Cassazione Penale, Sentenza n. 412/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per violazione dell'art. 186 c.2 lett. c), c.2-bis e c.2-sexies C.d.S., deducendo sei motivi volti a mettere in dubbio l'attendibilità della misura alcolemica rilevata con etilometro. Le doglianze contestavano: 1) la mancata prova delle revisioni periodiche/tarature dell'etilometro ai sensi dell'art. 379 D.P.R. n. 495/92 e richiamando la sent. Corte Cost. n. 113/2015; 2) incongruenze negli scontrini rilasciati dall'apparecchio (sulla dicitura "volume contraddittorio", numerazione non progressiva degli scontrini 1818/1820, orario in ora legale); 3) la doppia misurazione identica effettuata a distanza di 14 minuti contestata come possibile indice di malfunzionamento; 4) richiesta di derubricazione in illecito amministrativo alla luce delle presunte incongruenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e congetturali, non accompagnate da indicazioni concrete su come le anomalie contestate avrebbero inciso sul funzionamento dell'apparecchio. È richiamato il principio secondo cui l'onere di allegazione gravante sull'imputato richiede la indicazione di dati che possano far ritenere non compiute le operazioni di verifica/taratura; solo dopo tale allegazione il pubblico ministero deve fornire prova dell'omologazione e delle verifiche. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
Natura dell'illecito contestato (guida in stato di ebbrezza); la condanna è fondata sulle misurazioni dell'etilometro ritenute attendibili se non è dimostrato il difetto dell'apparecchio
art. 379 D.P.R. n. 495/1992
Regola le verifiche e le tarature degli strumenti usati per accertamenti alcolimetrici; la Corte osserva che l'onere probatorio relativo alla omologazione e alle revisioni sussiste per il PM solo se l'imputato abbia previamente allegato elementi concreti volti a dimostrare il malfunzionamento
Sentenza Corte Costituzionale n. 113/2015
Richiamata dal ricorrente a sostegno della necessità di controlli sull'apparecchiatura; la Corte di Cassazione rileva però che il richiamo non esime l'imputato dall'onere di allegare elementi specifici che rendano plausibile il malfunzionamento
Massime di principio
- Se si contesta l'attendibilità di una misurazione alcolemica, l'onere iniziale di allegazione grava sull'imputato: sono necessari elementi concreti che indichino un possibile malfunzionamento (es. dati specifici sulle verifiche mancanti, evidenze tecniche), non mere asserzioni generiche.
- Anomalie formali negli scontrini (es. numerazione discontinua, annotazioni come "volume contraddittorio", orario su ora legale) non bastano di per sé a dimostrare l'inaffidabilità della misura: occorre spiegare in che modo quelle anomalie abbiano inciso sulla misurazione.
- La coerenza dei risultati (letture identiche a distanza di minuti) non è di per sé indice di malfunzionamento; la valutazione va fatta in concreto e richiede prova della rilevanza delle anomalie rispetto al risultato.
- Il pubblico ministero deve provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio soltanto dopo che l'imputato ha fornito elementi di plausibilità del malfunzionamento; la mancanza di tale allegazione rende infondate le eccezioni difensive.
- Per ottenere una derubricazione da reato penale ad illecito amministrativo occorre sollevare dubbi seri e specifici sull'attendibilità dell'accertamento; contestazioni congetturali o generiche sono insufficienti.
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