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Sentenza

Sentenza n. 1662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro l'esito negativo dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023-2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con il primo motivo, l'erroneità della decisione di primo grado per non avere colto che il risultato negativo dell'esame, disallineato rispetto all'ammissione con preparazione ritenuta sufficiente, al giudizio del consiglio di classe e al precedente curriculum scolastico, avrebbe richiesto una motivazione rafforzata. Secondo l'appellante, il mero punteggio numerico e la compilazione delle griglie non sarebbero stati sufficienti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei parametri fissati dalla commissione d'esame nel verbale n. 10 del 29 giugno 2024, in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 55/2024, sostenendo che non sarebbero stati considerati il percorso didattico svolto, il documento del consiglio di classe e il curriculum dello studente. Ha inoltre lamentato l'omessa valutazione, nel giudizio di primo grado, della mancata indicazione delle valutazioni relative alla discussione degli elaborati delle prove scritte durante il colloquio. L'appellante ha rappresentato di avere dovuto ripetere l'anno scolastico e di perseguire, non essendo più possibile la tutela in forma specifica, l'annullamento degli atti anche in funzione di una successiva azione risarcitoria per perdita di chance.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'obbligo di motivazione, la valutazione effettuata mediante griglie contenenti punteggi riferiti a specifici elementi, senza che la divergenza tra l'esito dell'esame e il rendimento scolastico precedente imponesse una motivazione rafforzata o modalità motivazionali diverse dall'espressione numerica dei punteggi. Ha inoltre ribadito che la discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice è sindacabile soltanto in presenza di macroscopica irragionevolezza o travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che non era dimostrato che la commissione non avesse considerato il percorso didattico, il documento del consiglio di classe e il curriculum dello studente. Ha confermato che l'esito dell'esame può legittimamente divergere dal rendimento scolastico dell'anno. Ha aggiunto che, anche in caso di accoglimento, l'appello non avrebbe consentito direttamente il riconoscimento della promozione, ma soltanto la rinnovazione del giudizio con motivazione eventualmente più specifica. Le spese della fase d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Ordinanza ministeriale n. 55/2024

    La commissione d'esame deve tenere conto del percorso didattico effettivamente svolto, del documento del consiglio di classe e delle informazioni contenute nel curriculum dello studente; nel caso concreto non è stato dimostrato che tali elementi fossero stati ignorati.

Massime di principio

  • Nell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, la motivazione basata su griglie recanti punteggi riferiti a specifici elementi di valutazione è, in linea generale, sufficiente ad assolvere l'obbligo motivazionale.
  • La divergenza tra l'esito negativo dell'esame conclusivo e il rendimento scolastico precedente, anche se caratterizzato da risultati sufficienti o più che sufficienti, non impone di per sé una motivazione rafforzata della commissione esaminatrice.
  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopica irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • L'esito dell'esame conclusivo può legittimamente divergere dal rendimento dimostrato dallo studente durante l'anno scolastico, poiché l'esame conserva autonomia rispetto al precedente percorso didattico.
  • Chi deduce che la commissione non abbia considerato il percorso didattico, il documento del consiglio di classe o il curriculum dello studente deve fornire elementi idonei a dimostrare tale omissione; la mera divergenza dell'esito non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieScuolaAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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