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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 412/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per violazione dell'art. 186 c.2 lett. c), c.2-bis e c.2-sexies C.d.S., deducendo sei motivi volti a mettere in dubbio l'attendibilità della misura alcolemica rilevata con etilometro. Le doglianze contestavano: 1) la mancata prova delle revisioni periodiche/tarature dell'etilometro ai sensi dell'art. 379 D.P.R. n. 495/92 e richiamando la sent. Corte Cost. n. 113/2015; 2) incongruenze negli scontrini rilasciati dall'apparecchio (sulla dicitura "volume contraddittorio", numerazione non progressiva degli scontrini 1818/1820, orario in ora legale); 3) la doppia misurazione identica effettuata a distanza di 14 minuti contestata come possibile indice di malfunzionamento; 4) richiesta di derubricazione in illecito amministrativo alla luce delle presunte incongruenze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e congetturali, non accompagnate da indicazioni concrete su come le anomalie contestate avrebbero inciso sul funzionamento dell'apparecchio. È richiamato il principio secondo cui l'onere di allegazione gravante sull'imputato richiede la indicazione di dati che possano far ritenere non compiute le operazioni di verifica/taratura; solo dopo tale allegazione il pubblico ministero deve fornire prova dell'omologazione e delle verifiche. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Natura dell'illecito contestato (guida in stato di ebbrezza); la condanna è fondata sulle misurazioni dell'etilometro ritenute attendibili se non è dimostrato il difetto dell'apparecchio

  • art. 379 D.P.R. n. 495/1992

    Regola le verifiche e le tarature degli strumenti usati per accertamenti alcolimetrici; la Corte osserva che l'onere probatorio relativo alla omologazione e alle revisioni sussiste per il PM solo se l'imputato abbia previamente allegato elementi concreti volti a dimostrare il malfunzionamento

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 113/2015

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della necessità di controlli sull'apparecchiatura; la Corte di Cassazione rileva però che il richiamo non esime l'imputato dall'onere di allegare elementi specifici che rendano plausibile il malfunzionamento

Massime di principio

  • Se si contesta l'attendibilità di una misurazione alcolemica, l'onere iniziale di allegazione grava sull'imputato: sono necessari elementi concreti che indichino un possibile malfunzionamento (es. dati specifici sulle verifiche mancanti, evidenze tecniche), non mere asserzioni generiche.
  • Anomalie formali negli scontrini (es. numerazione discontinua, annotazioni come "volume contraddittorio", orario su ora legale) non bastano di per sé a dimostrare l'inaffidabilità della misura: occorre spiegare in che modo quelle anomalie abbiano inciso sulla misurazione.
  • La coerenza dei risultati (letture identiche a distanza di minuti) non è di per sé indice di malfunzionamento; la valutazione va fatta in concreto e richiede prova della rilevanza delle anomalie rispetto al risultato.
  • Il pubblico ministero deve provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio soltanto dopo che l'imputato ha fornito elementi di plausibilità del malfunzionamento; la mancanza di tale allegazione rende infondate le eccezioni difensive.
  • Per ottenere una derubricazione da reato penale ad illecito amministrativo occorre sollevare dubbi seri e specifici sull'attendibilità dell'accertamento; contestazioni congetturali o generiche sono insufficienti.

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