Cassazione Penale, Sentenza n. 23788/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto in espiazione di reati ostativi al quale erano stati in precedenza concessi due permessi premio orari. Successivamente, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, accogliendo il reclamo della Procura della Repubblica, ha revocato il beneficio ritenendo emersi nuovi elementi: dalle indagini a carico di familiari del detenuto, sottoposti a custodia cautelare per associazione mafiosa, sarebbe emerso che costoro conoscono le sue vicende carcerarie, auspicano la sua scarcerazione e fanno riferimento a messaggi provenienti dal carcere; inoltre il detenuto non avrebbe adempiuto agli ulteriori oneri previsti per i condannati per reati ostativi, tra cui gli obblighi civili e riparatori. Il ricorso per cassazione, proposto dal detenuto a mezzo difensore, articolava sei motivi: 1) abnormità del provvedimento, violazione del devoluto e difetto di motivazione, sostenendo che il reclamo del PM fosse generico e non investisse gli obblighi risarcitori; 2) violazione degli artt. 30-ter e 4-bis ord. pen. per mancata considerazione dei principi già affermati dalla precedente decisione di legittimità sul medesimo rapporto; 3) motivazione apparente sulla pericolosità attuale; 4) travisamento della prova e errata lettura dell’ordinanza cautelare e delle intercettazioni richiamate; 5) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per il mancato esame di una memoria e della richiesta di acquisire videoregistrazioni dei colloqui; 6) violazione dei criteri di concessione e revoca dei permessi premio, con richiamo al principio di gradualità del trattamento e al positivo esito dei precedenti permessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato nel complesso. Ha affermato che, in materia di permessi premio, non opera un vincolo di giudicato favorevole: ogni nuova richiesta va valutata autonomamente alla luce della situazione attuale e degli elementi nuovi sopravvenuti. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza, fondata sui pareri contrari della DDA e della DNAA e sull’ordinanza cautelare del 29 maggio 2024, da cui il giudice di merito aveva desunto l’attualità del rischio di ripristino dei collegamenti con la cosca. Ha escluso l’abnormità e la violazione del principio devolutivo, osservando che il tema del pericolo di ripristino dei collegamenti era stato correttamente investito dal reclamo del pubblico ministero e che la valutazione di ulteriori requisiti ex art. 4-bis ord. pen. era comunque incidentale. Ha inoltre ritenuto non manifesto alcun travisamento della prova, ricordando i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla rilettura del materiale fattuale. Ha giudicato infondate anche le doglianze sul contraddittorio e sul principio di gradualità, reputando sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato e irrilevante il richiamo a precedenti permessi favorevoli. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30-ter ord. pen.
Il permesso premio va valutato in relazione alla situazione attuale del detenuto e ai presupposti propri del beneficio, senza vincoli derivanti da precedenti decisioni favorevoli.
art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.
elementi specifici … che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata … nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti
Per i detenuti per reati ostativi, la concessione del beneficio richiede che siano allegati e valutati elementi specifici idonei a escludere sia i collegamenti attuali con la criminalità organizzata sia il pericolo di loro ripristino.
art. 416-bis c.p.
Richiamato come titolo del delitto di associazione mafiosa contestato ai familiari del detenuto nelle indagini sopravvenute.
art. 4-bis ord. pen.
La Corte richiama il regime ostativo e gli oneri ulteriori gravanti sul detenuto che chieda un beneficio penitenziario.
Massime di principio
- In materia di permessi premio, ogni nuova istanza deve essere valutata autonomamente sulla base della situazione attuale del detenuto e degli elementi sopravvenuti, senza che precedenti provvedimenti favorevoli producano un effetto vincolante o di giudicato sui successivi procedimenti.
- Per i condannati per reati ostativi, la concedibilità del permesso premio presuppone che il giudice escluda non solo l’attualità dei collegamenti con l’associazione criminale, ma anche il pericolo di un loro ripristino, potendo tale pericolo essere desunto da elementi nuovi e concreti valorizzati dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio né una diversa valutazione degli elementi di fatto, salvo il caso di travisamento della prova assolutamente manifesto o di motivazione meramente apparente.
- Non integra violazione del principio devolutivo la valutazione, da parte del giudice della revoca o del diniego del beneficio, di profili ulteriori rispetto a quelli espressamente contestati nel reclamo, quando tali profili rientrino nel perimetro legale dei presupposti del beneficio o siano comunque incidentali rispetto alla ragione decisoria principale.
- Il principio di gradualità del trattamento penitenziario non impedisce il diniego o la revoca di un permesso premio quando sopravvengano elementi oggettivi che facciano ritenere attuale il pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata.
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