e le relative tabelle non erano quindi decisive. Quanto alla seconda censura, il requisito reddituale doveva essere verificato con riferimento all'anno fiscale precedente alla presentazione della domanda, essendo l'istanza stata presentata nel novembre 2023. I dati relativi al periodo d'imposta 2023, prodotti successivamente in sede procedimentale, sono stati pertanto ritenuti inconferenti. Il rigetto dell'istanza è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione ex art. 10 bis Legge 241/1990
Il preavviso di rigetto ha preceduto il provvedimento definitivo e ha indicato il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro quale motivo ostativo.
artt. 2423 e 2426 c.c.
Le disposizioni civilistiche sulla redazione e valutazione del bilancio sono state invocate dal ricorrente, ma ritenute non decisive dal TAR perché la verifica riguardava la sostenibilità degli oneri dell'assunzione e non la determinazione fiscale del reddito.
art. 32 TUIR
La disposizione fiscale è stata invocata dal ricorrente in relazione alla determinazione del reddito, ma il TAR ha distinto la verifica fiscale dalla valutazione amministrativa della capacità reddituale del datore di lavoro.
Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988 e successive modificazioni
Le tabelle di ammortamento sono state ritenute non rilevanti ai fini della verifica amministrativa della reale sostenibilità degli oneri connessi all'assunzione.
Massime di principio
- Nella verifica della capacità reddituale del datore di lavoro ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato, l'Amministrazione può valutare la reale sostenibilità degli oneri derivanti dall'assunzione, senza essere vincolata ai criteri propri della determinazione fiscale del reddito imponibile.
- Quando la domanda di conversione del permesso di soggiorno è presentata nel corso di un determinato anno, il requisito reddituale può essere scrutinato con riferimento al precedente anno fiscale; i dati relativi all'anno d'imposta successivo alla presentazione della domanda sono inconferenti rispetto alla verifica originaria.
- La produzione, in sede procedimentale, di dati reddituali riferiti a un periodo d'imposta successivo a quello rilevante per la domanda non impone all'Amministrazione di rivalutare il requisito reddituale sulla base di tali dati, se essi non sono riferibili al momento della presentazione dell'istanza.
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