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Sentenza

Sentenza n. 6886/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della domanda di emersione del rapporto di lavoro irregolare e sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro tale diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il diniego prefettizio della domanda di emersione presentata da una datrice di lavoro in suo favore ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020. Il diniego era fondato sul mancato possesso, da parte della datrice di lavoro, del requisito reddituale previsto dalla disciplina. In primo grado e in appello sono stati dedotti la violazione dell’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020 e dell’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020, sostenendo l’applicabilità della deroga al requisito reddituale prevista per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità limitative dell’autosufficienza che presenti una dichiarazione di emersione per un lavoratore addetto alla propria assistenza. Sono stati inoltre dedotti il difetto di istruttoria, l’omesso soccorso istruttorio, la mancata considerazione della documentazione reddituale prodotta, la durata del procedimento, l’affidamento maturato e l’illegittimità del mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’appellante ha contestato che il TAR avesse valorizzato in modo decisivo la qualificazione formale del rapporto come lavoro di collaboratore familiare e la presentazione di una seconda domanda di emersione, senza verificare se le mansioni svolte avessero concretamente natura assistenziale e senza esaminare adeguatamente la documentazione fiscale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati, riformando la sentenza del TAR e accogliendo il ricorso di primo grado. Quanto alla deroga al requisito reddituale, il Collegio ha ritenuto che l’art. 9, ultimo comma, del d.m. 27 maggio 2020 imponga una verifica concreta delle condizioni patologiche o di disabilità della datrice di lavoro, della sua autosufficienza e della natura effettivamente assistenziale delle mansioni svolte, senza potersi arrestare alla qualificazione formale di "collaboratore familiare" indicata nell’istanza. Anche la presentazione di un’ulteriore domanda di emersione non è stata ritenuta, di per sé, sufficiente a escludere l’applicazione della deroga. Poiché dagli atti emergevano condizioni patologiche potenzialmente incidenti sull’autosufficienza, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere uno specifico e più approfondito accertamento istruttorio. Il diniego è stato quindi ritenuto adottato all’esito di un’istruttoria insufficiente. È stata inoltre accolta la censura relativa alla mancata considerazione della documentazione reddituale prodotta, potenzialmente idonea a dimostrare il superamento delle soglie previste: il giudice di primo grado si era limitato a recepire le conclusioni dell’Amministrazione senza esaminare puntualmente le allegazioni contrarie. Il Consiglio di Stato ha invece respinto la censura relativa al permesso di soggiorno per attesa occupazione, ritenendo che tale titolo presupponga l’instaurazione del rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione, e non sia rilasciabile quando la procedura di emersione sia rigettata per la carenza originaria dei requisiti. La durata del procedimento e l’affidamento dedotto non incidono, di per sé, sulla legittimità del diniego. Il provvedimento impugnato è stato annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione all’esito del riesame. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. n. 34/2020

    La disciplina è finalizzata a favorire l’emersione di rapporti di lavoro effettivamente esistenti e a tutelare situazioni di particolare vulnerabilità sociale e personale.

  • art. 9 d.m. 27 maggio 2020

    La verifica dei requisiti reddituali non trova applicazione nei confronti del datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e che presenti dichiarazione di emersione per un lavoratore addetto alla propria assistenza.

    La deroga al requisito reddituale richiede una verifica concreta delle condizioni di autosufficienza del datore di lavoro e della natura effettivamente assistenziale dell’attività svolta, non essendo sufficiente la qualificazione formale delle mansioni indicata nella domanda.

  • disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione nell’ambito della procedura di emersione

    Il permesso presuppone l’instaurazione del rapporto di lavoro e la successiva cessazione dello stesso; non si applica quando la procedura sia rigettata per carenza originaria dei requisiti di legge.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione del lavoro irregolare, la deroga al requisito reddituale prevista per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità limitative dell’autosufficienza deve essere verificata sulla base della situazione concreta, considerando le effettive esigenze assistenziali e le mansioni realmente svolte, senza attribuire valore decisivo alla sola qualificazione formale del rapporto indicata nell’istanza.
  • La presentazione, da parte del medesimo datore di lavoro, di una distinta domanda di emersione per un altro lavoratore non esclude automaticamente l’applicabilità della deroga al requisito reddituale, dovendo l’Amministrazione accertare in concreto la situazione assistenziale dedotta.
  • Quando la parte produca documentazione fiscale specificamente diretta a contestare il presupposto reddituale del diniego, l’Amministrazione e il giudice devono esaminarla puntualmente; la motivazione non può limitarsi a recepire le conclusioni amministrative senza confrontarsi con gli elementi potenzialmente decisivi allegati dall’interessato.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto nell’ambito della procedura di emersione presuppone che il rapporto di lavoro sia stato instaurato e sia successivamente cessato; non è dovuto quando il rigetto della procedura dipenda dalla carenza originaria dei requisiti richiesti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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