Corte di giustizia, Ordinanza C-297/20
Order of the Court (Eighth Chamber) of 14 January 2021. — Peter Sabo and Others v European Parliament and Council of the European Union. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Environment – Directive (EU) 2018/2001 – Action for annulment – Inadmissibility – Persons not individually concerned – Aarhus Convention. — Case C-297/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 181 del regolamento di procedura, respinge l’appello contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile l’azione di annullamento parziale della direttiva (UE) 2018/2001. I ricorrenti sostenevano di essere individualmente incisi dalla disciplina sulla biomassa forestale e invocavano la Carta e la Convenzione di Aarhus. La Corte ribadisce però i rigorosi limiti della legittimazione individuale nelle azioni dirette contro atti legislativi e conferma che Aarhus non consente di elidere tale requisito per gli atti legislativi dell’Unione.
Impugnazione contro l’ordinanza che ha dichiarato irricevibile, per difetto di legittimazione individuale, l’azione di annullamento parziale della direttiva (UE) 2018/2001 nella parte in cui include la biomassa forestale tra le fonti rinnovabili.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse errato nel dichiarare irricevibile l’azione di annullamento per difetto del requisito della "incidenza individuale" ex art. 263, quarto comma, TFUE, anche alla luce della giurisprudenza Codorniu, dei diritti fondamentali, dell’art. 47 della Carta e della Convenzione di Aarhus, nonché se vi fosse stato un errore di interpretazione dell’art. 29, par. 3, della direttiva (UE) 2018/2001.
Principio di diritto
La Corte conferma che una persona fisica o giuridica è individualmente interessata da un atto di portata generale solo se esso la colpisce per qualità peculiari o per circostanze che la distinguono in modo analogo al destinatario dell’atto; la mera allegazione di una violazione di diritti fondamentali non basta a superare il requisito dell’incidenza individuale di cui all’art. 263, quarto comma, TFUE. Inoltre, la Convenzione di Aarhus non impone un ricorso diretto avverso atti legislativi dell’Unione, poiché l’art. 9, par. 3, non si applica agli atti adottati dalle istituzioni UE in funzione legislativa. L’impugnazione è quindi respinta come manifestamente infondata e resta ferma l’irricevibilità dell’azione di primo grado.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 48 TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Convenzione di Aarhus, articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafi 1-3
- Direttiva (UE) 2018/2001, articoli 2 e 29
- Direttiva 2009/28/CE, richiamata indirettamente nel contesto della direttiva 2018/2001
Impugnazione contro l’irricevibilità dell’azione di annullamento parziale della direttiva (UE) 2018/2001
Si tratta di un ricorso per impugnazione proposto avverso l’ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2020, con cui era stata dichiarata irricevibile l’azione di annullamento parziale della direttiva (UE) 2018/2001 nella parte in cui include la biomassa forestale tra le fonti di energia rinnovabile. La causa riguarda il settore ambientale ed energetico e pone principalmente un problema di legittimazione ad agire delle persone fisiche e delle associazioni ambientaliste.
Parti e contesto processuale
I ricorrenti in appello sono persone fisiche residenti in vari Stati membri e associazioni ambientaliste con sede in Slovacchia, Estonia, Romania, Francia e Irlanda. In primo grado erano convenuti il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea, autori della direttiva impugnata.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento parziale della direttiva (UE) 2018/2001, sostenendo che la qualificazione della biomassa forestale come fonte di energia rinnovabile fosse contraria ai loro interessi e ai diritti invocati. Il Tribunale aveva accolto le eccezioni di irricevibilità sollevate da Parlamento e Consiglio ai sensi dell’art. 130, par. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ritenendo che i ricorrenti non fossero individualmente incisi dall’atto ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama la Convenzione di Aarhus, in particolare:
- l’art. 2, par. 2, che definisce le "autorità pubbliche" escludendo gli organi che agiscono in funzione legislativa;
- l’art. 9, par. 3, che garantisce accesso ai procedimenti di ricorso in materia ambientale contro atti e omissioni di soggetti pubblici e privati, ma nel quadro del diritto nazionale e senza estensione agli atti legislativi delle istituzioni UE.
Sul versante del diritto dell’Unione, vengono richiamati:
- l’art. 263, quarto comma, TFUE;
- l’art. 267 TFUE;
- l’art. 277 TFUE;
- l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali;
- l’art. 48 TUE.
Quanto alla direttiva, sono rilevanti:
- l’art. 2, che definisce energia da fonti rinnovabili, biomassa e biomassa forestale;
- l’art. 29, relativo ai criteri di sostenibilità e di risparmio delle emissioni di gas a effetto serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa.
Questioni dedotte in appello
I ricorrenti articolavano tre motivi principali:
- errore di interpretazione dell’art. 263, quarto comma, TFUE e della giurisprudenza Codorniu sul requisito dell’incidenza individuale;
- violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, anche alla luce dell’art. 47 della Carta e della Convenzione di Aarhus;
- errore di diritto per una presunta erronea lettura dell’art. 29, par. 3, della direttiva, che avrebbe inciso sulla valutazione dell’interesse ad agire.
Ragionamento della Corte sul requisito dell’incidenza individuale
La Corte ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui una persona fisica o giuridica è individualmente interessata da un atto di portata generale solo se esso la colpisce a causa di qualità peculiari o di una situazione che la distingue da tutti gli altri soggetti in modo analogo a un destinatario dell’atto. In Codorniu, tale requisito era stato riconosciuto perché il ricorrente era titolare di un marchio anteriore e di un diritto specifico, elementi assenti nel caso di specie.
La Corte approva il ragionamento del Tribunale secondo cui i ricorrenti non avevano dimostrato di trovarsi in una situazione diversa da quella della generalità, indeterminata e indeterminabile, dei cittadini dell’Unione. Pertanto, anche a voler ammettere effetti negativi della direttiva sulle foreste o sui loro interessi, non risultava provata una distinzione individuale sufficiente.
Diritti fondamentali e accesso alla giustizia
La Corte respinge l’argomento secondo cui la presunta violazione dei diritti fondamentali basterebbe a rendere ammissibile il ricorso. La mera allegazione di un vulnus ai diritti fondamentali non può elidere le condizioni espressamente previste dall’art. 263, quarto comma, TFUE, altrimenti tale disposizione verrebbe svuotata di contenuto.
Inoltre, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il sistema dei rimedi giurisdizionali dell’Unione è completo e comprende, oltre all’azione di annullamento, l’eccezione di illegittimità e il rinvio pregiudiziale. Non spetta al giudice dell’Unione riscrivere, in via interpretativa, il requisito dell’incidenza individuale per aprire un ricorso diretto generalizzato contro gli atti legislativi.
Convenzione di Aarhus
La Corte afferma che l’art. 9, par. 3, della Convenzione di Aarhus non si applica agli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione in funzione legislativa. Poiché la direttiva impugnata è un atto legislativo, essa resta fuori dall’ambito di tale disposizione. Ne consegue che la Convenzione non può fondare un’interpretazione dell’art. 263, quarto comma, TFUE tale da sopprimere il requisito dell’incidenza individuale.
Presunta erronea lettura dell’art. 29, par. 3, della direttiva
La Corte riconosce che il Tribunale avrebbe potuto omettere parte del testo dell’art. 29, par. 3, ma chiarisce che tale eventuale imprecisione non incide sulla conclusione decisiva: anche ipotizzando che la direttiva produca effetti negativi sulle foreste e sui diritti invocati, i ricorrenti non hanno comunque dimostrato di essere individualmente distinti rispetto agli altri cittadini dell’Unione.
Decisione e dispositivo
Tutti i motivi di appello sono respinti come manifestamente infondati. Di conseguenza, l’impugnazione è integralmente respinta ai sensi dell’art. 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Quanto alle spese, i ricorrenti sopportano le proprie spese, poiché l’ordinanza è stata resa prima della notifica dell’appello alle altre parti e queste non hanno quindi sostenuto costi.
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