Cassazione Penale, Ordinanza n. 36911/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il motivo non era formulato nei limiti consentiti in sede di legittimità e non si confrontava effettivamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo non indica il reato contestato né l'esito di merito della sentenza d'appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29 settembre 2025 deducendo, con l'unico motivo, un vizio della motivazione sul giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure si risolvevano in doglianze di fatto, riproponevano questioni già dedotte in appello e disattese e miravano a ottenere una diversa lettura e valutazione delle prove, senza individuare specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità, le censure che si limitano a contestare la ricostruzione fattuale o a sollecitare una diversa lettura e valutazione delle prove sono inammissibili se non individuano specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
- La riproposizione di doglianze già sottoposte al giudice d'appello e da questo compiutamente disattese non è sufficiente a fondare il ricorso per cassazione quando manca un effettivo confronto con le argomentazioni logiche e giuridiche della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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