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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-628/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021. — Commissione europea contro Repubblica di Slovenia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Mercato degli strumenti finanziari – Direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/1034 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria. — Causa C-628/18

Giurisprudenza europea62018CJ0628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro la Slovenia per mancata trasposizione tempestiva della MiFID II e mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento. Ha inoltre ritenuto applicabile l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, chiarendo che la mancata comunicazione di misure sufficientemente chiare e precise integra l’ipotesi sanzionabile. Pur avendo la Slovenia completato il recepimento in corso di causa, la Corte le ha imposto una somma forfettaria di EUR 750000.

Inadempimento della Slovenia per mancata trasposizione/comunicazione della MiFID II e applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE con condanna a somma forfettaria

La questione giuridica

Se la Repubblica di Slovenia fosse venuta meno all’obbligo di trasporre e comunicare entro il termine la direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e se, in presenza di mancata comunicazione delle misure di attuazione, fosse applicabile l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE con irrogazione di una somma forfettaria; inoltre, quale importo fosse adeguato e proporzionato.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che, se alla scadenza del termine fissato nel parere motivato uno Stato membro non ha adottato né comunicato alla Commissione le disposizioni necessarie per trasporre una direttiva adottata secondo procedura legislativa, l’inadempimento rientra nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE; tale norma si applica anche nel caso in cui, successivamente, lo Stato membro abbia comunicato solo misure parziali e senza il riferimento alla direttiva richiesto dall’articolo di recepimento. In presenza di un’infrazione cessata in corso di causa ma persistita per circa 17 mesi, la Corte può irrogare una somma forfettaria, fissata nel caso concreto in EUR 750000, tenendo conto di gravità, durata e capacità finanziaria dello Stato membro.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
  • Direttiva 2014/65/UE
  • Direttiva (UE) 2016/1034
  • Articolo 93 della direttiva 2014/65/UE
  • Regolamento (UE) n. 600/2014

Inadempimento della Slovenia per mancata trasposizione della MiFID II e somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE

Si tratta di un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica di Slovenia per la mancata trasposizione, entro il termine previsto, della direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 (MiFID II), nel settore dei mercati degli strumenti finanziari. La Corte è stata chiamata anche a pronunciarsi sulla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in forza dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

Fatti e procedimento precontenzioso

La direttiva MiFID II imponeva agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 3 luglio 2017 le misure di recepimento e di comunicarle immediatamente alla Commissione. La Commissione, non avendo ricevuto informazioni utili dalla Slovenia, ha inviato una lettera di messa in mora il 26 settembre 2017 e, successivamente, un parere motivato il 26 gennaio 2018, con termine di due mesi.

La Slovenia ha riconosciuto di essere in ritardo e ha comunicato che i progetti di legge erano in corso di adozione; ha poi comunicato misure nazionali solo il 3 dicembre 2018 e il recepimento completo è stato completato il 6 dicembre 2018. La Commissione ha quindi proposto il ricorso, inizialmente chiedendo anche una penalità giornaliera, poi rinunciata in replica perché divenuta priva di oggetto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, come modificato dalla direttiva 2016/1034, che fissa il termine di recepimento e prevede l’obbligo di comunicazione delle misure nazionali;
  • l’articolo 1 della direttiva 2014/65/UE, che definisce l’ambito di applicazione della disciplina MiFID II;
  • il regolamento (UE) n. 600/2014, citato nella direttiva come parte del quadro regolatorio dei mercati finanziari;
  • gli articoli 258 e 260, paragrafo 3, TFUE, relativi al procedimento per inadempimento e alla sanzione per mancata comunicazione delle misure di recepimento.

Questione sull’inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE

La Corte ricorda che l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, senza considerare i fatti successivi. Richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui, se una direttiva impone che gli atti di recepimento contengano un riferimento espresso ad essa, è necessario un atto positivo di trasposizione che riporti tale riferimento.

Nel caso concreto, alla scadenza del termine del parere motivato, la Slovenia non aveva ancora comunicato misure idonee a costituire un atto positivo di trasposizione della MiFID II. Le misure comunicate solo il 3 dicembre 2018 non potevano essere prese in considerazione ai fini dell’accertamento dell’inadempimento e, in ogni caso, non contenevano il riferimento richiesto dalla direttiva. La Corte ha quindi dichiarato che la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 93 della direttiva.

Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE

La Corte chiarisce che l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE si applica non solo in caso di totale assenza di comunicazione, ma quando lo Stato membro non comunica informazioni sufficientemente chiare e precise sulle misure di attuazione. L’obbligo di comunicare le misure di recepimento richiede infatti l’indicazione, per ciascuna disposizione della direttiva, della norma nazionale che la recepisce.

Di conseguenza, poiché alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la Slovenia non aveva comunicato alcuna misura di attuazione della MiFID II, l’inadempimento rientrava nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. La Corte respinge l’argomento secondo cui tale disposizione sarebbe limitata ai soli casi di mancata adozione totale di qualsiasi misura nazionale.

Sull’ammissibilità della somma forfettaria e sulla funzione sanzionatoria

La Corte afferma che la domanda della Commissione di infliggere una somma forfettaria non è esclusa dal fatto che l’inadempimento sia cessato in corso di causa. La somma forfettaria risponde infatti soprattutto all’esigenza di valutare le conseguenze dell’inadempimento sugli interessi pubblici e privati e di prevenire la reiterazione di violazioni analoghe.

La Corte sottolinea inoltre che, nel quadro dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dispone di un potere discrezionale nella scelta di proporre una sanzione pecuniaria; non le è quindi richiesto di motivare caso per caso la sola decisione di chiedere una sanzione. Resta però necessario motivare natura e importo della sanzione proposta.

Valutazione dell’importo della sanzione

Per la determinazione della somma forfettaria, la Corte considera i criteri della gravità dell’infrazione, della sua durata e della capacità finanziaria dello Stato membro.

Sul piano della gravità, rileva che l’obbligo di recepire integralmente una direttiva e di comunicarne le misure alla Commissione è fondamentale per garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione. La MiFID II è qualificata come strumento importante del diritto UE sui mercati finanziari, volto a migliorare competitività, trasparenza e tutela degli investitori.

Quanto alla durata, la Corte prende come dies a quo la scadenza del termine di recepimento della direttiva, cioè il 3 luglio 2017, e constata che l’inadempimento è cessato il 6 dicembre 2018, per una durata di circa 17 mesi. Tiene poi conto della capacità finanziaria della Slovenia sulla base del suo PIL.

Pur riconoscendo la cooperazione della Slovenia nel corso del procedimento e la ridotta ampiezza pratica degli effetti sul mercato sloveno, la Corte ritiene necessaria una sanzione deterrente. In esito a tale valutazione, riduce l’importo richiesto dalla Commissione e fissa la somma forfettaria in EUR 750000, inferiore ai EUR 1028560 domandati.

Dispositivo e spese

La Corte:

  • dichiara l’inadempimento della Repubblica di Slovenia per mancata adozione e/o comunicazione delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva MiFID II entro il termine previsto;
  • condanna la Slovenia a versare alla Commissione una somma forfettaria di EUR 750000;
  • condanna la Slovenia alle spese;
  • pone le spese degli intervenienti a carico di ciascuno di essi.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

  • l’inadempimento rilevante ai fini dell’articolo 258 TFUE si valuta alla scadenza del termine del parere motivato;
  • l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE copre anche la mancata comunicazione di misure di recepimento chiare e precise, non solo la totale inerzia formale;
  • la successiva regolarizzazione non elimina la possibilità di una somma forfettaria;
  • ai fini della sanzione, la Corte tiene conto di gravità, durata e capacità finanziaria, potendo ridurre l’importo richiesto dalla Commissione in funzione del caso concreto.

Come è indicizzato

Materiemercati degli strumenti finanziaritrasposizione delle direttiveprocedimento per inadempimentosanzioni pecuniariediritto dei mercati finanziari

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