Sentenza del 06/05/2019 n. 2770 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Dichiarazione dei redditi- omessa presentazione da parte del professionista incaricato- responsabilità del contribuente- sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità del contribuente è stata ritenuta sussistente. L'affidamento dell'incarico al professionista non esonera automaticamente il contribuente dalle conseguenze dell'omessa presentazione della dichiarazione. Per escludere la propria responsabilità, il contribuente deve dimostrare di aver vigilato sull'attività del professionista e di essersi attivato per verificare che la trasmissione telematica fosse stata effettivamente eseguita.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva di essere esonerato dalle conseguenze dell'omessa presentazione della dichiarazione, sostenendo che l'adempimento era stato affidato a un professionista. La questione riguardava se l'incarico conferito al professionista fosse sufficiente a escludere la responsabilità del contribuente oppure se quest'ultimo dovesse dimostrare di aver esercitato un'effettiva attività di vigilanza sull'operato dell'incaricato.
Norme richiamate
Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
Il contribuente risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso.
Il contribuente resta il soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione anche quando incarica un professionista. L'incarico non trasferisce automaticamente la responsabilità; è necessaria la prova di un'adeguata vigilanza e dell'eventuale attivazione diligente in caso di omissione.
Massime di principio
- L'incarico conferito a un professionista per un adempimento fiscale non esonera, di regola, il contribuente dalla responsabilità verso l'Amministrazione finanziaria.
- Il contribuente deve conservare la documentazione dell'incarico, delle comunicazioni e delle ricevute telematiche, verificando concretamente che l'adempimento sia stato eseguito.
- La semplice fiducia riposta nel professionista o la mera consegna della documentazione non sono normalmente sufficienti a dimostrare l'assenza di responsabilità.
- Per contestare una sanzione, il contribuente deve provare di aver adottato comportamenti diligenti e di aver vigilato sull'incaricato, nonché l'eventuale impossibilità incolpevole di impedire l'omissione.
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