Cassazione Civile, Ordinanza n. 28320/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF 2008. Il contribuente aveva perso sia in primo grado sia in appello davanti alla Commissione tributaria regionale. In Cassazione ha proposto un unico motivo, deducendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apodittica e meramente apparente, perché si era limitata a recepire in modo generico la decisione di primo grado senza esaminare i motivi di gravame. In particolare, il ricorrente lamentava che la CTR non avesse considerato: l'omessa pronuncia della CTP sulla portata dell'accertamento ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973 e sulla dedotta violazione dell'art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. 633/1972; la circostanza che l'accertamento fosse stato in realtà effettuato ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973 e non dell'art. 41-bis; la contraddittorietà della sentenza di primo grado, che avrebbe dapprima messo in dubbio l'esistenza delle operazioni contestate e poi riconosciuto che alcuni costi erano stati sostenuti dai clienti del difensore del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello era solo apparente, poiché la CTR si era limitata a condividere le risultanze della CTP con un richiamo generico, senza indicare in modo comprensibile gli elementi del proprio convincimento né svolgere un esame critico dei motivi di appello. In particolare, la motivazione non consentiva di comprendere il contenuto effettivo della decisione richiamata e ignorava le specifiche censure formulate dall'appellante. Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
camera di consiglio non partecipata
norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la motivazione solo apparente integra un vizio denunciabile come nullità della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza è nulla quando la motivazione non esprime un autonomo processo deliberativo ma si riduce a formula apparente o meramente adesiva
art. 41-bis d.P.R. 600/1973
norma evocata nei motivi di appello per contestare il corretto inquadramento dell'accertamento
art. 39, comma 1 d.P.R. 600/1973
norma evocata nei motivi di appello per sostenere che l'accertamento fosse stato effettuato su una diversa base legale
art. 15, comma 1, n. 3 d.P.R. 633/1972
norma evocata nei motivi di appello per contestare la disciplina applicabile a specifiche poste passive
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il giudice di merito non indica in modo intelligibile gli elementi posti a fondamento della decisione oppure li enuncia senza un'effettiva disamina logica e giuridica, impedendo il controllo di legittimità.
- È nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla decisione di primo grado se il giudice si limita a una generica adesione alla ricostruzione del primo giudice senza confrontarsi criticamente con i motivi di gravame.
- Il giudice d'appello deve esaminare le specifiche censure formulate dall'appellante; la loro omissione, unita a motivazione generica e apodittica, rende la decisione affetta da nullità per motivazione solo apparente.
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