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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09615/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento TARI per l'anno d'imposta 2018, emessa a seguito di omesso versamento del tributo locale. In primo grado il ricorso era stato accolto perché un analogo ricorso avverso il precedente avviso di pagamento era già stato accolto con sentenza passata in giudicato; le spese erano state compensate. In appello il contribuente censurava solo la compensazione delle spese, ma la CTR rigettava il gravame osservando che il ricorso era stato formulato in modo contraddittorio, poiché aveva cumulativamente impugnato anche l'avviso di pagamento già oggetto di altro giudizio, e comunque era stato accolto solo parzialmente. In cassazione il contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di primo grado, sostenendo che vi fosse integrale soccombenza dell'ente; con il secondo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR avrebbe liquidato le spese in favore dell'agente della riscossione, evocato solo per mera denuntiatio litis. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente eccepiva inoltre che il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata dipendeva da un errore del sistema telematico e chiedeva rimessione in termini, depositando poi la copia conforme con memoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto di rimettere in termini il ricorrente, reputando scusabile l'omesso deposito originario della copia autentica della sentenza impugnata per un disfunzionamento del sistema telematico e richiamando i principi sull'errore fatale nel deposito telematico e sul pieno raggiungimento dello scopo. Esaminato poi il merito, ha rigettato entrambi i motivi: quanto al primo, ha ritenuto corretta la compensazione delle spese di primo grado, perché la CTR aveva motivato sulla base del comportamento processuale contraddittorio del contribuente e, in ogni caso, la valutazione di compensazione è discrezionale salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; quanto al secondo, ha escluso che l'agente della riscossione fosse un mero destinatario di denuntiatio litis, poiché nella lite sulla cartella il reale contraddittore era proprio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese del giudizio di legittimità perché l'intimato non ha svolto difese, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Delimita il vizio di violazione di legge come erronea ricognizione della fattispecie astratta e non come contestazione della mera ricostruzione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Rileva ai fini della deduzione di nullità processuali, qui invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in tema di spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma regolatrice delle spese nel processo tributario, in collegamento con il potere di compensazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare la liquidazione delle spese a favore di una parte asseritamente non costituita come contraddittore effettivo.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    Impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se esistente.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    È richiamato per affermare che l'errore fatale nel deposito telematico non produce invalidità quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

  • art. 332 c.p.c.

    Nelle cause scindibili la notificazione dell'impugnazione agli altri soggetti ha funzione di mera litis denuntiatio e non di vocatio in ius.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone la qualità di parte e la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della norma astratta, mentre l'errore nella ricostruzione della fattispecie concreta riguarda semmai il vizio motivazionale o la valutazione di merito.
  • La decisione sulle spese di lite è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui venga posto il carico delle spese alla parte totalmente vittoriosa; al di fuori di tale ipotesi, la compensazione per giusti motivi è discrezionale e non richiede una specifica motivazione dell'assenza dei giusti motivi.
  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese può essere giustificata anche da un comportamento processuale contraddittorio della parte che agisce.
  • Nelle cause scindibili, la mera notificazione dell'impugnazione a un soggetto non effettivamente contraddittore integra una litis denuntiatio e non consente la condanna alle spese in suo favore, ma tale principio non opera quando quel soggetto sia invece il reale interlocutore della lite impugnatoria.
  • L'errore del sistema nel deposito telematico può giustificare la rimessione in termini e non determina automaticamente improcedibilità o nullità se risulta il raggiungimento dello scopo processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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