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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-631/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021. — Commissione europea contro Repubblica di Slovenia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Mercato di strumenti finanziari – Direttiva delegata (UE) 2017/593 – Mancata trasposizione e/o mancata comunicazione delle misure di trasposizione. — Causa C-631/18

Giurisprudenza europea62018CJ0631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro la Slovenia per mancata trasposizione della direttiva delegata MiFID II entro il termine stabilito nel parere motivato. Ha ribadito che, nei ricorsi per inadempimento, conta la situazione esistente alla scadenza del termine assegnato e che le misure successive non possono sanare l’inadempimento già consumato. Ha inoltre rilevato che le misure nazionali invocate dalla Slovenia non contenevano il necessario riferimento alla direttiva, come richiesto dall’articolo 14 della direttiva delegata.

Inadempimento della Slovenia per mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva delegata (UE) 2017/593 (MiFID II) entro il termine fissato dal parere motivato.

La questione giuridica

Se la Repubblica di Slovenia abbia violato l’articolo 14 della direttiva delegata (UE) 2017/593 non avendo adottato, entro il 26 marzo 2018, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e non avendole comunicate alla Commissione; e se eventuali misure adottate e comunicate successivamente possano rilevare ai fini dell’accertamento dell’inadempimento.

Principio di diritto

In un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE, l’adempimento dello Stato membro si valuta alla scadenza del termine fissato nel parere motivato; le misure adottate o comunicate successivamente sono irrilevanti. Quando una direttiva impone espressamente che gli atti di recepimento contengano un riferimento alla direttiva stessa, solo misure nazionali costituenti un atto positivo di trasposizione e recanti tale riferimento possono valere come recepimento. Poiché la Slovenia non aveva adottato né comunicato, entro il 26 marzo 2018, misure idonee a trasporre la direttiva delegata (UE) 2017/593, la Corte ha dichiarato l’inadempimento e condannato lo Stato membro alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 14 della direttiva delegata (UE) 2017/593
  • Direttiva 2014/65/UE
  • Direttiva 2009/65/CE
  • Direttiva 2011/61/UE
  • Direttiva 2004/39/CE
  • Direttiva (UE) 2016/1034
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Inadempimento della Slovenia per mancata trasposizione della direttiva delegata MiFID II

La sentenza concerne un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica di Slovenia in materia di mercati degli strumenti finanziari e tutela degli investitori. La Corte è stata chiamata a verificare se lo Stato membro avesse trasposto e comunicato nei termini la direttiva delegata (UE) 2017/593, adottata nell’ambito del quadro MiFID II.

Fatti e procedimento precontenzioso

La direttiva delegata (UE) 2017/593 imponeva agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 3 luglio 2017, le disposizioni necessarie per conformarsi al testo e di applicarle dal 3 gennaio 2018, comunicandole immediatamente alla Commissione. La Commissione, non avendo ricevuto alcuna notifica entro il termine, ha inviato una lettera di diffida il 26 settembre 2017 e poi un parere motivato il 26 gennaio 2018, fissando un termine di due mesi, scaduto il 26 marzo 2018.

La Slovenia ha risposto che le misure erano in preparazione e, successivamente, ha comunicato alcune disposizioni nazionali solo il 3 dicembre 2018 e poi lo ZTFI‑1 il 6 dicembre 2018. La Commissione ha tuttavia ritenuto che, alla data rilevante, la trasposizione non fosse ancora avvenuta in modo completo e corretto.

Normativa rilevante

La pronuncia ruota attorno all’articolo 14 della direttiva delegata (UE) 2017/593, che disciplina entrata in vigore, applicazione, obbligo di trasposizione e obbligo di comunicazione. La Corte richiama inoltre il quadro normativo della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE, oltre alla direttiva 2004/39/CE richiamata nel dibattito delle parti. Sul piano processuale è rilevante l’articolo 258 TFUE e, per le spese, l’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Argomentazioni delle parti

La Commissione ha sostenuto che la Slovenia non aveva trasposto la direttiva nei termini e che, in ogni caso, le misure comunicate tardivamente non assicuravano una trasposizione completa; inoltre, le disposizioni nazionali invocate non contenevano il riferimento espresso alla direttiva richiesto dall’articolo 14.

La Slovenia ha replicato che, al 26 marzo 2018, una parte del contenuto della direttiva delegata risultava già recepita tramite lo ZTFI, l’ordinanza ATVP e l’ordinanza di modifica dell’ordinanza ATVP, e che con lo ZTFI‑1 avrebbe poi completato la trasposizione. Ha anche sostenuto che il ritardo non aveva prodotto conseguenze negative sul mercato.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama anzitutto la giurisprudenza consolidata secondo cui l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato; le modifiche intervenute successivamente non incidono sulla verifica dell’inosservanza.

Richiama poi il principio secondo cui, quando una direttiva impone espressamente che le misure nazionali di trasposizione contengano un riferimento alla direttiva, è necessario un atto positivo di recepimento che rechi tale richiamo. Nel caso di specie, le misure nazionali comunicate come parzialmente attuative erano state trasmesse solo il 3 dicembre 2018, quindi oltre la scadenza del 26 marzo 2018; in ogni caso, le disposizioni invocate non contenevano il riferimento richiesto alla direttiva delegata.

La Corte conclude quindi che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Slovenia non aveva né adottato né comunicato le misure necessarie a conformarsi alla direttiva delegata MiFID II. Per tale motivo non era necessario esaminare nel merito le ulteriori misure adottate alla fine di novembre 2018 e comunicate il 6 dicembre 2018, perché estranee al perimetro temporale del ricorso.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 14 della direttiva delegata (UE) 2017/593 per mancata adozione, entro il termine rilevante, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e per mancata comunicazione delle stesse alla Commissione. Ha inoltre condannato la Slovenia alle spese.

Principio affermato

Ai fini di un ricorso per inadempimento, la verifica del mancato recepimento di una direttiva delegata avviene alla scadenza del termine fissato nel parere motivato; il recepimento posteriore non sana l’infrazione. Se la direttiva impone un riferimento espresso nelle misure nazionali di attuazione, solo disposizioni interne che costituiscano un atto positivo di trasposizione e che contengano tale riferimento possono considerarsi conformi all’obbligo di recepimento.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaritrasposizione delle direttive ueinadempimento degli stati membritutela degli investitori

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