Tribunale, Sentenza T-548/18
Lars Helbert contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EUIPO/AD/01/17 – Decisione di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Composizione della commissione giudicatrice – Stabilità – Responsabilità. — Causa T-548/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione della commissione giudicatrice del concorso EUIPO/AD/01/17 che aveva escluso Lars Helbert dalla lista di riserva. La pronuncia si fonda soprattutto sulla grave instabilità della composizione della commissione nelle prove orali e sull’insufficienza delle prove fornite dall’EUIPO circa le misure di coordinamento adottate per garantire parità di trattamento e obiettività. È stata invece respinta la domanda di risarcimento danni, poiché il ricorrente non ha dimostrato un danno morale o immateriale autonomo rispetto all’illegittimità accertata.
Concorso EUIPO: illegittimità della decisione di esclusione dalla lista di riserva per instabilità della composizione della commissione giudicatrice nelle prove orali e insufficienza delle misure di coordinamento.
La questione giuridica
Se la forte variabilità della composizione della commissione giudicatrice durante le prove orali del concorso, in assenza di adeguate misure di coordinamento e di criteri di valutazione realmente dimostrati, violi i principi di parità di trattamento, coerenza del punteggio e obiettività della valutazione, imponendo l’annullamento della decisione di non ammissione alla lista di riserva; e se, in tale contesto, sussistano i presupposti per il risarcimento del danno morale/immateriale dedotto dal candidato.
Principio di diritto
Quando una commissione giudicatrice di concorso è soggetta a una marcata instabilità nella composizione durante le prove orali, l’amministrazione deve dimostrare che tale fluttuazione era inevitabile e che erano state adottate misure concrete e verificabili idonee a garantire una valutazione coerente, obiettiva e paritaria dei candidati; in mancanza di tale prova, la violazione della regola di stabilità della commissione costituisce una violazione di forme sostanziali che comporta l’annullamento della decisione impugnata. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione del 7 marzo 2018 di non iscrivere il ricorrente nella lista di riserva. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il ricorrente non ha dimostrato un danno distinto dall’illegittimità già sanzionata con l’annullamento, né un pregiudizio immateriale autonomo sufficientemente provato.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 76, lettera d)
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
- Allegato III del bando di concorso EUIPO/AD/01/17, punti 2.4, 3.1, 6.4 e 6.5
Concorso EUIPO: esclusione dalla lista di riserva e instabilità della commissione giudicatrice
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un candidato al concorso generale EUIPO/AD/01/17 per l’assunzione di amministratori AD 6 nel settore della proprietà intellettuale. Il Tribunale è stato chiamato a valutare la legittimità della decisione della commissione giudicatrice, confermata dopo riesame, di non inserire il ricorrente nell’elenco di riserva, nonché della domanda risarcitoria collegata.
Fatti e procedimento principale
L’EPSO aveva pubblicato il bando di concorso il 12 gennaio 2017, poi rettificato, per creare una lista di riserva destinata all’EUIPO. Il bando prevedeva una selezione articolata in preselezione, centro di valutazione e colloquio sulle competenze specifiche, con punteggi distinti per competenze generali e specifiche. Il ricorrente sostenne le prove del centro di valutazione nell’ottobre 2017, ma il 1° dicembre 2017 fu informato di non essere inserito nella lista di riserva, avendo ottenuto 99,5 punti, inferiori al punteggio dell’ultimo candidato inserito.
Dopo una domanda di riesame alla commissione giudicatrice e un reclamo all’EUIPO ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il 7 marzo 2018 la commissione confermò la propria decisione iniziale; l’EUIPO respinse poi il reclamo con decisione dell’8 giugno 2018. Il ricorso dinanzi al Tribunale chiedeva annullamento e risarcimento del danno morale e immateriale.
Oggetto della domanda di annullamento
Il Tribunale chiarisce che, quando il bando prevede un riesame obbligatorio della decisione della commissione giudicatrice, l’atto lesivo è la decisione adottata all’esito del riesame, che si sostituisce alla decisione iniziale. Per questo motivo, l’oggetto dell’impugnazione è stato riferito alla decisione del 7 marzo 2018.
Quadro normativo e principi applicati
Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’amministrazione dell’Unione gode di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei concorsi, ma tale discrezionalità è limitata dal dovere di assicurare:
- parità di trattamento tra i candidati;
- coerenza nell’attribuzione dei punteggi;
- obiettività della valutazione.
Viene inoltre ribadito che la stabilità della composizione della commissione giudicatrice deve essere garantita nei limiti del possibile e che, soprattutto per prove orali, tale regola è particolarmente importante. Il Tribunale richiama anche l’allegato III del bando, in particolare i punti 2.4, 3.1, 6.4 e 6.5.
Instabilità della composizione della commissione giudicatrice
Il ricorrente sosteneva che la commissione non fosse composta in modo stabile: non tutti i membri erano presenti a tutte le prove e, in pratica, i colloqui erano affidati a molti comitati di valutazione diversi, ciascuno composto da due membri. Il Tribunale accerta che durante i 392 colloqui orali relativi ai 196 candidati si sono succeduti 26 comitati di valutazione diversi; nessun membro ha partecipato a tutte le prove e il livello di partecipazione più elevato era pari solo al 22%.
Secondo il Tribunale, questa forte frammentazione non era giustificata dalle ragioni addotte dall’EUIPO:
- la diversità linguistica del concorso non spiegava, da sola, l’uso di così tanti comitati diversi, anche perché la grande maggioranza dei colloqui si era svolta in inglese e molti membri erano in grado di seguire più lingue;
- la gestione di due centri di valutazione non imponeva necessariamente tale moltiplicazione dei comitati;
- il richiamo a possibili conflitti di interessi era troppo generico e non supportato da elementi concreti;
- la limitata disponibilità di alcuni membri non giustificava una tale dispersione, potendo essere impiegati membri supplenti.
Insufficienza delle misure di coordinamento
Poiché la stabilità della commissione può essere compensata da adeguate misure di coordinamento, il Tribunale verifica se l’EUIPO abbia dimostrato l’esistenza di meccanismi idonei a garantire una valutazione coerente e comparativa. La risposta è negativa.
Riunioni e interazioni interne
L’EUIPO aveva prodotto elenchi di presenza e alcuni verbali, ma il Tribunale rileva che:
- non tutti i membri erano presenti a tutte le riunioni;
- per alcune riunioni non esistevano verbali o elenchi affidabili;
- non era possibile verificare l’oggetto preciso delle riunioni;
- le riunioni precedenti alle prove non potevano servire alla comparazione delle prestazioni dei candidati, e quelle settimanali durante le prove non erano sufficientemente documentate.
Anche le riunioni successive alle prove si limitarono, secondo il Tribunale, a un esame di punteggi, reclami e documentazione, senza dimostrare una reale comparazione collegiale di tutti i candidati. Non risultava provato che la commissione si fosse riunita al completo per adottare le decisioni finali sulla base di tutti i risultati.
Metodologia e criteri di valutazione
L’EUIPO affermava di aver adottato criteri e metodologia predefiniti. Tuttavia, il documento prodotto non consentiva di identificare criteri qualitativi oggettivi, fissati prima delle prove, analoghi a quelli esaminati nella giurisprudenza richiamata. Il Tribunale osserva che non bastano la tabella dei punteggi e la scala di valutazione: occorrono criteri concreti che consentano di applicare in modo uniforme il punteggio, e tali criteri non risultavano provati.
Ruolo del presidente e della vicepresidente
Il Tribunale considera insufficiente anche il coordinamento attribuito al presidente e alla vicepresidente della commissione. I due avevano assistito solo ai primi minuti dei colloqui e non contemporaneamente allo stesso colloquio; inoltre, l’EUIPO non ha fornito prova adeguata degli scambi quotidiani né della loro effettiva incidenza sull’armonizzazione dei criteri. La vicepresidente, in più, era assente a varie riunioni rilevanti.
Studi e analisi sulla coerenza dei punteggi
Anche il documento prodotto come prova di studi e analisi si è rivelato insufficiente: una pagina era un modulo in bianco e l’altra riguardava la valutazione dei candidati, non quella dei valutatori. Di conseguenza, l’EUIPO non ha dimostrato l’esistenza di controlli concreti sulla coerenza dei punteggi.
Esito del primo motivo e annullamento
Il Tribunale accoglie la censura relativa alla violazione della regola di stabilità della commissione giudicatrice. Tale violazione è qualificata come violazione di forme sostanziali, idonea da sola a comportare l’annullamento della decisione impugnata, senza bisogno di esaminare gli altri motivi di ricorso.
Domanda di risarcimento danni
Il ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno morale e immateriale, sostenendo di aver vissuto una situazione di incertezza e tensione, con ripercussioni sulla propria carriera. Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede tre condizioni cumulative: illegittimità del comportamento, danno reale e certo, nesso causale.
Pur essendo accertata l’illegittimità, la domanda risarcitoria viene respinta perché:
- il ricorrente non dimostra un danno morale distinto dall’illegittimità già sanzionata con l’annullamento;
- non chiarisce né prova un danno immateriale autonomo;
- non fornisce elementi sufficienti sulla natura e sull’entità del pregiudizio lamentato.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla la decisione del 7 marzo 2018 con cui la commissione giudicatrice aveva confermato la mancata iscrizione del ricorrente nella lista di riserva;
- respinge il ricorso per il resto, in particolare la domanda di risarcimento;
- condanna l’EUIPO alle spese.
Principio affermato
La sentenza ribadisce che, nelle procedure concorsuali dell’Unione, la stabilità della composizione della commissione giudicatrice è una garanzia essenziale della parità di trattamento e dell’obiettività della selezione: se l’amministrazione non prova che la frammentazione della commissione era inevitabile e compensata da misure concrete di coordinamento, la decisione finale deve essere annullata. Inoltre, il mero annullamento dell’atto può essere sufficiente a ristorare il danno morale, salvo prova di un pregiudizio autonomo e distinto.
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