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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1254/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 09/07/2024 che aveva rigettato l'appello cautelare proposto dall'imputato avverso il provvedimento del Tribunale dibattimentale che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca o sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere, applicata per il reato di concorso in rapina aggravata. La difesa ha sollevato tre censure: 1) violazione e/o errata applicazione dell'art. 299, comma 3, c.p.p. e carenza di motivazione, sostenendo che l'istanza era stata ritenuta inammissibile perché non era stata preventivamente notificata alla persona offesa e che ciò contrastava con la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite); 2) omessa o illogica motivazione in relazione all'onere della difesa di provare che la notificazione non era dovuta, ossia che si trattava di un fatto processuale negativo la cui prova non poteva essere posta a carico della difesa; 3) errata applicazione dell'art. 274, lett. c), c.p.p., cioè la persistenza delle esigenze cautelari: la difesa ha chiesto che si tenesse conto di indici positivi attinenti alla personalità e alle condizioni familiari e sociali del ricorrente, mentre il Tribunale del riesame aveva ritenuto decisiva la sentenza di condanna intervenuta nel frattempo.

La decisione

Il riesame ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per carenza di interesse, poiché dall'ordinanza impugnata risultava che il Tribunale aveva comunque esaminato il merito e preso atto che la difesa aveva allegato quanto richiesto dalle Sezioni Unite (assenza di nomina di difensore o di elezione di domicilio della persona offesa). Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale ha giudicato che gli elementi addotti dalla difesa non erano decisivi rispetto al precedente giudizio negativo, persistevano l'assenza di domicilio e di fonti di sostentamento e, anzi, la sentenza di condanna intervenuta (7 anni e 6 mesi di reclusione, multa) costituiva elemento nuovo rafforzativo delle esigenze cautelari, anche in considerazione dell'art. 275, comma 1-bis, c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    art. 610, comma 5, cod. proc. pen.

    Autorizza il trattamento in camera di consiglio; qui il ricorso è stato trattato senza la presenza delle parti ai sensi di questa norma.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Regola il procedimento camerale con esclusione della presenza delle parti; applicata per il rito del riesame.

  • art. 299, comma 3, c.p.p.

    art. 299, comma 3, cod. proc. pen.

    Riguarda la notificazione alla persona offesa e le condizioni di ammissibilità dell'istanza cautelare; la Corte ha ritenuto che la difesa avesse comunque allegato la mancanza delle condizioni per la notifica conformemente alla giurisprudenza di legittimità, superando la precedente inammissibilità.

  • art. 274, lett. c), c.p.p.

    art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari di prevenzione; il Tribunale ha valutato che tali esigenze perduravano (assenza di domicilio, mancanza di mezzi di sostentamento) e che gli arresti domiciliari risultavano inadeguati.

  • art. 275, comma 1-bis, c.p.p.

    art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Prevede che l'esito del procedimento (es. sentenza di condanna) sia parametro da considerare nella rinnovata valutazione delle esigenze cautelari; la sentenza di condanna del ricorrente è stata ritenuta elemento nuovo che rafforza le esigenze cautelari.

  • art. 616, c.p.p.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, isp. att., c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter, isp. att., cod. proc. pen.

    Norme procedurali esecutive collegate alla mancata rimessione in libertà in conseguenza del provvedimento adottato.

  • Giurisprudenza: Sez. U., sent. n. 17156/2021

    sentenza n. 17156 del 30/09/2021, dep. 2022, "Gallo"

    Fornisce indicazioni sulla necessità di allegazione/dimostrazione riguardo alla notificazione alla persona offesa; la difesa ha fatto riferimento a tale pronuncia e il Tribunale ha ritenuto che ciò fosse sufficiente per superare il profilo di inammissibilità iniziale.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 28502/2017

    Sez. 3, n. 28502 del 09/11/2017, dep. 2018, "Ckoi"

    Cita il principio per cui l'esito del procedimento può influire sull'aggravamento delle esigenze cautelari; richiamata per giustificare l'importanza della sentenza di condanna intervenuta.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 34691/2016

    Sez. 6, n. 34691 del 07/07/2016, "Cacola"

    Ulteriore richiamo che conferma come la sentenza di condanna possa aggravare le esigenze cautelari; utilizzata a supporto della decisione del Tribunale del riesame.

Massime di principio

  • La mancata notifica alla persona offesa è un profilo che deve essere adeguatamente allegato ma, se la difesa invoca correttamente la giurisprudenza (es. Sezioni Unite), il giudice d'appello può comunque esaminare il merito e superare l'eccezione di inammissibilità.
  • La sopravvenuta sentenza di condanna costituisce elemento nuovo e può incrementare le esigenze cautelari; in sede di riesame quell'esito va valutato come parametro (art. 275, comma 1-bis c.p.p.).
  • La semplice evocazione di condizioni personali o familiari favorevoli non è sufficiente a ottenere la sostituzione/attenuazione della misura: bisogna apportare elementi di novità e di decisività rispetto al giudicato cautelare precedente (domicilio, fonti di sostentamento, garanzie concrete).
  • L'onere della prova sui fatti negativi processuali (es. che la notifica non era dovuta) non deve essere indebitamente caricato sulla difesa, ma la mancata allegazione di elementi decisivi può comunque rendere infondata la richiesta.
  • Ricorsi e appelli cautelari trattati in camera di consiglio sono legittimi ai sensi degli artt. 610 e 611 c.p.p.; l'esito può comportare anche condanna alle spese e somme a favore della Cassa per le ammende se il ricorso è inammissibile.

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