Corte di giustizia, Sentenza C-414/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021. — Procedimento penale a carico di MM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d’arresto europeo emesso sulla base di un atto nazionale di imputazione – Nozione di “mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza” – Assenza di mandato d’arresto nazionale – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-414/20 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede di procedimento pregiudiziale urgente, chiarisce i requisiti di validità del mandato d’arresto europeo quando il provvedimento nazionale presupposto non è un vero mandato d’arresto. Ribadisce che il pubblico ministero può essere autorità giudiziaria emittente senza che sia necessario un controllo giudiziale sul mandato, ma afferma che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), richiede un atto nazionale con effetti equivalenti a un mandato d’arresto. Inoltre, in mancanza di un rimedio nello Stato emittente, il giudice nazionale che esamina la custodia cautelare può sindacare indirettamente la validità del mandato, pur non essendo tenuto a disporre automaticamente la liberazione della persona.
Mandato d’arresto europeo emesso sulla base di un atto nazionale di iscrizione/assoggettamento a indagine privo di effetti coercitivi: validità ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e tutela giurisdizionale effettiva dopo la consegna
La questione giuridica
Se, ai sensi della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, il pubblico ministero possa essere autorità giudiziaria emittente senza controllo giurisdizionale sul mandato e sull’atto nazionale presupposto; se un mandato d’arresto europeo possa essere valido quando si fonda su un atto nazionale di semplice messa sotto indagine che non equivale a un mandato d’arresto o a un provvedimento coercitivo equivalente; e se, in mancanza di un rimedio giurisdizionale nello Stato emittente, il giudice investito della richiesta di riesame della custodia cautelare dopo la consegna possa sindacare la validità del mandato e debba liberare l’interessato in caso di invalidità.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non subordina la qualifica di "autorità giudiziaria emittente" al previo o successivo controllo di un giudice sul mandato d’arresto europeo o sull’atto nazionale su cui esso si fonda. Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), esige che il mandato sia basato su un mandato d’arresto nazionale o su altro provvedimento giudiziario esecutivo equivalente, cioè su una misura adottata da un’autorità giudiziaria per ricercare e arrestare la persona al fine di condurla davanti a un giudice; un atto che si limita a porre una persona sotto indagine senza effetti coercitivi non soddisfa, in linea di principio, tale requisito e rende il mandato invalido. In assenza di un rimedio giurisdizionale nello Stato emittente, il giudice investito del riesame della custodia cautelare può effettuare un controllo indiretto della validità del mandato alla luce dell’articolo 47 della Carta, ma la constatazione di invalidità del mandato non impone, di per sé, la liberazione dell’interessato: le conseguenze sulla custodia cautelare sono rimesse al diritto nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Mandato d'arresto europeo fondato su un atto nazionale di messa sotto indagine
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale urgente del giudice penale specializzato bulgaro nell’ambito del procedimento contro MM, persona consegnata dalla Spagna alla Bulgaria in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. La questione centrale è la validità del mandato europeo emesso dal pubblico ministero sulla base di un ordine di messa sotto indagine che, secondo il giudice del rinvio, non comportava arresto né detenzione.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale MM era indagato per partecipazione a un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. In sua assenza, l’autorità investigativa aveva emesso un ordine di messa sotto indagine il 9 agosto 2019; successivamente il pubblico ministero aveva emesso il mandato d’arresto europeo il 16 gennaio 2020, indicando come decisione nazionale di base proprio quell’ordine. Dopo l’arresto in Spagna e la consegna alle autorità bulgare, MM fu sottoposto a custodia cautelare e poi a un controllo giudiziario della misura, contestando anche la legittimità del mandato europeo.
Normativa rilevante
La Corte interpreta principalmente la decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, in particolare:
- articolo 1, sull’obbligo di esecuzione del mandato d’arresto europeo;
- articolo 6, paragrafo 1, sulla nozione di autorità giudiziaria emittente;
- articolo 8, paragrafo 1, lettera c), sul contenuto del mandato e sulla necessità di un provvedimento nazionale di base;
- articolo 47 della Carta, in tema di tutela giurisdizionale effettiva. Richiama inoltre l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se il pubblico ministero possa emettere il mandato d’arresto europeo senza che la legge nazionale preveda un controllo giudiziale sul mandato e sull’atto presupposto;
- se un mandato europeo sia valido quando si fonda su un atto nazionale che si limita a porre la persona sotto indagine, senza effetti di arresto;
- se, in mancanza di un rimedio nello Stato emittente, il giudice chiamato a decidere sulla legittimità della custodia cautelare dopo la consegna possa esaminare la validità del mandato e debba, in caso di invalidità, liberare la persona.
Primo punto: nozione di autorità giudiziaria emittente
La Corte afferma che la qualifica di "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, non dipende dall’esistenza di un controllo da parte di un giudice sulla decisione di emettere il mandato o sulla misura nazionale di base. Il requisito del controllo giurisdizionale riguarda la tutela giurisdizionale effettiva e non la definizione soggettiva dell’autorità competente. Pertanto, il fatto che il pubblico ministero bulgaro emetta il mandato senza una previa o successiva revisione giudiziaria non impedisce, di per sé, di riconoscergli tale qualità.
Secondo punto: requisito del provvedimento nazionale di base ex articolo 8, paragrafo 1, lettera c)
La Corte ribadisce che il sistema del mandato d’arresto europeo si fonda sulla reciproca fiducia, ma questa presuppone il rispetto dei requisiti minimi di validità del mandato. Tra essi vi è l’indicazione di un "mandato d’arresto o altro provvedimento giudiziario esecutivo avente il medesimo effetto". Secondo la Corte, tale nozione:
- si riferisce a una misura distinta dal mandato europeo stesso;
- deve essere adottata da un’autorità giudiziaria;
- deve produrre effetti equivalenti a quelli di un provvedimento che consenta di ricercare e arrestare la persona per condurla davanti a un giudice. Un atto che si limita a notificare all’indagato la contestazione e a consentirgli di difendersi, senza disporne l’arresto, non soddisfa normalmente tale requisito. Perciò, se il giudice del rinvio accerta che l’ordine di messa sotto indagine non aveva effetti coercitivi equivalenti a un mandato d’arresto, il mandato europeo deve essere considerato invalido.
Terzo punto: tutela giurisdizionale effettiva e controllo indiretto della validità
La Corte affronta poi l’ipotesi in cui l’ordinamento dello Stato emittente non preveda un rimedio davanti a un giudice per contestare le condizioni di emissione del mandato. Richiamando l’articolo 47 della Carta e la giurisprudenza sulla doppia tutela nel sistema del mandato d’arresto europeo, afferma che il livello di protezione richiesto deve essere garantito almeno a uno dei due livelli: quello nazionale relativo alla misura interna o quello relativo al mandato europeo. Se nello Stato emittente manca un ricorso specifico, il giudice investito della domanda di riesame della custodia cautelare dopo la consegna deve poter effettuare un controllo indiretto sulla validità del mandato, quando tale questione viene sollevata dinanzi a lui. Ciò vale anche quando il rilievo riguarda proprio l’assenza del necessario atto nazionale di base ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c).
Effetti dell’eventuale invalidità del mandato sulla custodia cautelare
La Corte precisa però che l’invalidità del mandato europeo non comporta automaticamente la liberazione della persona sottoposta a custodia cautelare dopo la consegna. Il mandato europeo, una volta eseguito e prodotta la consegna, ha in linea di principio esaurito i suoi effetti, e la custodia cautelare dipende dal diritto nazionale dello Stato emittente. Spetta quindi al giudice nazionale stabilire, secondo il proprio ordinamento, quali conseguenze produca l’assenza del valido atto nazionale presupposto sulla decisione di mantenere o meno la misura privativa della libertà.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 6, paragrafo 1, non esige un controllo giudiziario sul mandato e sull’atto nazionale di base per qualificare il pubblico ministero come autorità giudiziaria emittente;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), richiede un vero mandato d’arresto nazionale o un provvedimento giudiziario equivalente, pena l’invalidità del mandato europeo;
- in mancanza di un rimedio interno, il giudice che decide sulla custodia cautelare può eseguire un controllo indiretto della validità del mandato, ma non è imposto dal diritto UE di disporre la liberazione automatica dell’interessato.
Principi pratici per l’operatore
La pronuncia è rilevante perché distingue nettamente tra:
- la competenza dell’autorità emittente del mandato;
- il contenuto sostanziale del provvedimento nazionale che ne costituisce la base;
- le conseguenze processuali dell’eventuale invalidità del mandato sui provvedimenti restrittivi successivi. Per la difesa, la sentenza apre la possibilità di contestare davanti al giudice della custodia cautelare l’assenza di un valido atto nazionale presupposto, anche se manca un rimedio autonomo nello Stato emittente.
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